L’autonomia della Ricerca scientifica è affermata dall’articolo 33 della Costituzione Italiana: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” ed i tempi con cui condurla sono affermati nell’articolo 58 CCNL ricerca 1998-2001 “I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro”.
Negli ultimi anni sempre più spesso stiamo assistendo da parte di alcune dirigenze di Enti di Ricerca al tentativo di comprimere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della ricerca conquistati negli anni con la contrattazione, negando la specificità di tale settore rispetto alla pubblica amministrazione.
In particolare è sotto attacco l’articolo 58 del CCNL ricerca 1998-2001 sull’orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi, che al comma 3 recita “Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente”.
Infatti in vari enti, in luogo della mera autocertificazione del tempo e del giorno in cui la prestazione lavorativa è stata effettuata, si è iniziato a chiedere ai dipendenti una serie di elementi non previsti dalla disciplina contrattuale: comunicazioni preventive anche al fine di ottenimento di una autorizzazione, indicazioni del luogo, prescrizioni sul luogo ove poter fare il lavoro fuori sede, esclusione di luoghi specifici, descrizione dell’attività svolta, fino ad arrivare all’indicazione di testimoni attestanti la presenza nel giorno e luogo indicato.
A tutto ciò la FLC CGIL si è opposta anche tramite i propri delegati ed iscritti sui luoghi di lavoro che si sono scrupolosamente attenuti al rispetto del contratto e che non si sono piegati alle richieste illegittime e a volte assurde delle varie amministrazioni.
L’autonoma determinazione del tempo di lavoro e l’attività svolta al di fuori della sede, autocertificata mensilmente, sono i cardini su cui si fonda l’autonomia professionale di coloro che svolgono attività di ricerca; autonomia che deve essere garantita dalle amministrazioni degli Enti di Ricerca, così come prevede la legge.
Purtroppo recentemente stiamo assistendo da parte di alcune amministrazioni ad una vera propria crociata contro l’autonomia dei ricercatori e tecnologi rispetto allo svolgimento delle attività di ricerca, prerogativa prevista dalle norme e dal contratto nazionale: all’INRIM sono stati tolti dallo stipendio di ricercatori/tecnologi giornate di lavoro effettuate fuori sede ai sensi dell’articolo 58 mentre all’INDIRE sono stati avviati anche provvedimenti disciplinari.
Si può dichiarare che l’attività di ricerca fuori sede sia “un inaccettabile privilegio a favore di alcuni rispetto ad altri” come ha avuto modo di scrivere la Direzione di INDIRE nella risposta alla diffida presentata dalla FLC CGIL per il ritiro del modulo di autocertificazione imposto dall’ente in cui si chiedeva anche l’indicazione dei testimoni?
La retorica del privilegio è un’arma pericolosa a cui si ricorre per dividere lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine, perché si teme cosa possano fare tutti e tutte insieme. E se non basta quella retorica, perché prevale la solidarietà e la consapevolezza, allora si ricorre all’intimidazione, come nel caso dell’INDIRE, dove sono stati avviati dei procedimenti disciplinari nei confronti di chi non si è voluto piegare a delle assurde richieste di rendicontazione della propria attività ed ha organizzato il proprio lavoro perché potesse essere svolto al meglio, senza rinunciare al diritto di farlo fuorisede, presentando l’autocertificazione come previsto dall’ art 58.
L’attacco già oggi va ben oltre il singolo ente e rischia di espandersi, e riguarda tutti, gli enti di Ricerca e non solo.
Riguarda ciò che la Costituzione ha messo insieme: l’arte, la scienza e la scuola.
Sul lavoro fuori sede, e non solo sul lavoro fuori sede, si sta giocando una partita più grande: quella di minare in modo surrettizio la specificità di un comparto che raccoglie lavoratori e lavoratrici della scuola, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale.
Non è sotto attacco una “minoranza privilegiata”, le cui prerogative si potrebbero, si dovrebbero estendere a tutte e tutti coloro che collettivamente cooperano per i medesimi obiettivi. Rimuovere i significati e gli effetti dei diritti contrattuali specifici del comparto Istruzione e Ricerca, farlo attraverso prepotenze sparse, procura crepe sempre più vistose nell’impianto normativo e contrattuale che tutela l’autonomia professionale nello svolgimento delle attività di ricerca.
Davanti a questo attacco non possiamo e non resteremo a guardare e come FLC CGIL per contrastare questo insensato attacco all’autonomia dei ricercatori tecnologi metteremo in campo tutte le iniziative necessarie, legali e di mobilitazione.
A seguire alcuni riferimenti normativi e contrattuali:
L’art. 7 comma 2 del Testo Unico per il pubblico impiego (DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165) riporta che “Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca”.
L’art. 15 comma 2 del Testo Unico che “Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento”.
L’art. 137 comma 5 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 riporta che “In applicazione del d. lgs. n. 165 del 2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche”.
L’art.2 comma 1 del Decreto Legislativo 218 del 2016 riporta che “((gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono)) la Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute ((nel documento European Framework for Research Careers)) e assicurano tra l’altro, ai ricercatori e ai tecnologi: a) la libertà di ricerca; (…) g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca; (…)”.
L’art. 24 comma 6 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 riporta che “I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti”.
L’attività fuori sede è introdotta all’art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio giuridico 1994 – 1997, per l’Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali nella medesima forma riportata dal successivo CCNL della Ricerca normativo per il quadriennio 1998 – 2001 all’art.58 in merito all’Orario di lavoro per i lavoratori I-III livello.
Al comma 2:
“I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente”.
E poi al comma 3:
“Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente”.