Sono molteplici le sentenze di merito, confermate anche da sentenze della Corte di Cassazione, che stanno riconoscendo, in adeguamento alla contrattazione collettiva interna e alle direttive comunitarie, l’applicazione del previgente gradone stipendiale 3-8 anni, abolito dalla contrattazione nazionale economica del 2011, anche ai docenti e al personale ATA immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, con nomina anche solo giuridica precedente al 2011, con almeno un anno di servizio a termine precedente.
Tali sentenze confermano il diritto degli immessi in ruolo post 2011 all’applicazione, equiparando tutto il servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che prevedeva quel gradone stipendiale 3-8, ora abolito.
Tale orientamento, ormai consolidato nei Tribunali italiani, applica il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla “clausola di salvaguardia” contenuta nella contrattazione nazionale economica del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto alla classe stipendiale 3-8 al solo personale a tempo indeterminato, riconoscendo così il diritto dei lavoratori a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, con condanna del Ministero a corrispondere i relativi arretrati.
Il ricorso è rivolto a personale docente e ATA immesso in ruolo a partire dall’a.s. 2011/2012 (anche con decorrenza giuridica 2010/2011) per ottenere il risarcimento del danno e il recupero delle somme perdute a causa della fusione dei primi due gradoni stipendiali.
Il personale scolastico interessato può inviare la preadesione al ricorso all’indirizzo mail ufficiolegale@flcgilnapoli.org , indicando il proprio recapito telefonico e indirizzo mail.
Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti FLC CGIL, salvo il pagamento delle spese di contributo unificato se dovute.