Il giorno 14 maggio alle ore 18:58 è pervenuto alle OO.SS il testo del disciplinare sull’utilizzo del Contratto di Ricerca in INFN per la prevista informativa con la comunicazione della sua adozione il giorno successivo.
Tralasciando i tempi estremamente compressi ed una informativa ridotta a mera comunicazione dell’ultimo secondo di un dato di fatto, giustificatoci dalla controparte da una situazione di emergenza derivata da scadenze di bandi ministeriali ed oneri di firma dei contratti ivi previsti entro il giorno 22 maggio, resta una presa di posizione allarmante sulla sostanza stessa del contratto da parte dell’INFN.
Infatti, contrariamente ai regolamenti in materia di contratto di ricerca adottati da tutte le principali Università italiane negli ultimi 2 mesi, nel quale il rapporto di lavoro è pacificamente di tipo SUBORDINATO, l’INFN nell’art 13 comma 1 del suo disciplinare definisce il contratto di ricerca come rapporto di lavoro di tipo PARASUBORDINATO.
Inoltre, sempre all’art 13 comma 4 l’INFN sceglie deliberatamente di non avvalersi della possibilità prevista dall’accordo sindacale siglato con l’ARAN di applicare tutti i diritti previsti dal CCNL per le figure di ricercatore e tecnologo andando invece a disciplinare genericamente il rapporto di lavoro con rimandi a una serie di dispositivi di legge e normarne per conto proprio altri aspetti.
Tralasciando al momento ogni commento sulle altre criticità del disciplinare, la FLC CGIL ritiene grave, inspiegabile e non attuabile la scelta dell’INFN di disciplinare nell’ambito del lavoro Parasubordinato il Contratto di Ricerca.
Questa interpretazione penalizzerebbe i lavoratori precari riportando indietro di anni la condizione lavorativa ed i diritti dei lavoratori coinvolti.
Ricordiamo che l’obiettivo del contratto di ricerca era quello di dare tutti gli strumenti di tutela e di diritto di un contratto di lavoro a tempo determinato subordinato e superare tutte le storture e criticità in materia di diritti dell’assegno di ricerca.
Inoltre, la volontà esplicita dell’INFN di non volersi riferire a quanto previsto per ricercatori e tecnologi dal CCNL di riferimento per la regolazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, palesa solo una chiara volontà: quella di tracciare un solco e marcare differenze tra lavoratori considerando donne e uomini già ampiamente ed altamente formati come personale di serie B da sfruttare alla bisogna, con diritti ridotti e possibilmente pagati il meno possibile.
Sarebbe stato molto semplice applicare il contratto di ricerca negli enti pubblici di ricerca, lo si poteva fare in 3 righe ma a quanto pare si è voluto pervicacemente andare a ricercare la divisione delle particelle subatomiche anche qui… Peccato che in questo caso non si parli di particelle ma di persone e se l’INFN è sicuramente eccezionale in un caso risulta essere purtroppo pessimo in questo.
La FLC CGIL chiede il ritiro immediato di detto disciplinare e l’apertura di un serio confronto sul tema e, qualora ciò non avvenisse, è pronta ad agire a tutti i livelli sia Italiani che Europei per ricondurre al diritto contrattuale del CCNL Ricerca il Contratto di Ricerca.




















