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La legge Bernini sul reclutamento universitario: una revisione regressiva

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Martedì 7 luglio 2026 la Camera dei Deputati ha discusso e approvato la revisione dei concorsi universitari (AC 2735), dopo mesi di un percorso parlamentare accidentato, segnato da lunghe sospensioni, inaspettate richieste di confronto con l’opposizione e improvvise accelerazioni. Il testo, nonostante queste vicende, alla fine è identico a quello uscito lo scorso dicembre dal Senato della Repubblica, dato il parere contrario del governo a qualsivoglia emendamento, è quindi legge e a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Questa revisione è regressiva. Il nostro giudizio è netto, sin dalla sua presentazione lo scorso autunno al Senato. L’impianto proposto condensa gli elementi peggiori che si sono espressi nella storia dell’accademia italiana. In primo luogo, accoglie, rilancia ed estende la logica distorsiva delle soglie, delle valutazioni quantitative, del publish or perish, proponendo Requisiti di ingresso ai concorsi banditi dagli atenei. Quindi ripropone la parte più nefasta dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), continuando a sospingere la spasmodica produzione di pubblicazioni che oramai segna la ricerca italiana sin dai percorsi di apprendistato del dottorato. In secondo ma assolutamente non secondario luogo, rilancia la logica feudale dell’accademia. Nei concorsi locali, nonostante il sorteggio dei commissari, i bandi potranno esser profilati su specifici ambiti (la valutazione di titoli, le pubblicazioni e le prove concorsuali potranno basarsi su specifici estratti tematici delle declaratorie disciplinari), mentre le selezioni sia da associato sia da ordinario potranno avvalersi di due prove con ampi margini discrezionali nella loro impostazione e valutazione: una discussione dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati (cioè, un orale); una lezione su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici. Come emerge esplicitamente nelle relazioni tecniche e di accompagnamento di questo disegno di legge, questa revisione serve a ridurre i ricorsi, gestire l’espulsione definitiva di larga parte dei 35.000 precari reclutati in questi anni, cancellare le speranze delle decine di migliaia di abilitati, adattando le procedure di reclutamento a quell’università piccola e gravemente sottofinanziata che è stata delineata dai tagli e dalle politiche di questo governo. Questo sistema universitario lascia infatti spazio solo ai modelli dequalificanti degli atenei profit e telematici, permettendogli agevolazioni su requisiti minimi e assenza di controlli sull’inquadramento docente o sullo svolgimento degli esami a distanza.

La sua concreta applicazione è però ancora incerta nei tempi. L’articolo 3 (Disposizioni transitorie), comma 1, stabilisce che le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge (quindi l’attuale sistema concorsuale) continuano ad applicarsi sino a quando saranno emanati due decreti ministeriali: il primo relativo ai Requisiti di produttività e qualificazione scientifica per poter accedere ai concorsi locali (su proposta dell’ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione); il secondo relativo alle Commissioni di concorso, in particolare i requisiti soggettivi per l’inserimento nelle liste da cui si sorteggiano, le cause di esclusione, le modalità di sorteggio (da adottarsi entro sessanta giorni). In ogni caso, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, per le posizioni già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le nuove procedure concorsuali dovrebbero quindi attivarsi solo dal prossimo autunno, subordinate anche al loro successivo recepimento nei Regolamenti di ateneo. Questo teoricamente, perché al di là dei tempi programmati dalla normativa, bisognerà poi verificare quando saranno concretamente adottati questi decreti. Proprio per questo, segnaliamo sin da ora la necessaria attenzione alla situazione di chi oggi è RTDb o RTT, prossimo alla scadenza o alla possibilità di richiedere il passaggio di ruolo per gli anticipi previsti dalla normativa: l’ultimo sportello ASN (VI quadrimestre 2023/2025) si è chiuso il 10 novembre 2025, e quindi chi non avesse ancora conseguito l’abilitazione rischia di rimanere bloccato in una sorta di limbo sino a quando non saranno disponibili i nuovi requisiti, fortemente penalizzato nel caso di scadenza del contratto o comunque senza possibilità di anticipare il passaggio ad Associato. Per questo chiediamo al Ministero e all’insieme delle forze parlamentari di monitorare la situazione e, se i tempi si dovessero allungare, chiediamo di garantire la possibilità ad ogni soggetto di esser valutato e poter concludere positivamente il proprio periodo di tenure con normative transitorie urgenti.

La legge approvata, come abbiamo sottolineato, riscrive la normativa sui concorsi (articolo 1) e introduce nuove soluzioni per la mobilità intra-universitaria (articolo 2).

I nuovi concorsi

I nuovi requisiti di produttività e qualificazione scientifica. Viene in primo luogo ridefinito l’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: il precedente titolo di questo articolo era Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale, quello nuovo è Requisiti per l’ingresso nei ruoli universitari. Non esiste cioè più un titolo nazionale per partecipare ad un concorso di ateneo da professore (articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), o per poter passare a professore associato al termine del periodo in tenure come ricercatore (articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240). Non ci saranno cioè più bandi periodici (come nel 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023), sportelli quadrimestrali e commissioni di valutazioni. Questo era uno dei principali obbiettivi politici della revisione, perché in questi anni ci sono stati oltre 70.000 abilitati, la maggior parte di loro non ha visto riconosciuto un accesso ad un ruolo conseguente ma in qualche modo viveva questo titolo come una qualificazione, quindi una base per rivendicarne la prospettiva. Il titolo viene così cancellato per cancellare anche questa potenziale rivendicazione. Si cancella il titolo, ma non il livello di selezione: la nuova legge infatti introduce nuovi Requisiti di produttività e qualificazione scientifica, nazionali, suddivisi ovviamente per fascia e Gruppi Scientifico Disciplinari. Questi requisiti saranno definiti dall’ANVUR, sentito il CUN (il cui parere non è quindi determinante), rivisti fra due anni e poi ad intervalli di almeno cinque anni. Questi nuovi Requisiti dovranno in ogni caso comprendere l’attività di didattica e ricerca in Italia e all’estero; la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali; nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. Ha fatto molto discutere, nelle aule parlamentari e non solo, da una parte la cosiddetta “abolizione della ASN”, dall’altra la previsione che il possesso di questi requisiti è autocertificato mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. In realtà, la nuova legge mantiene un ambito nazionale di selezione nelle procedure concorsuali (i Requisiti, appunto) e già oggi titoli e prodotti di ricerca si autocertificano nelle domande di abilitazione, come nei concorsi, anche usando le banche dati CINECA (tenendo poi conto che le commissioni di concorso locale, nella nuova formulazione dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono in ogni caso incaricate della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti).

La vera differenza è che oggi questa selezione nazionale viene trasformata in un semplice sistema di soglie, di semafori per l’accesso, che tra l’altro si estenderanno in qualche modo ad altri titoli (attività didattica e progetti di ricerca) rispetto ai classici indicatori di questi anni (per i bibliometrici il numero di articoli ISI/Scopus, le citazioni, l’h-index; per i non bibliometrici il numero di libri, prodotti e articoli in riviste fascia A). Cioè, appunto, si consolida ed estende la logica distorsiva del publish or perish, dei prodotti, della quantificazione nei curricula che abbiamo visto dispiegarsi in questi anni. In accademia già imperversa la discussione sulla forma e soprattutto la soglia che dovranno avere questi requisiti: relativamente bassa, per permettere un ampio accesso ai concorsi locali (ambito vero e finale della selezione) o relativamente alta, proprio per tenere un filtro nazionale stretto attraverso cui regolare l’accesso. Questa discussione è in realtà vissuta in questi anni all’interno dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, non solo nella definizione di diverse soglie relative nei diversi settori (alte o basse), ma anche di comportamenti diversi nella valutazione dei titoli e nei giudizi complessivi. Oggi, questa discussione precipiterà inevitabilmente in un sistema più rigido e meccanico, con valori di cut-off che permetteranno o negheranno l’accesso, estendendone la logica ad altri titoli e però negando, per sua stessa natura di soglia automatica, qualsiasi possibilità di ricorso rispetto ai suoi esiti (una delle relazioni di accompagnamento del DdL ricorda come in questi anni siano stati più di 2200). Un sistema quindi potenzialmente più stringente, ma che potrebbe vedere la possibilità, se non la probabilità, di diverse interpretazioni ed usi tra i diversi Gruppi Scientifico Disciplinari. Da tenere presente che, in ogni caso, il comma 3 dell’articolo 3 prevede che l’abilitazione scientifica nazionale, sino alla sua scadenza, è comunque sostitutiva dei requisiti che saranno individuati (questa, di fatto, è l’unico debolissimo riconoscimento per i precedenti abilitati).

L’ADI (l’Associazione Dottorandi Italiani) ha sottolineato l’importanza che i decreti sui requisiti regolino in maniera complessiva, puntuale, omogenea criteri e parametri di valutazione anche per le valutazioni che effettueranno le commissioni di concorso. L’ADI sottolinea cioè la necessità di regolare nazionalmente non solo titoli e indicatori, con le relative soglie, ma quel complesso di criteri e parametri che sono necessari per procedere alla valutazione comparativa (per esempio, il peso di attività scientifica, didattica ed istituzionale; il peso delle diverse prove; il valore assegnabile a un prodotto con rilevanza internazionale o nazionale; ad una prima o ad un ultima firma, e così via; ovviamente, con declinazioni specifiche di ogni GSD o SSD secondo le rispettive pratiche scientifiche internazionali). Questi criteri e parametri generali oggi sono definiti in modo molto diversificato, per dettaglio e contenuti, sia nei diversi Regolamenti di ateneo, sia nelle scelte della prima riunione di una commissione concorsuale. Siamo assolutamente favorevoli ad una loro definizione generale e nazionale, ovviamente per GSD e anche meglio per SSD, che renderebbe più trasparenti, chiari ed omogenei i comportamenti delle commissioni. La nostra impressione è che la ratio e l’impianto di questa legge vada in senso diverso, ma ogni tentativo di limitarne e cambiarne l’indirizzo è non solo benvenuto, ma da sostenere convintamente.

I nuovi concorsi locali. I precedenti concorsi da professore associato e professore ordinario (articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) erano sostanzialmente solo per titoli, con una parte rilevante dedicata ai cosiddetti prodotti di ricerca, ma anche all’esperienza didattica e agli incarichi istituzionali. Solo per titoli, nel senso che la commissione valutava pubblicazioni, curriculum vitae ed esperienze, procedendo quindi ad una comparazione tra i diversi candidati che doveva basarsi da una parte sulle indicazioni generali dei Regolamenti o su quelle autodefinite dalla commissione, dall’altra su una loro identica applicazione alle domande dei diversi candidati. Inoltre, questa valutazione doveva basarsi sulla declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare, mettendo quindi da parte i cosiddetti medaglioni di dipartimento (i profili sintetici su cui veniva bandito il concorso, che potevano riguardare ambiti specifici o particolari della disciplina, funzionali unicamente a valutare in Consiglio di Dipartimento la congruenza della successiva proposta di chiamata del vincitore del concorso). Si era cioè valutati sulla base del profilo complessivo della propria disciplina, non su esigenze specifiche o particolari (a partire dalla cosiddetta attinenza delle proprie pubblicazioni ed esperienze di ricerca). La maggior parte dei ricorsi, reali e potenziali (cioè, le revisioni a cura delle stesse amministrazioni prima della pubblicazione dei verbali con i risultati), evidenziava proprio contraddizioni o illogicità in queste procedure: cioè, l’uso diverso di criteri e parametri tra candidati o incongruenze rispetto alle declaratorie di settore. I nuovi concorsi locali (ordinario, associato e ricercatore, articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) vedranno da oggi una differenza fondamentale: i candidati saranno valutati sulla base di un eventuale profilo individuato tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell’ateneo. Le declaratorie dei diversi GSD variano tra loro: mentre alcune sono generali e relativamente contenute, altre sono assai articolate e quindi l’estrazione di un ambito può comportare una profilazione abbastanza specifica del candidato (per certi versi simile, se non sovrapponibile, a quella del medaglione di dipartimento). Inoltre, la selezione per i professori (ordinari e associati, articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) avverrà anche sulla base di due ulteriori prove, sostenute dai candidati stessi. Si torna cioè ad una forma di esame: la prima prova riguarda la discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; la seconda prova riguarda lo svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici. In un caso come nell’altro, è evidente il margine discrezionale che viene lasciato alla commissione, la cui valutazione sarà difficilmente contestabile in qualunque altra sede.

Le nuove commissioni di concorso. I precedenti concorsi da professore ordinario e associato (articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e quelli per ricercatori a tempo determinato in tenure (articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) prevedevano commissioni nominate con criteri diversi a seconda dei Regolamenti di ateneo (numeri, requisiti soggettivi, nomina e/o sorteggio, procedure di definizione, ecc.). Le nuove commissioni di concorso trovano invece oggi una definizione nazionale, come per il numero di pubblicazioni da sottoporre a valutazione (tra 10 e 15, non più lasciato alla discrezionalità dei regolamenti di ateneo). Quelle per professori sono composte da cinque commissari (per i concorsi da associato, due su tre possono esser associati), quelle per ricercatori in tenure da tre commissari (almeno due ordinari). In entrambi i casi, almeno due commissari devono esser del SSD, se indicato (due, quindi anche in minoranza). In entrambi i casi, un componente è individuato dall’università che ha indetto la procedura (il cosiddetto membro interno, che rimane a presidio della volontà della sede chiamante, in qualche modo in grado di supervisionare se non indirizzare le procedure concorsuali). Uno dei principi più discussi di questa legge è che gli altri componenti (quattro nel caso dei professori, due nel caso dei ricercatori in tenure), sono sorteggiati all’interno di liste nazionali di commissari (il nuovo articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240): queste liste hanno validità biennale, distinte per fasce e GSD, e comprendono professori che hanno presentato domanda per l’inclusione nelle relative commissioni giudicatrici, in possesso dei Requisiti per la funzione di professore di prima fascia (si escludono straordinari, docenti in aspettativa obbligatoria, chi ha ricevuto una valutazione annuale/biennale negativa e chi ha partecipato ad una commissione di concorso come commissario l’anno precedente). Nel caso il numero di professori sorteggiabili sia inferiore a quaranta, però, la commissione di cinque componenti è ridotta a tre, con un componente interno e due sorteggiati, senza prevedere esclusioni per chi ha partecipato ad altre commissioni l’anno precedente.

Il punto che sta creando una certa inquietudine in alcuni ambienti accademici è che, nel momento in cui il concorso assume una forma che assicura un maggior controllo sugli esiti (discrezionalità sulla valutazione dell’orale e della lezione), la composizione della commissione è lasciata al sorteggio da liste nazionali, potendo quindi determinare maggioranze imprevedibili. La prima versione della norma prevedeva in realtà un sorteggio locale, su liste composte di volta in volta, quindi più indirizzabili attraverso specifiche candidature. La ratio complessiva della legge (quella del localismo e del controllo feudale) rischia così di incappare in possibili indeterminatezze. La contraddizione che si denuncia pubblicamente è che una commissione di esterni sorteggiati (eccetto uno) sceglierà un vincitore su cui poi, però, potrebbe esser punito l’ateneo chiamante, in quanto è stato incongruamente mantenuta una valutazione dell’ANVUR a tre anni dalla presa di servizio del vincitore, che se non produrrà buoni risultati potrà incidere sul computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università, secondo princìpi di premialità e autonomia responsabile. La contraddizione formale è palese, l’inquietudine che serpeggia nell’accademia nasce però soprattutto da questo margine di indeterminazione per il sorteggio nazionale. La contraddizione in ogni caso rimane e vedremo se, nelle modalità di sorteggio e/o nei tempi con cui verranno definiti i decreti applicativi, queste inquietudini troveranno risposte da parte del Ministero. In ogni caso, questo sorteggio non è in grado di contrastare le conseguenze dell’insieme della normativa, che hanno ben altra impronta.

Nella norma sono contenuti altri piccoli interventi. Ad esempio, le chiamate di docenti che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio nell’università stessa quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato (RTT, a o b) o titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari sono aumentate da un quinto ad un quarto, mentre quelle di ricercatori a tempo determinato nelle stesse condizioni sono abbassate da un terzo ad un quarto. Insomma, in una fase di grande espulsione e di prevedibile contrazione dei concorsi, si limano i vincoli per lasciar più tranquilli gli atenei. Inoltre, sono adattate conseguentemente le procedure di valutazione per il passaggio da RTT a professore associato (prevedendo ad esempio la necessità di avere i Requisiti e non l’ASN, ma anche inserendo specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico disciplinare in bando e prova didattica). Inoltre, sono previste norme specifiche per l’Università di Bolzano (contingente del 10% di docenti abilitati presso paesi dell’area linguistica tedesca) e altre limature puntuali. Da segnalare l’articolo 3, comma 5 che permette ai soggetti in possesso di ASN di partecipare alle procedure semplificate di concorso per le progressioni di carriera (passaggi da RTI a PA e da PA a PO secondo l’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), sino alla loro scadenza.

La mobilità

Infine, l’articolo due della legge re-introduce i trasferimenti di sede, di fatto aboliti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che li sostituiva con varie forme di chiamata diretta, con la libera partecipazione ai concorsi di altre sedi (articolo 18), con la possibilità di scambi contestuali tra docenti (articolo 7, comma 3). Senza abolire queste possibilità (in particolare il trasferimento tra docenti, molto usato, che veniva abrogato nella prima versione del testo ma che per fortuna è stato lasciato nel testo approvato al Senato), si prevede con l’assenso dell’interessato e delle università interessate, la possibilità di effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che ci sia la sostenibilità economico finanziaria e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili. Si prevede quindi la possibilità di specifici interventi incentivanti del Ministero, come era prima del 2010, ma senza prevedere oggi nessuna risorsa all’uopo perché la legge, come sempre negli ultimi anni, all’articolo 4 sottolinea che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, la ratio e le conseguenze di questa norma sono per noi regressive. Serve una svolta: è cioè sempre più urgente ridare respiro e sviluppo al sistema universitario pubblico, come abbiamo proposto in questi ultimi anni chiedendo il sostanziale incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario (tornando in linea agli altri paesi europei), un piano straordinario di stabilizzazione e allargamento degli organici, il superamento dei numeri chiusi e dei semestri filtro, l’abbattimento delle tasse studentesche e l’incremento del diritto allo studio, e la costruzione quindi di procedure concorsuali nazionali, annuali, con criteri definiti e trasparenti. Su questi obbiettivi proseguirà la nostra iniziativa, verso questo governo come verso qualunque altro lo sostituisca nel futuro.


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