Il Ministero con la nota 23189 del 9 settembre 2026 dispone la cancellazione dei docenti confermati in ruolo nell’anno scolastico 2026/27 dalle graduatorie di merito dei concorsi straordinari e dalle GAE, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994. Ai sensi del DL 144/26 (decreto PA) la norma non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.
Gli Uffici Scolastici dovranno dunque provvedere alla cancellazione dalle graduatorie di merito dei concorsi straordinari e dalle GAE dei docenti:
1) rinunciatari alla nomina in ruolo (ovvero tutti i docenti che si trovano nelle GAE o nelle graduatorie dei concorsi straordinari in posizione superiore rispetto a quella dell’ultimo docente immesso in ruolo) dalla graduatoria della specifica classe di concorso/tipo di posto;
2) che abbiano positivamente superato la valutazione finale e siano confermati in ruolo nell’anno scolastico 2026/27 presso l’istituzione scolastica ove abbiano svolto il periodo di prova.
Sono dunque interessati i docenti che presentano contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche:
· Siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dall’anno scolastico 2025/2026 o precedenti;
· abbiano svolto il periodo di prova nell’anno scolastico 2025/26;
· siano stati confermati in ruolo dall’anno scolastico 2026/27.
La cancellazione dei docenti dalle GAE e graduatorie dei concorsi non riguarderà né le GPS, né le graduatorie dei concorsi ordinari, ma solo le graduatorie dei concorsi straordinari banditi con D.D.G. 1° febbraio 2018, n. 85; D.D.G. 7 novembre 2028, n. 1546; D.D. 23 aprile 2020, n. 510; D.D.G. 6 maggio 2022, n. 1081.
Il nostro commento
La FLC CGIL accoglie positivamente il fatto che la nota non preveda il depennamento dalle graduatorie dei concorsi ordinari per i docenti immessi in ruolo, ma resta critica verso la cancellazione dei docenti dalle graduatorie di concorsi straordinari superati con merito.
Pur condividendo la necessità di pulire le graduatorie ed evitare che una stessa persona occupi contemporaneamente più posizioni, sottraendo così disponibilità ad altri aspiranti docenti, la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi straordinari per chi ha superato l’anno di prova di un’altra procedura rappresenta un vero e proprio svilimento del principio di merito poiché impedisce di avvalersi del diritto di permanere in tali graduatorie a chi se lo è legittimamente conquistato sul campo superando le relative prove concorsuali.
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