Continua la produzione normativa del Ministero dell’Università e della Ricerca propedeutica all’applicazione del nuovo Regolamento sul reclutamento del personale AFAM (DPR 83/24) che, come è noto, entrerà in vigore il 1° novembre 2025.
Con nota 9433 del 28 luglio 2025 il MUR fornisce indicazioni sulle seguenti materie
- reclutamento docenti a.a. 2025/2026: tempo indeterminato, utilizzo congiunto, incarichi a tempo determinato
- reclutamento personale tecnico amministrativo a.a. 2025/2026: tempo indeterminato, utilizzo congiunto, tempo determinato
- disposizioni comuni
- contratti “fino ad avente titolo”
Il quadro regolatorio che si sta delineando rappresenta una pesante regressione rispetto alle conquiste di questi anni
- si “stabilizza” in circa duemila il numero dei precari nell’ambito della dotazione organica nazionale,
- si azzera di fatto la mobilità
- si accentuano processi decisionali caratterizzati da verticismo e da un livello di discrezionalità allarmante, contrabbandata per “autonomia responsabile”
- si incrementa la conflittualità all’interno delle istituzioni
- si perde la scommessa sul ruolo e funzioni delle strutture didattiche.
A tutto questo occorre aggiungere il taglio della dotazione organica nazionale stabilita dalla legge di bilancio 2025, la “stabilizzazione” nell’uso di contratti atipici per erogare l’ordinaria offerta formativa.
Di seguito i principali contenuti della nota 9433/25
Disposizioni comuni
Pubblicità dei bandi
Le istituzioni sono tenute a pubblicare sul Portale dei bandi AFAM e sul sito istituzionale tutti i bandi relativi a
- concorsi a tempo indeterminato e a tempo determinato,
- graduatorie d’istituto,
- procedure comparative per incarichi di docenza fuori organico,
- procedure comparative per incarichi di natura tecnica o amministrativa.
Per le procedure relative a selezioni a tempo determinato e indeterminato, sarà necessaria anche la pubblicazione sul Portale unico del reclutamento (portale InPa: https://www.Inpa.gov.it)
Divieti
È fatto divieto tassativo di partecipazione a tutte le procedure concorsuali e comparative, siano esse a tempo determinato o indeterminato, per coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, presso l’Istituzione che bandisce la procedura, con
- il Presidente,
- il Direttore,
- il personale appartenente all’area EQ,
- un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.
La violazione comporta
- l’esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali e comparative del personale che si trovi nella situazione indicata
- eventuali conseguenti responsabilità anche di carattere disciplinare.
Stipula dei contratti
La competenza alla stipula dei contratti di lavoro è delegata al Direttore dell’Istituzione interessata.
I contratti vengono inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per l’apertura della partita stipendiale a valere sullo stato di previsione del MUR
Le istituzioni comunicano tempestivamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato anche l’intervenuta conclusione del rapporto di lavoro.
Blocco quinquennale
Il personale reclutato mediante concorso a tempo indeterminato non potrà partecipare alle procedure di mobilità per cinque anni dall’assunzione in servizio. Da tale limitazione sono esclusi gli scambi di sede, come indicato con precedente (nota 8936 del 17 luglio 2025).
Personale docente e ricercatore
Reclutamento a tempo indeterminato
Le procedure di assunzione per la copertura di cattedre vacanti potranno essere attivate solamente a valere sul budget assunzionale 2025/2026 e per i posti per i quali non sono state attivate e/o concluse procedure di mobilità.
La nota ricorda che il reclutamento a tempo indeterminato è la modalità di reclutamento prioritaria.
Pertanto, laddove non vengano espletate le procedure di reclutamento a tempo indeterminato (mobilità o procedura concorsuale), non sarà possibile
- assumere personale a tempo determinato
- conferire incarichi di didattica aggiuntiva
- conferire incarichi di docenza a valere sui bilanci delle istituzioni.
| Fase | Tipologia di istituzione | Procedure e/o graduatorie da utilizzare | Adempimenti delle istituzioni | Note |
| 1 | Istituzioni statizzate dal 1° gennaio 2023 | Utilizzo elenchi A e B per l’assunzione su cattedre vacanti | Prima di procedere all’avvio di nuove procedure concorsuali, verificano se, per il settore artistico-disciplinare di interesse, vi siano graduatorie ancora valide e capienti, purché già costituite, per l’assunzione in servizio a tempo indeterminato | L’elenco è mantenuto, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione ed è valido per le chiamate e relative assunzioni in ruolo, solo ed esclusivamente per l’istituzione che lo ha costituito |
| 2 | Tutte le istituzioni | Graduatorie nazionali (GET, GNE, ex 143, ex 128, ex 205, ex 205 bis) | Prima di procedere all’avvio di nuove procedure concorsuali, verificano se, per il settore artistico-disciplinare di interesse, vi siano graduatorie ancora valide e capienti, purché già costituite, per l’assunzione in servizio a tempo indeterminato | Le istituzioni sono tenute a comunicare tempestivamente al MUR l’esito delle chiamate da graduatoria nazionale, sia che abbiano dato esito positivo (il dipendente in graduatoria ha risposto e ha preso servizio) sia che abbiano avuto esito negativo (il dipendente in graduatoria ha declinato la chiamata). |
| 3 | Tutte le istituzioni | Attivazione procedure concorsuali previste dal DPR 83/24 (art. 17 comma 9 e art. 8), a cui possono esclusivamente partecipare che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali e coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e, al contempo, abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici presso le istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell’articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. | Le procedure concorsuali relative alla copertura di cattedre vacanti a valere sul budget assunzionale 2025/2026 potranno essere indette solo a seguito di espressa indicazione fornita con nota del MUR che segnalerà in piattaforma Anagrafiche, con indicatore giallo, la possibilità di attivare tali procedure | Coloro che sono iscritti nelle graduatorie nazionali possono partecipare ai concorsi, su tutti i nuovi settori artistico-disciplinari in cui è ricompreso il settore relativo alla graduatoria nazionale di iscrizione (es: chi è in graduatoria per “solfeggio per danza” può partecipare al concorso di un Conservatorio sul nuovo settore artistico-disciplinare in cui “solfeggio per danza” è confluito). |
La nota ricorda, inoltre, che
- prima di attivare le procedure concorsuali (Fase 3) le istituzioni adottano i regolamenti di disciplina, nel rispetto dei criteri e delle modalità tassativamente indicate dall’art. 8, lettere da a) a s), per il personale docente
- le istituzioni posso prevedere lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento
- le graduatorie rimangono vigenti per un termine massimo non superiore a due anni dalla data di approvazione. I nuovi bandi indicano espressamente la durata di vigenza della graduatoria (entro il limite dei due anni) che sarà calcolata dalla data di approvazione della stessa, senza alcun riferimento alle annualità accademiche
- le istituzioni indicano le cattedre sulle quali intendono attivare le procedure di mobilità
- qualora la mobilità non dovesse andare a buon fine, sulla cattedra rimasta vacante si recluterà prioritariamente a tempo indeterminato e, in via subordinata, a tempo determinato
- le procedure di mobilità bandite su cattedre per le quali vi siano graduatorie nazionali ancora capienti, non possono prevedere la mobilità orizzontale (cambio di SAD).
Utilizzo congiunto del personale docente a tempo indeterminato
Le istituzioni possono disciplinare l’utilizzo congiunto del personale docente di ruolo, definendo espressamente – tramite specifiche convenzioni scritte –le modalità di ripartizione fra le istituzioni stesse del monte ore annuale del personale interessato.
Pertanto, prima di deliberare il ricorso ai contratti annuali a tempo determinato per esigenze didattiche e di ricerca, le istituzioni, verificano la possibilità di soddisfare tali esigenze facendo ricorso all’utilizzo del personale docente in modalità congiunta con altre istituzioni.
L’utilizzo congiunto richiede
- l’acquisizione dell’assenso espresso del docente interessato
- la definizione, in sede contrattuale, della ripartizione del relativo monte ore annuo fra le diverse sedi.
L’utilizzo congiunto, fra più istituzioni, del personale docente di ruolo in un determinato settore artistico-disciplinare esclude la possibilità, per l’istituzione di titolarità del docente in utilizzazione congiunta, di stipulare altre forme di contratti o collaborazioni a fini di didattica/ricerca (ivi compreso il conferimento di didattica aggiuntiva) per il medesimo settore artistico-disciplinare.
Reclutamento personale docente a tempo determinato
Per le attività didattiche per le quali non è possibile fare fronte con il solo personale di ruolo, le istituzioni possono, nei limiti della rispettiva dotazione organica, sottoscrivere contratti di insegnamento di durata annuale, con scadenza fissata al 31 ottobre 2026.
Pertanto, il reclutamento a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente sulle seguenti cattedre
- cattedre vacanti eccedenti quelle coperte dal budget assunzionale e dalle facoltà assunzionali già ripartite dal MUR, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, con esclusione delle cattedre indisponibili e di quelle ridotte sulla base della Circolare MEF n. 8 del 7 aprile 2025e della nota prot. n. 6748 del 26 maggio 2025
- cattedre il cui titolare è in comando, aspettativa, distacco o altra posizione di stato
- cattedre il cui titolare sia Direttore e abbia l’esonero dall’insegnamento, purché sia stata individuata la cattedra in compensazione da bloccare totalmente.
I contratti (riferiti a cattedre a tempo pieno oppure definito) stipulati per esigenze di didattica relative all’anno accademico 2025/2026 e ss. possono essere rinnovati annualmente, per non più di due anni accademici.
Nella seguente tabella l’ordine di priorità delle procedure che le istituzioni devono utilizzare
| Fase | Tipologia di istituzione | Procedure e/o graduatorie da utilizzare |
| 1 | Tutte le istituzioni | Utilizzo graduatorie di istituto già costituite |
| 2 | Tutte le istituzioni | Utilizzo graduatorie ex DM 180/2023 se previsto dal relativo bando |
| 3 | Tutte le istituzioni | Utilizzo degli Elenchi A e B costituite dalle istituzioni statizzate dal 1° gennaio 2023 |
| 4 | Tutte le istituzioni | Utilizzo graduatorie costituite ai sensi dell’9 commi 3 e 5 del DPR 83/24 |
- prima di attivare le procedure concorsuali (Fase 4) le istituzioni adottano i regolamenti di disciplina, nel rispetto dei criteri e delle modalità tassativamente indicate dall’art. 9, comma 3 del DPR 83/24
- le istituzioni posso prevedere lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento
- le graduatorie rimangono vigenti per un termine massimo non superiore a due anni dalla data di approvazione. I nuovi bandi indicano espressamente la durata di vigenza della graduatoria (entro il limite dei due anni) che sarà calcolata dalla data di approvazione della stessa, senza alcun riferimento alle annualità accademiche.
Utilizzo congiunto del personale docente a tempo determinato
Le istituzioni possono disciplinare l’utilizzo congiunto del personale docente a tempo determinato, definendo espressamente – tramite specifiche convenzioni scritte –le modalità di ripartizione fra le istituzioni stesse del monte ore annuale del personale interessato.
Come segnalato in precedenza, prima di deliberare il ricorso ai contratti annuali a tempo determinato per esigenze didattiche e di ricerca, le istituzioni, verificano la possibilità di soddisfare tali esigenze facendo ricorso all’utilizzo del personale docente in modalità congiunta con altre istituzioni.
L’utilizzo congiunto richiede
- l’acquisizione dell’assenso espresso del docente interessato
- la definizione, in sede contrattuale, della ripartizione del relativo monte ore annuo fra le diverse sedi.
Con il bando per la costituzione di graduatorie di istituto a tempo determinato (art. 9 comma 3 del DPR 83/24), possono essere definite le sedi (istituzioni) di servizio e la rispettiva ripartizione del monte ore annuo. A tal fine, i candidati allegano alla domanda di partecipazione il loro assenso espresso.
L’utilizzo congiunto, fra più istituzioni, del personale a tempo determinato in uno specifico settore artistico-disciplinare esclude la possibilità, per l’istituzione di titolarità del docente in utilizzazione congiunta, di stipulare altre forme di contratti o collaborazioni a fini di didattica/ricerca (ivi compreso il conferimento di didattica aggiuntiva) per il medesimo settore artistico-disciplinare.
Contratti fino ad avente titolo
Laddove le tempistiche del reclutamento a tempo indeterminato e/o determinato non consentissero l’assunzione del vincitore in tempo per soddisfare le esigenze didattiche, è possibile prorogare con clausola “fino ad avente titolo”, per un tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario, i contratti a tempo determinato già stipulati per l’anno accademico 2024/2025.
Pertanto, i contratti fino ad avente titolo sono legittimi esclusivamente in presenza di procedure di reclutamento già avviate e che procedono con celerità.
Personale tecnico-amministrativo
Reclutamento a tempo indeterminato
Le procedure di assunzione per la copertura di posti del personale TA potranno essere attivate solamente a valere sul budget assunzionale 2025/2026 e a valle delle procedure di mobilità.
La nota ricorda che il reclutamento a tempo indeterminato è la modalità di reclutamento prioritaria.
Pertanto, laddove non vengano espletate le procedure di reclutamento a tempo indeterminato (mobilità o procedura concorsuale), non sarà possibile
- assumere personale a tempo determinato
- conferire le mansioni superiori oltre il termine di cui all’art. 52 del d.lgs. 165/2001
- conferire incarichi di supplenza o collaborazione, né altre forme di contratti per la medesima qualifica (ivi compresa l’attribuzione di ore di lavoro straordinario) a valere sui bilanci delle istituzioni.
| Fase | Tipologia di istituzione | Procedure e/o graduatorie da utilizzare | Adempimenti delle istituzioni | Note |
| 1 | Tutte le istituzioni | Stabilizzazione, del personale in possesso dei seguenti requisiti
a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l’istituzione che procede all’assunzione b) essere reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all’assunzione; c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell’istituzione che procede all’assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell’istituzione che procede all’assunzione o in altra istituzione AFAM. |
||
| 2 | Tutte le istituzioni | Mobilità fra istituzioni | Bando di sede | Il posto relativo al personale precario in servizio su posto vacante che matura i 24/36 mesi di servizio è sottratto alla mobilità (incluso il passaggio diretto da altre P.A.) e al reclutamento. |
| 3 | Tutte le istituzioni | Procedure concorsuali e selettive secondo le modalità, i criteri e i bandi di cui all’art. 14 del D.P.R. 83/2024. | ||
| 3 bis | Tutte le istituzioni | Passaggio diretto di personale da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 | La procedura prevede la pubblicazione di un bando (sul sito dell’istituzione, sul portale di bandi AFAM e sul portale inPA), indicando il posto che si intende coprire e i requisiti richiesti, che comprendono l’appartenenza a una qualifica almeno corrispondente a quella del posto messo a bando.
Il bando deve prevedere termini non inferiori a 30 giorni. Una volta individuato il vincitore della procedura, occorre acquisire l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, da allegare alla documentazione che deve essere inviata al Ministero il quale provvede all’autorizzazione all’assunzione |
Utilizzo congiunto del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Le istituzioni possono disciplinare l’utilizzo congiunto del personale TA di ruolo, definendo espressamente – tramite specifiche convenzioni scritte –le modalità di ripartizione fra le istituzioni stesse fra le istituzioni stesse dell’impegno orario annuale del personale interessato.
Pertanto, prima di deliberare il ricorso ai contratti annuali a tempo determinato, le istituzioni, accertata l’effettiva esigenza organizzativa relativa ai servizi amministrativi, verificano la possibilità di soddisfare tali esigenze facendo ricorso all’utilizzo del personale in modalità congiunta con altre istituzioni.
L’utilizzo congiunto richiede
- l’acquisizione dell’assenso espresso del lavoratore
- la definizione, in sede contrattuale, della ripartizione dell’impegno orario annuale tra le diverse sedi.
L’utilizzo congiunto, fra più istituzioni, del personale di ruolo appartenente ad una determinata qualifica esclude la possibilità di stipulare altre forme di contratti o collaborazioni per la medesima qualifica (ivi compresa l’attribuzione di ore di lavoro straordinario se non adeguatamente motivate in ordine alle specifiche necessità delle istituzioni) per l’istituzione di titolarità del dipendente interessato dall’utilizzo congiunto.
Progressioni verticali
Come è noto, le progressioni verticali possono essere effettuate solo se, contestualmente, viene offerto a concorso pubblico un pari numero di posti dello stesso profilo. Pertanto, non saranno validate le assunzioni per progressione se non viene contestualmente bandito e portato a conclusione il concorso pubblico.
Le procedure per la copertura del posto vacante devono essere avviate entro 90 giorni dall’attribuzione delle mansioni superiori
Le mansioni superiori possono essere attribuite solo nei seguenti casi
- vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti
- sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
Laddove l’istituzione abbia deciso di destinare il budget assunzionale a personale appartenente ad altre qualifiche e di non attivare alcuna procedura per il posto vacante, al termine dei sei mesi le mansioni superiori cessano i propri effetti, non possono essere prorogate e il posto rimarrà vacante.
Reclutamento personale tecnico amministrativo a tempo determinato
Per esigenze amministrative per le quali non è possibile fare fronte con il solo personale di ruolo, le istituzioni possono, nei limiti della rispettiva dotazione organica, sottoscrivere contratti di durata annuale, con scadenza fissata al 31 ottobre 2026.
I contratti stipulati per esigenze di funzionamento dei servizi amministrativi relative all’anno accademico 2025/2026 e ss. possono essere rinnovati annualmente, per non più di due anni accademici.
Nella seguente tabella l’ordine di priorità delle procedure che le istituzioni devono utilizzare
| Fase | Tipologia di istituzione | Procedure e/o graduatorie da utilizzare |
| 1 | Tutte le istituzioni | Utilizzo graduatorie di istituto già costituite |
| 2 | Tutte le istituzioni | Attivazione procedure concorsuali e selettive di cui all’art. 14 del d.P.R. 83/2024 |
- le istituzioni posso prevedere lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento
- le graduatorie rimangono vigenti per un termine massimo non superiore a due anni dalla data di approvazione. I nuovi bandi indicano espressamente la durata di vigenza della graduatoria (entro il limite dei due anni) che sarà calcolata dalla data di approvazione della stessa, senza alcun riferimento alle annualità accademiche.
Utilizzo congiunto del personale tecnico amministrativo a tempo determinato
Le istituzioni possono disciplinare l’utilizzo congiunto del personale TA a tempo determinato, definendo espressamente – tramite specifiche convenzioni scritte –le modalità di ripartizione fra le istituzioni stesse dell’impegno orario annuale del personale interessato.
Come segnalato in precedenza, prima di deliberare il ricorso ai contratti annuali a tempo determinato, le istituzioni, accertata l’effettiva esigenza organizzativa relativa ai servizi amministrativi, verificano la possibilità di soddisfare tali esigenze facendo ricorso all’utilizzo del personale in modalità congiunta con altre istituzioni.
L’utilizzo congiunto richiede
- l’acquisizione dell’assenso espresso del docente interessato
- la definizione, in sede contrattuale, della ripartizione del relativo monte ore annuo fra le diverse sedi.
Con il bando per la costituzione di graduatorie di istituto a tempo determinato, possono essere definite le sedi (istituzioni) di servizio e la rispettiva ripartizione del monte ore annuo. A tal fine, i candidati allegano alla domanda di partecipazione il loro assenso espresso.
Contratti fino ad avente titolo
Laddove le tempistiche del reclutamento a tempo indeterminato e/o determinato non consentissero l’assunzione del vincitore in tempo per soddisfare le esigenze tecnico-amministrative, è possibile prorogare con clausola “fino ad avente titolo”, per un tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario, i contratti a tempo determinato già stipulati per l’anno accademico 2024/2025.
Pertanto, i contratti fino ad avente titolo sono legittimi esclusivamente in presenza di procedure di reclutamento già avviate e che procedono con celerità.






























