La legge di bilancio 2026, come abbiamo già sottolineato, ha visto in extremis l’inserimento da parte del governo di uno striminzito e parziale intervento di stabilizzazione dei precari della ricerca e dell’università, che proprio in questo periodo hanno visto o stanno vedendo terminare oltre 35.000 rapporti di lavoro temporanei in atenei ed enti di ricerca.
L’intervento governativo è in primo luogo parziale, perché si rivolge solo ai Ricercatori a tempo determinato, senza considerare i 25.000 assegni di ricerca attivati e le migliaia di borse di ricerca attivati in questi anni (molti con il PNRR o nell’ambito del PNR), ai quali non è concesso nessun intervento straordinario nazionale.
L’intervento governativo è in secondo luogo striminzito. Al momento del loro picco (2024) gli RTDa nell’università erano 9.500. Al momento (1° marzo 2026) negli atenei ce ne sono 6.414. L’intervento si rivolge però solo ed esclusivamente ad una platea ridotta: coloro che terminano il proprio contratto tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. Secondo la Relazione tecnica della legge di bilancio sono 1.425 nel 2025 (1.337 nelle Statali, 333 PNRR) e 3.426 nel 2026 (3.165 nelle Statali, 2.301 PNRR). In pratica, permette di accedere a questo concorso riservato solo a 4.851 RTDa degli attuali 6.414 o dei 9.500 in ruolo in questi anni. La metà. Per questa metà, in ogni caso, con questo Piano nazionale saranno banditi al massimo 1.760 posti (1.694 nelle Statali), se saranno effettivamente banditi tutti i posti previsti a cofinanziamento. Sono solo il 18,5% degli RTDa assunti in questi anni, il 5,10% di tutti i precari censiti nominativamente dal MUR (RTDa e Assegnisti di Ricerca). Questo per capire perché definiamo striminzito questo piano. Tra le altre cose, la presenza di una limitazione temporale così stingente nella partecipazione ad un concorso riservato solleva inevitabilmente una percezione diffusa di discrezionalità, causalità e ingiustizia per le migliaia di ricercatori e ricercatrici esclusi da questa possibilità, magari per 24 ore o qualche giorno di differenza nella data di attivazione del contratto, in molti per qualche settimana o qualche mese. Una scelta sulla cui fondatezza giuridica abbiamo i nostri dubbi e che temiamo aprirà nuovi contenziosi giudiziari, che creano incertezza e instabilità per gli atenei e per le persone coinvolte.
L’intervento governativo è in terzo luogo pitocco, cioè non solo misero ma anche straccione. La norma, infatti, prevede solo un co-finanziamento nazionale del 50% al momento dell’ingresso in ruolo come RTDa: in pratica a carico dell’ateneo è previsto sia il costo dell’altro 50% (0.25 punti organico, circa 30.500 euro annui), sia il costo del successivo passaggio a Professore associato (altri 0.20 punti organico, 24.000 euro circa, sicuramente crescenti da qui a tre anni per gli adeguamenti ISTAT). Cioè, alla fine il piano nazionale finanzia solo 0.25 punti organico sugli 0.7 necessari a chiamare la posizione, costringendo per il resto gli atenei ad utilizzare le proprie risorse e le proprie facoltà assunzionali (i propri organici, limitati dal Ministero entro tetti precisi per ciascun ateneo). Questo Piano straordinario di stabilizzazione del Ministero è allora in larga parte a spese altrui: il decreto precisa che negli atenei statali, su 1.185,8 punti organico utilizzati complessivamente nel Piano per i 1.760 posti da bandire, 762,3 dovranno essere assicurati dagli atenei nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e solo 423,5 saranno finanziati da Ministero. Non a caso, la norma prescrive che le risorse non usate (proprio perché i bandi necessitano di un co-finanziamento e quindi possono essere anche non tutti banditi) siano poi riassegnate, in proporzione, ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (aprendo così, probabilmente, aspettative su una loro diversione su altri capitoli di spesa, dal funzionamento ordinario degli atenei alle progressioni di carriera del personale in ruolo).
Detto questo, nei giorni scorsi sono apparse sui media tabelle e numeri di questo piano, senza queste precisazioni, come ulteriore cortina fumogena e propagandista per la ministra Bernini. Solo dopo sono stati resi pubblici i tre decreti ministeriali che implementano il piano: uno per gli atenei statali, uno per gli atenei non statali, uno per gli enti di ricerca pubblici. Qui ci limitiamo ad alcune osservazioni sui due decreti relativi alle università.
Due decreti sull’università, perché per la prima volta a nostra memoria il legislatore ha voluto finanziare (o meglio, co-finanziare) con risorse pubbliche posizioni di ruolo in tenure (a tempo indeterminato, in qualche modo) anche per le università non statali. Infatti, a fronte dei 50 milioni di euro per le università statali, la legge di bilancio 2026 destina altri 2 milioni di euro alle non statali (circa il 3,7% più o meno pari alla quota di RTDa considerati nella norma presenti in questi atenei). Una scelta che riteniamo grave proprio perché crea un precedente, attivando per la prima politiche di diretto supporto pubblico per le assunzioni in atenei privati, proprio quando una parte significativa di questi atenei scelgono di perseguire strategie sostanzialmente profit nella loro attività e, alcuni, assumo persino la forma giuridica di società di capitali. Tra le altre cose, segnaliamo alcune sperequazioni che si creano con questa iniziativa: ad esempio, i ricercatori a tempo determinato PNRR negli atenei statali sono 3.256, negli atenei non statali sono 93; negli atenei statali sono finanziate 847 posizioni RTT per RTDa PNRR (il 26%, 1 su 4); negli atenei non statali ne sono finanziate 33 (il 35,5%, 1 su 3). Insomma, chi è stato assunto nell’ambito di un PNRR in atenei non statali potrà oggi più facilmente esser stabilizzato e continuare la sua linea di ricerca, proprio grazie al co-finanziamento statale che favorisce questi atenei. Alla Ministra Bernini va assegnato un nuovo primato negativo nella gestione del sistema universitario italiano.
Tre importanti note generali sui decreti ministeriali definiscono in relazione ai prossimi bandi di questo piccolo piano di stabilizzazione.
La prima nota è in relazione alla platea dei partecipanti. Alcune ambiguità testuali della norma hanno fatto sorgere il dubbio in molti atenei su come doveva essere interpretata la limitazione alla partecipazione ai concorsi per i contratti in scadenza nel 2025 e 2026. In particolare, i rapporti di lavoro RTDa (ex articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’approvazione della legge 79/2022) prevedono contratti triennali, che però gli atenei possono prorogare (e non rinnovare) di altri due anni. Si poneva quindi il dubbio se un Ricercatore con un contratto triennale in scadenza nel 2025 o 2026, ma che venisse prorogato di due anni (nuova scadenza 2027 o 2028) potesse comunque partecipare ai bandi, o se un Ricercatore con un contratto triennale in scadenza nel 2023 o nel 2024, ma prorogato di due anni al 2025 o al 2026, potesse accedere a questi bandi. I decreti ministeriali sciolgono il dubbio, prevedendo che i termini di scadenza del contratto siano individuati facendo riferimento al termine triennale del contratto, e alla sua eventuale proroga, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. L’interpretazione ministeriale è cioè la più estensiva possibile, prevedendo che i termini di scadenza siano considerati validi sia in relazione al termine triennale del contratto sia in relazione alla sua eventuale proroga (tra parentesi, qualunque proroga essa sia: biennale, dovuta a maternità o gravi malattie). Quindi si prevede l’accesso ai bandi sia per i contratti triennali in scadenza contrattuale nel 2025 e 2026 (anche se poi per qualunque motivo sono prorogati oltre questo termine), sia su contratti scaduti negli anni precedenti e che vedono una proroga arrivare al 2025 o 2026, per qualunque motivo.
La seconda nota è sul riparto delle risorse tra gli atenei. Diversamente da tutti i piani straordinari di questi anni, per la distribuzione dei fondi alle diverse università si è usato il criterio del personale RTDa in ruolo negli atenei (PNRR e non PNRR), indipendentemente da qualsiasi altro criterio sui bilanci, le spese di personale, l’offerta formativa o la qualità della ricerca (parametri premiali stile VQR). Si è, cioè, esplicitamente assunto il metodo di un piano di stabilizzazione, rivolto attraverso concorso riservato a ricercatori a tempo determinato, sebbene con numeri estremamente ristretti e senza considerare almeno gli Assegnisti di ricerca con 36 mesi di servizio (come pure prevedono altre norme relative a concorsi e facilitazioni nei percorsi in tenure). I calcoli per la ripartizione, tra l’altro, sono stati svolti non tenendo in considerazione solo i 4.851 RTDa (di cui 2.634 PNRR) in scadenza nel 2025 e 2026 secondo la Relazione tecnica della legge di bilancio, ma tenendo conto gli 8.202 RTDa (di cui 3.358 PNRR) effettivamente in ruolo tra 2025 e 2026, indipendentemente dalla loro scadenza. La ripartizione delle risorse è divisa in due, prevedendone l’assegnazione come da normativa per metà ai bandi PNRR e per metà a quelli non PNRR (quindi producendo di fatto due ripartizioni, una per ciascun gruppo in funzione dei rispettivi numeri dei ricercatori in ruolo). Il criterio di ripartizione su ogni singolo ateneo arrotonda inevitabilmente le cifre, facilitando gli atenei con un minor numero di ricercatori in ruolo per ciascun gruppo (PNRR e non PNRR), in genere i più piccoli, che ottengono comunque un riparto minimo riducendo leggermente la quota degli atenei più grandi. Le variazioni percentuali sono ovviamente più significative tra gli atenei non statali, che presentano grandi variazioni dimensionali e nel numero di RTDa (a seconda delle politiche di reclutamento), che per certi versi penalizza alcuni atenei più significativi premiando con una, due o tre posizioni atenei molto piccoli, talvolta telematici ma non solo, che hanno avuto pochissimi ricercatori in questi anni. In ogni caso, i criteri di ripartizione per una volta ci sembra abbiano segnato un cambiamento importante rispetto la dinamica di questi anni.
La terza nota è sugli eventuali avanzi. Come abbiamo detto, la possibilità che i fondi assegnati ma non utilizzati potessero esser ridestinati alla quota base del FFO ha sollevato talvolta aspettative o speranze di poter deviare quelle risorse su altre spese. I decreti ministeriali intervengono su questo punto. Le quote eventualmente non utilizzate per il reclutamento dei RTT secondo le modalità e i termini indicati sarà infatti riassegnata, previo monitoraggio effettuato dal Ministero e conseguente recupero delle somme erogate negli anni 2026 e 2027, prioritariamente, alle Istituzioni che abbiano attivato un numero di contratti di RTT superiore al contingente assegnato, in misura proporzionale al numero di contratti attivati in eccedenza, mentre la quota ulteriormente residua sarà attribuita a decorrere dal 2028, in proporzione e ad integrazione della quota base del FFO per le restanti esigenze di funzionamento. Cioè, si introduce una sorta di meccanismo di salvaguardia, non riassegnando semplicemente le risorse agli atenei, ma prevedendo in primo luogo una loro redistribuzione prioritaria a chi abbia previsto in questo periodo un numero di posizioni di stabilizzazioni superiore ai contratti assegnati. Se un ateneo non cofinanzia e non bandisce posizioni per cui ha avuto risorse, le vedrà probabilmente riassegnate a chi bandito ulteriori posizioni. Anche questa previsione ci sembra un utile innovazione, tesa a contenere speranze improprie per queste risorse già striminzite, parziali e misere.
In conclusione, un piano striminzito, parziale e misero, in cui il Ministero ha comunque previsto prassi innovative e interessanti di accesso (stante i limiti di legge), ripartizione delle risorse e uso degli avanzi. Ora bisogna generalizzare queste interpretazioni, prevedendo risorse per un vero piano di stabilizzazione aperto all’insieme del precariato, come abbiamo delineato nel nostro piano straordinario di allargamento degli organici e stabilizzazione del precariato




























