Entrerà in vigore il 18 dicembre 2025 la Legge 2 dicembre 2025 n. 182 recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre scorso.
L’ampio provvedimento prevede due articoli che riguardano direttamente l’Alta Formazione Artistica e Musicale.
L’art. 56 prevede che i rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni dell’alta formazione artistica sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dallo stesso MUR. Tali soggetti devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico che sono stabiliti, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
In prima applicazione, in attesa dell’emanazione del decreto, sono designati e nominati i seguenti soggetti
- coloro che svolgono funzioni dirigenziali presso il MUR
- i dipendenti del Ministero che al 18 dicembre 2025 ricoprono incarichi di componente presso i collegi delle università, delle istituzioni AFAM, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie.
Sono fatte salve le designazioni e le nomine del MUR effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’art. 57 introduce una norma di interpretazione autentica sull’annosa questione dei compensi per l’incarico dei presidenti delle istituzioni AFAM attribuito a soggetti in quiescenza.
Si prevede che anche in tale situazione ai presidenti è attribuito il compenso e che pertanto non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La disposizione si applica anche ai componenti del consiglio di amministrazione in quiescenza.
Rimangono ferme le disposizioni che limitano l’accesso ai compensi per coloro che sono stati collocati in quiescenza per specifiche norme di legge (quota 100, quota 102, quota 103) o che eccedano il massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo previsto per legge di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni.




























