Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno affermato, nella sostanza, che il diritto al passaggio alla fascia stipendiale successiva a quella in godimento, per i ricercatori e tecnologi degli EPR, si acquisisce con un anno di anticipo. Questa interpretazione ridefinisce i tempi di permanenza, ma non essendoci l’estensione del giudicato, gli Enti non si adegueranno a tale nuova interpretazione e, ad oggi, l’unico strumento utilizzabile per il riconoscimento dell’anticipo è quello vertenziale.
Vediamo come stanno le cose.
Attualmente, a partire dal 1° gennaio 2009, le fasce stipendiali dei ricercatori e tecnologi sono: 0-2, 3-7, 8-12, 13-16, 17-21, 22-29, 30 in poi. Il diritto al passaggio alla fascia immediatamente superiore, rispetto a quella in godimento, si acquisisce il primo giorno del mese di compimento dell’anzianità indicata nell’estremo inferiore dell’intervallo di fascia: se la prima fascia è 0-2 anni e la seconda fascia è 3-7 anni, il passaggio dalla prima alla seconda si acquisisce al compimento del 3° anno di anzianità. E così via per le fasce successive: al compimento dell’8° anno si acquisisce la III fascia; al compimento del 13°, la IV fascia; alla fine del 17° la V; alla fine del 22° la VI; alla fine del 30° la settima e ultima fascia. Questo metodo di calcolo è previsto dal primo Contratto Collettivo (CCNL 5 marzo 1998, II biennio economico, Tabella B). I successivi CCNL hanno modificato gli anni di permanenza nelle fasce e hanno riconosciuto anche i periodi a tempo determinato utili ai fini dell’anzianità di fascia.
Di recente la Corte di Cassazione[1] è intervenuta con alcune sentenze (relative a ricorsi di ricercatori del CNR e tutte originate presso il Tribunale di Napoli) in cui, pur riaffermando alcuni principi ormai consolidati, introduce una nuova interpretazione del tempo di permanenza nella fascia stipendiale.
La Corte afferma:
- Il diritto al passaggio alla fascia stipendiale superiore matura al compimento dell’anzianità prevista dalla data di assunzione del singolo lavoratore.
- Il passaggio di fascia avviene dal primo giorno del mese in cui si matura l’anzianità richiesta.
- L’interpretazione adottata dagli Enti, dichiarata illegittima, ha comportato ritardi nel riconoscimento delle fasce e delle spettanze economiche, in quanto, ad esempio, al compimento del 12° anno di anzianità di acquisisce il diritto al passaggio alla IV fascia stipendiale, così come al compimento del 16° anno si ha diritto al passaggio alla V fascia e alla fine del 21° anno, alla VI.
Pertanto, la Corte, nell’ambito di tali sentenze, afferma come interpretazione corretta il fatto che il diritto all’acquisizione della fascia stipendiale successiva si maturi con un anno di anticipo rispetto a quanto fatto finora dagli Enti, riconoscendo il diritto alle differenze retributive, agli accessori di legge e all’adeguamento dei trattamenti di fine rapporto e dei contributi previdenziali.
Per illustrare nel dettaglio i principi affermati dalle sentenze e le azioni sindacali da intraprendere, sarà organizzata un’assemblea informativa online il prossimo 9 luglio dalle 10 alle 12, con la presenza del nostro legale.
Come dicevamo, non essendo prevista l’estensione del giudicato, gli Enti non si adegueranno a tale nuova interpretazione e, ad oggi, l’unico strumento utilizzabile per il riconoscimento dell’anticipo è quello vertenziale. Al fine di tutelare pienamente i diritti economici di tutto il personale interessato è necessario interrompere il periodo di prescrizione che, sull’economico, è di 5 anni: invitiamo, pertanto, tutti i ricercatori e tecnologi ad inviare nel più breve tempo possibile la lettera interruttiva che mettiamo a disposizione e che trovate in allegato. Un eventuale ricorso, presentato anche a distanza di tempo (entro i successivi 5 anni) dovrà necessariamente considerare i 5 anni indietro a partire dalla data della lettera interruttiva. Essa dovrà essere inviata al proprio Ente (tramite PEC personale di chi invia o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) chiedendo:
- Il riconoscimento immediato della corretta fascia stipendiale e il ricalcolo degli scatti di anzianità maturati.
- Il pagamento delle differenze retributive dovute, comprensive di interessi e rivalutazione.
- L’adeguamento degli accantonamenti previdenziali e del TFR/TFS.
- L’interruzione dei termini di prescrizione per ogni spettanza economica.
Ribadiamo l’invito a tutto il personale interessato a inviare la lettera interruttiva e a partecipare all’assemblea informativa online per prossimo 9 luglio alle ore 10:00, oltre che a rivolgersi ai delegati della FLC CGIL per ogni chiarimento e supporto nella tutela dei propri diritti.
Durante l’assemblea saranno fornite tutte le indicazioni su come compilare la lettera interruttiva e sulle future iniziative da intraprendere.
[1] “Nel caso di specie, considerato che il ricorrente, assunto in data 1/8/1982, aveva conseguito con decorrenza dal 31/12/2001 l’ inquadramento nel livello professionale dirigente di ricerca con una anzianità riconosciuta in tale superiore livello di anni 12 e mesi 11 (ex art. 4, comma 12, del c.c.n.l. 1998) già con tale decorrenza doveva essere collocato nella 4a fascia stipendiale di detto livello (con una anzianità residua di 11 mesi, utilizzabile per il conseguimento della fascia successiva), per transitare poi nella 5a fascia stipendiale del 1 livello a far data dal gennaio 2005, al compimento del 16 anno (c.c.n.l. quadriennio 2002-2005 biennio economico 2002-2003, Tabella D seconda parte e Tabella E sopra ricordato), e nella 6a fascia stipendiale a far data dall’1/1/2010, a seguito del compimento del 21 anno e a decorrere dall’ inizio del 22 anno” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 09/02/2025, n. 3247).






















