La Corte di Giustizia ha più volte sancito che non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturi, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’insegnamento della religione cattolica. Il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte a esigenze che, di fatto, hanno carattere non già provvisorio ma permanente e durevole non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.
La Cassazione, quindi, confermando l’impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva ne stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ha fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli.
Alla luce di tali pronunce la Flc CGIL, che ha già ottenuto diverse sentenze favorevoli con risarcimenti anche rilevanti, intende mettere a disposizione dei propri iscritti la propria tutela legale.
Il ricorso è rivolto a tutti i docenti di ruolo e/o precari di religione cattolica che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato per almeno 36 mesi (con contratti fino al 31 agosto) ed è finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno oltre al riconoscimento di tutti i diritti previsti dal CCNL per il personale di ruolo.
Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti alla FLC CGIL della provincia di Napoli, salvo il pagamento del contributo unificato nel solo caso di reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, superiore ad € 38.514,03.
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