AFAM: Corrispondenza bienni sperimentali – ordinamentali delle Accademie di Belle Arti. Importanti ricadute sul reclutamento in Alta formazione e Scuola

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Con decreto ministeriale 969 del 21 novembre 2025 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le tabelle di equipollenza dei bienni sperimentali ai corsi di diploma accademico ordinamentale di secondo livello erogati dalle Accademie Statali e legalmente riconosciute. Ricordiamo che si tratta di un provvedimento atteso da tempo che chiarisce la corrispondenza dei titoli posseduti da migliaia di diplomati dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Lo scorso 21 ottobre 2025 con il DM n.770 il MUR ha pubblicato le tabelle di equipollenza dei bienni sperimentali del settore musicale.

Inquadramento normativo

La legge 228/12 prevedeva la messa in ordinamento dei corsi accademici di secondo livello entro dodici mesi, ossia entro il 31/12/2013 (art. 1 comma 105).

Il comma 106 prevedeva che i titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni afam entro la data di messa in ordinamento dei percorsi sperimentali, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Diplomi accademici di I livello

Come è noto, i corsi di I livello entrarono in ordinamento nei tempi previsti e furono pubblicati anche i decreti di equipollenza. In particolare

  • il DM 241/2013 ha stabilito l’equipollenza ai diplomi accademici di primo livello dei titoli rilasciati a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso gli Istituti superiori per le industrie artistiche
  • il DM 242/2013 ha definito, secondo le corrispondenze stabilite dalle tabelle allegate, l’equipollenza dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso le Accademie di belle arti (tabella A) e presso le Accademie di belle arti legalmente riconosciute (tabella B). Le tabelle A e B del decreto sono state successivamente integrate prima con DM 238/2014 e, successivamente, con DM 373/2016
  • Il DM 243/2013 ha stabilito l’equipollenza dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali attivati presso gli Istituti superiori di studi musicali, individuati in tabella A, e ha demandato ad un successivo provvedimento la definizione delle corrispondenze dei titoli rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali di cui alla tabella B. La tabella A del decreto è stata successivamente integrata con DM 674/2013.

Diplomi accademici di II livello

I corsi di secondo livello sono, invece, entrati progressivamente in ordinamento a decorrere dall’a.a. 2017/18 con l’emanazione del DM 14/18 e il DM 18/18.

Con il DM 969/25 si adempie (dopo ben 12 anni!) a quanto previsto dalla legge 228/12. Esso rappresenta il secondo tassello, il primo è stato quello relativo all’ambito musicale, di una serie di provvedimenti che riguarderanno anche le altre filiere dell’afam e sui quali il CNAM ha espresso il proprio parere nel gennaio scorso.

I contenuti del decreto ministeriale 770/25

Equipollenze

Il DM 969/25 e relativa tabella A, stabilisce le varie modalità di equipollenza dei diplomi sperimentali

a) equipollenza diretta: si tratta dei casi in cui vi è una diretta e univoca corrispondenza tra diploma sperimentale e diploma ordinamentale
b) equipollenza da definire: nei casi diversi da quelli indicati nella tabella A, in cui non sia possibile identificare la corrispondenza nei nuovi corsi ordinamentali dei titoli conseguiti a conclusione di corsi sperimentali già validati dal Ministero, la corrispondenza è definita dal Ministero a richiesta degli interessati e previa valutazione del piano di studi da parte del CNAM.

Procedure

a) equipollenza diretta (Tabella A): i diplomi sperimentali sono automaticamente equipollenti ai diplomi ordinamentali senza ulteriori procedure o formalità
b) equipollenza da definire: tenuto conto che nei casi diversi da quelli indicati nella tabella A, la corrispondenza è definita dal Ministero a richiesta degli interessati e previa valutazione del piano di studi da parte del CNAM, si suggerisce di attendere indicazioni di dettaglio da parte del Ministero

Diplomi accademici di II livello sperimentali e lauree magistrali

Con il decreto Ministeriale 969/25 i titoli ivi previsti diventano a tutti gli effetti equipollenti (non equiparati):

  • alla laurea magistrale LM-12 (DESIGN) se rilasciati nell’ambito della scuola di “Progettazione artistica per l’impresa”
  • alla classe di laurea LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) se rilasciati nell’ambito delle scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell’arte”.
  • alla classe di laurea LM-89 (Storia dell’arte) se rilasciati nell’ambito di tutte le altre scuole ai sensi del comma 103 della legge 228/12.

Tale equipollenza (non equiparazione) era stata già definita per i diplomi di vecchio ordinamento (congiunto al diploma di scuola secondaria di II grado) con il DM 331/19.

Ricadute del DM 969/25 sul reclutamento

In ambito AFAM il provvedimento ha dirette conseguenze sulle varie procedure di reclutamento del personale docente con particolare riferimento ai titoli di accesso. A tal proposito ricordiamo che il DM 128/25 concernente la revisione dei settori artistico disciplinari (SAD) e la definizione dell’ambito di applicazione, prevede che i precedenti SAD continuano a produrre effetti, ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della specifica tabella di corrispondenza con i nuovi SAD.

Le equipollenze previste dal DM 969/25 hanno, inoltre, rilevanti ricadute riguardo all’accesso alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, in quanto dovrebbero dirimere numerosi dubbi interpretativi che si erano accumulati in questi anni.


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