La legge 55/2024 recante “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”, approvata con largo consenso dalle forze parlamentari, prevede che per l’esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia sia necessario, oltre al titolo di studio di accesso, “l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative (art. 4 comma 1 lettera c).
Non c’è alcun dubbio, quindi, che il provvedimento non riguarda in alcun modo i docenti di scuola dell’infanzia, trattandosi di un profilo professionale non sovrapponibile a quello degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia.
Il D.Lgs 65/2017, infatti, declinando in modo puntuale le due diverse professionalità e i rispettivi titoli di accesso, sancisce che il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 non istituisce una nuova e diversa struttura educativa, ma rimane articolato in due segmenti, salvaguardati nelle loro caratteristiche e nei loro insediamenti: lo 0-3 costituito dai servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi) e il 3-6 costituito dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie.
L’accesso alla professione di docente della scuola dell’infanzia, sia essa statale o paritaria, resta disciplinato secondo la normativa vigente che non richiede alcuna iscrizione a albi o ordini professionali che dir si voglia.
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