Il 10 agosto scorso è entrata in vigore la legge 8 agosto 2025 n. 118 di conversione del cosiddetto decreto legge economia (DL 95/25 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”). Qui il testo coordinato.
L’art. 2 comma 10 bis introdotto durante l’iter di approvazione, stabilisce che con la finalità di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni AFAM, l’autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle medesime istituzioni (art. 1 comma 131 della legge 311/04) è incrementata di 11 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d’intervento già approvati dal MUR.
Ricordiamo che
La legge di bilancio 2025 (legge 207 del 30 dicembre-2024), ha previsto pesanti tagli all’edilizia come denunciato dalla FLC
- 2025: € -11.041.613
- 2026: € -16.541.613
- 2027: € -16.091.613
- TOTALE: € -43.674.839
Il decreto economia ripristina, pertanto, le risorse del solo 2025. Si tratta di una notizia sicuramente positiva ma che non cambia il nuovo quadro di disinvestimento che sta penalizzando il settore AFAM.
Segnaliamo inoltre che il decreto economia ha introdotto nell’articolo 6 norme relative al cosiddetto bonus mamme e che riguarda anche le lavoratrici del settore AFAM.
In sintesi, la situazione per il 2025 è la seguente
- lavoratrici madri dipendenti a tempo determinato o indeterminato con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio: è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Tale somma non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- lavoratrici madri dipendenti a tempo determinato con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo: è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro (e comunque non coincidenti con quelli di vigenza di un eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato) da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Tale somma non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile (articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Riguardo ai punti a) e b) le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.





























