Convertito in legge il DL 71: gravi le misure relative a reclutamento e percorsi di specializzazione su sostegno

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Dopo l’approvazione definitiva del Senato, il DL 71/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la relativa norma di conversione, la legge 29 luglio 2024, n. 106.

Diversi gli interventi in materia di formazione iniziale per il sostegno e reclutamento:

Art. 6: al fine di implementare il numero di insegnanti specializzati su sostegno, si istituiscono, in aggiunta ai percorsi di specializzazione gestiti dalle università (TFA, sostegno), corsi da 30 CFU affidati all’INDIRE. L’accesso è riservato ai docenti con tre anni di servizio su sostegno anche non continuativo, nei cinque anni precedenti, prestato nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Anche le università potranno attivare questi corsi abbreviati.

Art. 7: sono previsti percorsi di specializzazione su sostegno, organizzati da INDIRE, per i docenti in possesso di titolo conseguito all’estero, a condizione che contestualmente all’iscrizione rinuncino a qualsiasi istanza di riconoscimento. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, verranno definite le modalità di attivazione. La norma non prevede un numero minimo di crediti formativi da conseguire.

Art. 8: i docenti precari di sostegno, su richiesta della famiglia e con il placet del dirigente scolastico, possono essere confermati con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnato nel precedente anno scolastico. In attesa della definizione del nuovo Regolamento delle supplenze, per il 2025/26, la norma verrà applicata secondo quanto stabilito in un apposito decreto ministeriale.

Art. 8-bis: continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea in scienze dell’educazione e della formazione (L-19) e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85 bis), purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 65/2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019.

Art. 10: i docenti di scuola secondaria  che  hanno  superato  il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno  tre  anni presso istituzioni scolastiche statali, immessi in ruolo con riserva, a  seguito  di   un   provvedimento   giurisdizionale cautelare, avendo partecipato al concorso ordinario 2016, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il  termine  del  30  giugno  2025,  30  CFU o CFA del  percorso universitario  e  accademico  di formazione iniziale con oneri a proprio carico.

Coloro che, invece, pur avendo partecipato allo stesso concorso e superato tutte le prove, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, hanno avuto provvedimenti di revoca o risoluzione di contratto, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo del 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili. Durante l’anno scolastico devono acquisire i 30 CFU o CFA e, conseguita l’abilitazione, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025. Il mancato conseguimento dell’abilitazione determina la cancellazione definitiva dalla graduatoria di merito. 

I docenti che, iscritti alle procedure concorsuali 2020 (DD.  498/2020 e DD. 510/2020), hanno superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive, sono confermati definitivamente in ruolo o nelle pertinenti graduatorie di merito.

Le nostre osservazioni:

Si tratta di un provvedimento pieno di insidie, che impatterà negativamente sul sistema scolastico e che la maggioranza di governo è riuscita a peggiorare, nell’iter di conversione, senza accogliere alcuna proposta di emendamento avanzata dalla FLC CGIL, prevedendo anzi nuove disposizioni che ne aggravano la portata.

Non è condivisibile la scelta di operare la sanatoria nei confronti dei titoli esteri in attesa di riconoscimento, né quella complessiva di affiancare ai corsi di TFA sostegno corsi da 30 CFU il cui impianto formativo è tutto da definire. L’accesso ai percorsi di specializzazione costituisce un diritto per i precari, ma questo non deve avvenire squalificando la formazione e sminuendo il profilo del docente specializzato. Servono piuttosto risorse per abbassare i costi dei corsi di formazione, che rimangono sempre a carico dei docenti.

È grave l’intervento relativo alla conferma del supplente su richiesta delle famiglie e a discrezione del dirigente: si tratta di un provvedimento lesivo della trasparenza delle procedure di reclutamento e della libertà di insegnamento. La continuità didattica va garantita con le assunzioni tempo indeterminato e con un adeguato ampliamento dell’organico di diritto, offrendo stabilità a un settore che, con oltre 100 mila cattedre in deroga ogni anno, resta quello nel quale l’abuso dei contratti a tempo determinato è più evidente.

La FLC CGIL è stata promotrice in questi anni di diverse proposte a favore dei precari e di una scuola inclusiva: l’uso delle GPS sostegno di prima fascia per il reclutamento come misura strutturale, l’ampliamento dell’organico di sostegno di 80 mila unità, l’accesso alla formazione dei TFA sostegno per i precari con tre anni di servizio in sovrannumero rispetto ai corsi a numero chiuso, investimenti di risorse per abbattere i costi della formazione a carico dei corsisti.

L’ impegno della FLC CGIL a favore dei diritti dei lavoratori precari e di un sistema scolastico inclusivo proseguirà con determinazione, nella consapevolezza che misure demagogiche e negative come quelle adottate dovranno essere contrastate anche ad anno scolastico avviato per difendere la qualità della scuola statale.


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