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Imposizione della filiera tecnologico-professionale: corto circuito tra la norma e le prerogative degli organi collegiali

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Il decreto-legge 127 del 9 settembre 2025, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, attualmente in discussione in VII Commissione al Senato per la conversione in legge, introduce un passaggio estremamente grave per l’autonomia e la capacità deliberativa delle istituzioni scolastiche.

All’art.2 del provvedimento leggiamo: “(…) A decorrere dall’anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell’ambito dell’offerta formativa erogata dall’istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell’istruzione e del merito la candidatura per l’attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. (…)”

La FLC CGIL, in audizione al Senato e mediante specifici emendamenti, ha già espresso forti  preoccupazioni riguardo alle misure proposte. Eppure, in questi giorni alcune scuole ci segnalano che, con inusuale solerzia, si stanno addirittura accelerando i tempi del provvedimento, nonostante il fatto che non sia ancora stato emanato il previsto decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (“da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”). Risulta, pertanto, frettolosa l’iniziativa di alcuni Dirigenti scolastici che stanno avviando un procedimento in mancanza delle condizioni indicate nell’art. 2, tra cui anche la conformità agli accordi di rete.

Rispetto al complessivo impianto del provvedimento, rimane grave all’art. 2 del decreto-legge n.127/2025, il duplice attacco inferto all’autonomia scolastica e al ruolo degli organi collegiali. Infatti, per un verso si realizza un meccanismo ex lege che induce un automatismo nell’azione del dirigente scolastico e, per altro verso, viene sminuita la funzione deliberativa degli organi collegiali rispetto al ruolo del dirigente stesso. Certamente, in merito a scelte didattiche ed organizzative, gli organi collegiali sono sempre chiamati alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola e, di conseguenza, lo sono per l’attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale (“nell’ambito dell’offerta formativa erogata dall’istituzione scolastica”).

Appare evidente che il decreto nasce dall’esigenza di estendere il più possibile un modello di scuola a quattro anni (con i conseguenti tagli all’organico, a partire dal -20% di cattedre di sostegno per la secondaria di II grado), soggetto alla coprogettazione dell’impresa e impoverito dal punto di vista della formazione generale. Dopo un percorso durato tre anni, in cui sono state esercitate sulle scuole pressioni formali e informali, il ministro non è riuscito a convincere docenti e famiglie della bontà del percorso della filiera formativa tecnologico professionale. Infatti, a fronte dei nuovi 268 istituti tecnici e professionali autorizzati (numero paragonabile alle 243 richieste avanzate all’epoca del ministro Bianchi), le iscrizioni registrate alle classi prime per l’anno scolastico 2025/26 sono pari a 5.449 e rappresentano poco meno del’1% delle 562.733 iscrizioni complessive (dati del Ministero). In coerenza con l’orientamento autoritario di questo ministro, la soluzione è apparsa semplice: imporre per legge la presentazione delle istanze di sperimentazione. L’impianto democratico delle scuole non può essere stravolto così facilmente e gli organi collegiali sono chiamati ad esprimersi.

La FLC CGIL supporterà con informazioni e proposte di delibera l’azione di quegli organismi che vorranno difendere la qualità e le prerogative della scuola pubblica, la cui autonomia è tutelata al Titolo V della Costituzione (l’art. 117, c. 3).