La discussione aperta all’INRIM sul salario accessorio, sulla valorizzazione del Personale e sull’utilizzo delle risorse previste dalla Legge 234 del 2021, Art. 1, comma 310, lettera c (i.e. comma 310) pone una questione ineludibile: il costo di scelte inadeguate nella gestione delle risorse non può essere scaricato su lavoratrici e lavoratori.
La recente crescita dell’Ente e l’aumento dell’organico non sono stati accompagnati da un corrispondente rafforzamento del fondo destinato al salario accessorio. Quando aumentano le lavoratrici e i lavoratori, ma non cresce in modo adeguato la massa delle risorse economiche da distribuire, la conseguenza è inevitabile: la retribuzione accessoria media pro capite si riduce. Una quota che in passato era distribuita tra un numero minore di dipendenti è ora ripartita tra una platea più ampia, con effetti diretti sul trattamento economico accessorio.
La crescita dell’organico è un fatto positivo, così come lo è l’ampliamento delle attività e delle funzioni dell’Istituto, ma, il costo dello sviluppo, in assenza di nuove e sufficienti risorse, è stato scaricato sul Personale producendo un effetto negativo sulle retribuzioni accessorie di chi già lavora nell’Ente.
Di fronte a questa perdita dovuta a scelte unilaterali, l’Ente avrebbe dovuto comunque promuovere da tempo, insieme agli altri Enti Pubblici di Ricerca (EPR), un’iniziativa forte nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), ponendo esplicitamente il tema del superamento o della modifica del tetto al salario accessorio. La strada corretta sarebbe stata quella di ottenere un intervento esterno e strutturale sul fondo del salario accessorio, capace di aumentare la massa delle risorse disponibili e di renderle concretamente spendibili. Diversamente, il ricorso a meccanismi interni si riduce a una semplice “partita di giro”: si spostano risorse dentro lo stesso perimetro, senza modificare il vincolo complessivo e senza produrre un reale avanzamento salariale. In questo modo non si supera la scarsità di risorse: la si redistribuisce.
È in questo quadro che si colloca il tema della valorizzazione prevista dal comma 310. Quelle risorse sono nate per valorizzare il Personale dei livelli IV-VIII (tecnico-amministrativo) degli EPR. Dal 2025 una quota fino al 50% può essere utilizzata anche per progressioni e strumenti selettivi. Proprio per questo va ribadito con chiarezza che la loro funzione non può essere né alterata né distorta: la valorizzazione deve determinare un incremento, non compensare perdite future o già maturate.
Se tali risorse avranno l’effetto di coprire arretramenti già intervenuti, o di compensare all’interno dell’Ente ciò che avrebbe richiesto un finanziamento aggiuntivo da parte del Ministero, il loro significato si svuota. Così non si valorizza il lavoro svolto, non si rafforza il salario accessorio, non si riconosce concretamente il contributo del personale tecnico-amministrativo. Si tenta soltanto di limitare, e solo parzialmente, gli effetti di un peggioramento già avvenuto e questo non è accettabile.
Il danno economico è ormai evidente e i riflessi si riverberano sulla contrattazione integrativa. Ora è necessario correre ai ripari: le quote di salario accessorio oggi impropriamente o eccessivamente gravanti sul fondo ordinario devono essere ricondotte ai corretti canali di finanziamento previsti da normative e CCNL di comparto.
Per questo la contrattazione integrativa deve prevedere clausole di salvaguardia chiare ed efficaci, affinché il recupero delle risorse sia destinato al personale già in servizio, impedendo che le risorse liberate vengano assorbite dall’Ente o utilizzate, anche indirettamente, per ulteriori assunzioni senza adeguate risorse aggiuntive.
Per questa ragione ribadiamo un punto semplice e decisivo: le risorse del comma 310 devono essere aggiuntive nella loro funzione concreta, non soltanto nella loro definizione formale. Devono produrre un effettivo miglioramento delle condizioni economiche del personale tecnico-amministrativo, rendendole stabili e strutturali a partire dalle prossime annualità, ad esempio inglobando una quota significativa delle stesse risorse comma 310 nello stipendio tabellare oppure nella indennità di ente annuale.
Per questo chiediamo che l’INRIM:
- applichi integralmente l’incremento dello 0,22% al fondo IV-VIII come previsto dall’Art. 28 comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024;
- applichi integralmente, l’Art. 28, comma 2, del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, destinando al fondo IV-VIII i risparmi permanenti derivanti da eventuali assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore al turn over consentito, previa quantificazione e asseverazione degli organi di controllo, entro il limite massimo del 10% del fondo 2016, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario;
- finanzi gli incarichi di specifica responsabilità con l’Art. 10 e l’Art. 19 ex CCNL 07/04/2006;
- preveda e verifichi ogni anno l’impatto delle assunzioni sul salario accessorio pro capite;
- utilizzi correttamente le risorse da progetti, convenzioni e commesse esterne;
- apra un tavolo permanente sul salario accessorio e operi, ai sensi dell’art. 28 del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, per un innalzamento a favore di tutti i livelli del personale, I-III e IV-VIII, con dati trasparenti su risorse, destinatari, economie e indennità.
Serve dunque piena trasparenza sulle risorse con cui si costituiscono i fondi oggetto di contrattazione decentrata integrativa, chiarezza sulle scelte e un’iniziativa incisiva nei confronti del MUR. Le risorse necessarie vanno rivendicate dove è giusto che siano trovate: fuori dall’Ente, non a carico delle lavoratrici e dei lavoratori. Perché crescere deve significare e, lo ribadiamo, rafforzare l’Ente in tutte le sue componenti, senza far pagare alle fasce più deboli dei dipendenti il prezzo più alto del cambiamento.





























