Negli ultimi giorni sono state diffuse comunicazioni allarmistiche e giuridicamente non adeguate che, travisando la portata di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1004 del 18 gennaio 2026, giungono alla conclusione errata secondo cui verrebbe meno ogni pretesa dei Ricercatori e Tecnologi in materia di progressione tra le fasce stipendiali.
La FLC CGIL Nazionale intende fare chiarezza sulla questione.
È fondamentale comprendere che la giurisprudenza citata (Cassazione n 1004-2026) e quella che invece è stata emessa negli anni precedenti sulla Ricerca (Ordinanze n. 3246 e 3247 del 2025) si riferiscono a due questioni giuridiche completamente diverse, relative a due differenti comparti e a due differenti contrattazioni collettive (come era negli anni a cui si riferiscono le sentenze).
La Sentenza n. 1004/2026 riguarda esclusivamente il personale del comparto Scuola e interpreta la specifica struttura delle fasce stipendiali prevista dal relativo CCNL (es. “da 0 a 2”, “da 3 a 8”, ecc.). La Corte ha chiarito che, per quella specifica tabella, il passaggio alla fascia successiva (es. “da 3 a 8”) avviene solo al compimento del terzo anno di servizio, e non immediatamente dopo il compimento del secondo. Si tratta di una questione sulla durata della permanenza in una fascia, legata alla formulazione letterale di quel contratto.
Le sentenze che hanno riguardato invece il Comparto Ricerca avevano per oggetto non l’anticipo di fascia ma la corretta decorrenza del passaggio di fascia una volta maturato il requisito dell’anzianità.
Per quanto ci riguarda L’Ordinanza n. 3247/2025 interviene in modo dirimente su questa specifica questione, fornendo una serie di chiarimenti inequivocabili.
Il punto 9 dell’Ordinanza n. 3247/2025 costituisce l’applicazione pratica e dettagliata di questo principio al caso concreto del ricorrente. Esso demolisce l’interpretazione del CNR e ricostruisce la carriera del lavoratore passo dopo passo.
“Nel caso di specie, considerato che il ricorrente, assunto in data 1/8/1982, aveva conseguito con decorrenza dal 31/12/2001 l’inquadramento nel livello professionale dirigente di ricerca con una anzianità riconosciuta in tale superiore livello di anni 12 e mesi 11 (ex art. 4, comma 12, del c.c.n.l. 1998) già con tale decorrenza doveva essere collocato nella 4a fascia stipendiale di detto livello (con una anzianità residua di 11 mesi, utilizzabile per il conseguimento della fascia successiva), per transitare poi nella 5a fascia stipendiale del 1° livello a far data dal gennaio 2005, al compimento del 16° anno (c.c.n.l. quadriennio 2002-2005 biennio economico 2002-2003, Tabella D seconda parte e Tabella E sopra ricordato), e nella 6a fascia stipendiale a far data dall’1/1/2010, a seguito del compimento del 21° anno e a decorrere dall’inizio del 22° anno (essendo entrato in vigore il nuovo c.c.n.l. biennio economico 2008-2009), deponendo in tal senso le espressioni letterali della normativa applicabile (anzianità dal primo giorno di assunzione e indicazione precisa degli anni 4, 8, 12, 16 ecc. quali anni di anzianità in cui cessa la permanenza nelle singole fasce stipendiali).”
La Corte prende in esame la situazione specifica del lavoratore, che al 31/12/2001 aveva un’anzianità riconosciuta di 12 anni e 11 mesi nel livello di dirigente di ricerca ed afferma che “già con tale decorrenza” (31/12/2001) il lavoratore doveva essere collocato nella 4ª fascia stipendiale. Questo è il punto cruciale: il diritto all’inquadramento nella fascia corretta sorge nel momento esatto in cui si matura l’anzianità richiesta (in questo caso, il superamento del 12° anno), senza dover attendere il 31 dicembre dell’anno successivo o altre scadenze arbitrarie.
Di fondamentale importanza è l’inciso “(con una anzianità residua di 11 mesi, utilizzabile per il conseguimento della fascia successiva)”. La Corte stabilisce che l’anzianità eccedente quella minima per l’accesso a una fascia non va persa, ma costituisce un “acconto” per la progressione successiva. Nel caso di specie, avendo 12 anni e 11 mesi, il lavoratore entra nella 4ª fascia (che secondo le tabelle dell’epoca iniziava dopo il 12° anno) e si porta dietro un “tesoretto” di 11 mesi utili per raggiungere la soglia della 5ª fascia.
I giudici della Cassazione proseguono nella ricostruzione, applicando la stessa logica ai passaggi successivi:
- Passaggio alla 5ª fascia: Avviene “a far data dal gennaio 2005, al compimento del 16° anno”. Il calcolo si basa sull’anzianità individuale del lavoratore, che raggiunge i 16 anni necessari in quella data.
- Passaggio alla 6ª fascia: Avviene “a far data dall’1/1/2010, a seguito del compimento del 21° anno e a decorrere dall’inizio del 22° anno”. Anche qui, il calcolo è personalizzato e non ancorato a una data fissa per tutti.
In particolare la Cassazione fonda la sua decisione sulle “espressioni letterali della normativa applicabile”, citando due elementi cardine dei CCNL di comparto: il principio del riconoscimento dell’”anzianità dal primo giorno di assunzione” e l’”indicazione precisa degli anni 4, 8, 12, 16 ecc. quali anni di anzianità in cui cessa la permanenza nelle singole fasce stipendiali”.
L’elemento più eclatante, che smentisce quanto diffuso in questi giorni, si trova all’interno della stessa Sentenza n. 1004/2026. La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto la premura di distinguere esplicitamente il caso della Scuola da quello della Ricerca, affermando che le sentenze a noi favorevoli non potevano essere usate in quel giudizio proprio perché relative a una questione diversa. È la Corte stessa, quindi, a confermare che i due filoni giurisprudenziali sono distinti, autonomi e non in conflitto. La sentenza sulla Scuola non ha, e non può avere, alcun impatto sui diritti del personale del comparto Ricerca.
Invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a consultare le informazioni dedicate alla tutela legale pubblicate sul sito della FLC CGIL, dove sono disponibili indicazioni aggiornate sulle iniziative in corso e sulle modalità di assistenza.
La FLC CGIL continuerà a vigilare con attenzione e a battersi in tutte le sedi per la corretta applicazione dei contratti e la piena tutela dei diritti di tutto il personale del comparto Ricerca.





























