Nei prossimi giorni i docenti saranno alle prese con le convocazioni per l’attribuzione delle supplenze da parte delle scuole.
In questo momento è quindi utile avere un quadro dei riferimenti normativi che regolano il funzionamento delle convocazioni, le modalità di attribuzione delle supplenze e le sanzioni previste per alcune casistiche precise.
Supplenze da Graduatorie d’Istituto – supplenze brevi e temporanee
Normativa di riferimento
(OM 112/2022 art. 13)
Le supplenze brevi e temporanee saranno attribuite dalle scuole utilizzando le graduatorie d’istituto.
Procedura informatica di convocazione
Normativa di riferimento
(OM 112/2022 art. 13 c. 1, 2, 3)
Le scuole convocano i soli aspiranti che siano parzialmente occupati o inoccupati.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore. L’accettazione viene acquisita telematicamente, a quel punto viene fissato il termine per la presa di servizio, vi sono 24 ore per effettuarla, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze inferiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve avere con un preavviso di almeno 12 ore.
Proposta di assunzione
Normativa di riferimento
(OM 112/2022 art. 13 c. 4)
Contiene:
- i dati essenziali relativi alla supplenza: data di inizio, durata, orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il giorno e l’ ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
- le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve contenere:
- l’ ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
Diritto al completamento
Normativa di riferimento
(OM 112/2022 art. 13 c. 20, 21)
L’aspirante cui è conferita, in assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Il completamento è conseguibile per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il personale di ruolo. Per la scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può essere realizzato per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle stesse condizioni, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Effetti di rinunce e sanzioni per supplenze conferite da graduatorie di istituto
Normativa di riferimento
(OM 112/2022 art. 14 c. 2)
Rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune: comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, nel relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno: comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
Mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta: sia la mancata presa di servizio nei termini previsti, che la mancata risposta ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
Abbandono del servizio: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Accettazione incarico al 30 giugno o 31 agosto lasciando supplenza attribuita da Graduatorie d’Istituto
Normativa di riferimento
OM n. 112 del 6 maggio 2022 – art. 14 c. 3
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno. Gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.
clicca qui per andare all'articolo originale