Tutto il personale di ENEA ha ricevuto, nei giorni scorsi, la nuova Circolare ENEA n. 833/PER con la quale, in attesa di una revisione dell’intera regolamentazione per “l’espletamento delle attività extraistituzionali da parte dei dipendenti ENEA”, vengono “riportate alla luce” norme regolamentari interne che la legge stessa aveva cancellato.
In particolare, sulle attività di docenza svolte dal personale ENEA viene riesumata la vecchia Circolare Commissariale n. 69/2011 che era stata resa nulla proprio da una modifica intervenuta nel D.Lgs 165/2001 per opera del DL 101/2013 (articolo 2, comma 13-quinquies) che, appunto, rendeva nulli tutti gli atti regolamentari NON conformi al comma 6 dell’articolo 53 del TU sull’ordinamento del lavoro pubblico.
Perché tutte e tutti possano prendere visione, riportiamo il testo del predetto comma 6:
6. “I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (…). Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
(…)
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.”
Quindi a noi appare molto chiaro il fatto che alcune attività extraistituzionali siano state rese libere da controlli interni ex ante e la previsione di tali controlli sia, di fatto, illegittima.
Aggiungiamo un fatto: ma quale attività di docenza può essere in conflitto/concorrenza con gli interessi di ENEA? E chi è la figura, nell’ambito dell’amministrazione dell’Ente, che dovrebbe avere la funzione di stabilire queste incompatibilità?
Intanto ci prendiamo la libertà di fare la seguente considerazione: in ENEA c’è un po’ l’abitudine a creare una sorta di ambito nel quale tutto quello che la norma prevede come possibile diventa un po’ più complicato! L’abbiamo appena visto in occasione della proposta di revisione del Codice di comportamento, dove spesso si aggiunge una prescrizione in più. Si tratta, come abbiamo già detto, di torsioni burocratiche e dirigiste il cui unico obiettivo diventa l’esercizio del potere su attività, come la docenza, che sono liberalizzate da quanto disposto dall’articolo 53, comma 6 del D.Lgs 165/2001.
In conclusione, e senza stare qui a entrare nei dettagli, abbiamo già dato mandato ai nostri legali per una formale diffida nei confronti dell’amministrazione di ENEA dall’applicare la circolare 833/PER.
Infine una domanda: ma cosa vuol dire la seguente affermazione contenuta nella circolare 833/PER: “Inoltre, l’incarico dovrà essere svolto a stretto titolo personale e, pertanto, non dovrà in alcun modo essere impegnato il nome dell’ENEA”? Cioè, per capire, se un ricercatore di ENEA viene invitato a tenere una “plenary lecture” ad un congresso scientifico o riceve un incarico di docenza da una università pubblica (e qui l’elenco sarebbe molto lungo) non può qualificarsi come “ricercatore ENEA”? Non aggiungiamo alcun commento!
Vi terremo informate/i sulle future azioni.
















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