Con Decreto Ministeriale n. 770 del 21 ottobre 2025 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le tabelle di equipollenza dei bienni sperimentali ai corsi di diploma accademico ordinamentale di secondo livello erogati dai Conservatori e dagli ex Istituti musicali pareggiati. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo che chiarisce la corrispondenza dei titoli posseduti da migliaia di diplomati dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
Inquadramento normativo
La legge 228/12 prevedeva la messa in ordinamento dei corsi accademici di secondo livello entro dodici mesi, ossia entro il 31 dicembre 2013 (art. 1 comma 105).
Il comma 106 prevedeva che i titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni AFAM entro la data di messa in ordinamento dei percorsi sperimentali, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Diplomi accademici di I livello
Come è noto, i corsi di I livello entrarono in ordinamento nei tempi previsti e furono pubblicati anche i decreti di equipollenza. In particolare
– il DM 241/2013 ha stabilito l’equipollenza ai diplomi accademici di primo livello dei titoli rilasciati a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso gli Istituti superiori per le industrie artistiche
– il DM 242/2013 ha definito, secondo le corrispondenze stabilite dalle tabelle allegate, l’equipollenza dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso le Accademie di belle arti (tabella A) e presso le Accademie di belle arti legalmente riconosciute (tabella B). Le tabelle A e B del decreto sono state successivamente integrate prima con DM 238/2014 e, successivamente, con DM 373/2016
– Il DM 243/2013 ha stabilito l’equipollenza dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali attivati presso gli Istituti superiori di studi musicali, individuati in tabella A, e ha demandato ad un successivo provvedimento la definizione delle corrispondenze dei titoli rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali di cui alla tabella B. La tabella A del decreto è stata successivamente integrata con DM 674/2013.
Diplomi accademici di II livello
I corsi di secondo livello sono, invece, entrati progressivamente in ordinamento a decorrere dall’anno accademico 2017/18 con l’emanazione del DM 14/18 e il DM 18/18, quest’ultimo relativo al riordino dei bienni di didattica della musica.
Con il DM 770/25 si adempie (dopo ben 12 anni!) a quanto previsto dalla legge 228/12. Esso rappresenta il primo tassello, quello relativo all’ambito musicale, di una serie di provvedimenti che riguarderanno anche le altre filiere dell’AFAM e sui quali il CNAM ha espresso il proprio parere nel gennaio scorso.
I contenuti del Decreto Ministeriale 770/25
Equipollenze
Il DM 770/25 e relative tabelle A e B, stabiliscono le varie modalità di equipollenza dei diplomi sperimentali
a) equipollenza diretta: si tratta dei casi elencati nella tabella A in cui vi è una diretta e univoca corrispondenza tra diploma sperimentale e diploma ordinamentale
b) equipollenza derivata: si tratta dei casi previsti dalla tabella B e che fanno riferimento ai corsi in cui non erano specificati gli strumenti che costituiscono la materia caratterizzante dei nuovi corsi in ordinamento. Si tratta dei diplomi di: Jazz, Strumenti a fiato, Strumenti ad arco, Strumenti antichi, Musica antica
c) equipollenza da definire: nei casi diversi da quelli indicati nelle tabelle A e B, in cui non sia possibile identificare la corrispondenza nei nuovi corsi ordinamentali dei titoli conseguiti a conclusione di corsi sperimentali già validati dal Ministero, la corrispondenza è definita dal Ministero a richiesta degli interessati e previa valutazione del piano di studi da parte del CNAM.
Procedure
a) equipollenza diretta (Tabella A): i diplomi sperimentali sono automaticamente equipollenti ai diplomi ordinamentali senza ulteriori procedure o formalità
b) equipollenza derivata (Tabella B): i titoli sono equipollenti al Diploma Accademico di II livello ordinamentale con riferimento allo strumento di elezione dello studente certificato dall’Istituzione che lo ha rilasciato. Si suggerisce di presentare apposita istanza alla istituzione presso la quale si è conseguito il titolo
c) equipollenza da definire: tenuto conto che nei casi diversi da quelli indicati nelle tabelle A e B, la corrispondenza è definita dal Ministero a richiesta degli interessati e previa valutazione del piano di studi da parte del CNAM, si suggerisce di attendere indicazioni di dettaglio da parte del Ministero
Diplomi accademici di II livello sperimentali e lauree magistrali
Con il decreto Ministeriale 770/25 i titoli ivi previsti diventano a tutti gli effetti equipollenti (non equiparati) alla laurea magistrale LM-45 (Musicologia e beni musicali) ai sensi del comma 103 della legge 228/12.
Tale equipollenza (non equiparazione) era stata già definita per i diplomi di vecchio ordinamento (congiunto al diploma di scuola secondaria di II grado) con il DM 331/19.
Ricadute del DM 770/25 sul reclutamento
In ambito AFAM il provvedimento ha dirette conseguenze sulle varie procedure di reclutamento del personale docente con particolare riferimento ai titoli di accesso. A tal proposito ricordiamo che il DM 128/25 concernente la revisione dei settori artistico disciplinari (SAD) e la definizione dell’ambito di applicazione, prevede che i precedenti SAD continuano a produrre effetti, ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della specifica tabella di corrispondenza con i nuovi SAD.
Le equipollenze previste dal DM 770/25 hanno, inoltre, rilevanti ricadute riguardo all’accesso alle classi di concorso musicali della scuola secondaria di I e II grado, in quanto dovrebbero dirimere numerosi dubbi interpretativi che si erano accumulati in questi anni.






























