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La necessità di un intervento urgente sulle borse di studio per attività di ricerca post-lauream

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Nella giornata di ieri (14 luglio 2025, ndr) abbiamo spedito questa lettera alla Ministra dell’Università e della Ricerca e a Presidenza e componenti delle VII Commissioni di Camera (Cultura, scienza e istruzione) e Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport).
Scarica il testo della lettera.

Vi scriviamo per sollecitare un Vostro intervento normativo urgente, per la situazione che si è venuta a creare dopo la recente approvazione del Decreto-Legge 7 aprile 2025 n° 45 attraverso la legge di conversione del 5 giugno 2025 n° 79, in relazione alle borse di studio per le attività di ricerca post-lauream. Abbiamo avuto occasione di segnalare la problematica su cui oggi rinnoviamo la vostra attenzione in occasione di un recente incontro al Ministero sui temi della ricerca (24 giugno 2025) e poi successivamente con un comunicato pubblico sul nostro sito, ma ad oggi non sembra emergere nessuna soluzione, mentre negli atenei e negli Enti di Ricerca Pubblici si moltiplicano problemi e difficoltà per l’approvazione di una norma che appare evidentemente incompleta e con imprevisti effetti immediati sulle borse di ricerca in essere.

L’articolo 1-bis del DL 45/2025, introdotto nel dibattito parlamentare e quindi divenuto legge dello stato dal 7 giugno 2025, con la definitiva approvazione della legge 79/2025 e quindi la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il 6 giugno 2025, contiene al suo interno anche una revisione del cosiddetto precariato universitario [cioè, quei rapporti di lavoro atipici finalizzati alla didattica e alla ricerca, in realtà presenti negli atenei, negli Enti di Ricerca Pubblici e anche negli AFAM]. Tralasciamo in queste sede le nostre valutazioni sull’introduzione di nuove figure (gli Incarichi di ricerca, che sostanzialmente replicano la precedente figura atipica degli assegni, e gli Incarichi post-doc, un contratto di ricerca annuale con in più didattica obbligatoria), su cui ci siamo espressi sia nel corso del confronto parlamentare, nelle relative audizioni, sia con iniziative di mobilitazione il 3 giugno 2025, sia rinnovando anche per questo provvedimento la segnalazione alla UE che avevamo già avanzato per il DdL 1240 promosso dal governo.

L’ultimo comma dell’articolo 1-bis al Dl 45/2025, il quarto, recita testualmente: 4. All’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: “, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea” sono soppresse. L’apparente intenzione politica di questa norma introdotta per emendamento, come si evince dal dibattito che ha accompagnato anche sui media la sua approvazione, sembrava essere quello di sopprimere la figura stessa delle borse di studio per attività di ricerca post-lauream. Queste posizioni, infatti, sono le meno garantite all’interno della normativa italiana, in quanto come si evince dalla loro stessa denominazione non consistono in un rapporto di lavoro (atipico, parasubordinato o autonomo), ma rappresentano solo un importo monetario trasferito a dei laureati in cambio di loro attività di supporto in progetti di ricerca. La ratio della norma, cioè, appariva quella di assorbire queste figure nei nuovi Incarichi di ricerca, posizioni post-lauream atipiche e flessibili ma che presentano almeno alcuni diritti essenziali (come maternità e DisColl, un’indennità di disoccupazione per gli iscritti alla Gestione separata INPS).

Le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, in ogni caso, avevano una scarsissima definizione normativa, essendo inquadrate sostanzialmente solo da due semplici riferimenti incidentali all’interno di due disposizioni che hanno altra funzione. In particolare, i due riferimenti erano la legge n° 210 del 3 luglio 1998 [Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo] e la legge n° 240 del 30 dicembre 2010 [Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento]. La prima, all’articolo 4 [Dottorati di ricerca], stabiliva che le borse di studio per i dottorandi ma anche quelle per le attività di ricerca post-laurea (mai definite in altre parti) potevamo accedere all’esenzione fiscale (IRPEF, IRAP e quant’altro) prevista dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989 [Norme in materia di borse di studio universitarie, con particolare riferimento a corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca, come previsto all’articolo 1], che in realtà sono precisate dall’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 [esenzione per borse di studio dell’imposta locale sui redditi e di quella sul reddito delle persone fisiche]. La seconda, all’articolo 18 (Chiamata dei professori), nel comma 5 stabilisce che la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente ad alcune figure: la lettera f), quindi, prevedeva tra queste figure i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero i titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. In sostanza, Atenei, Enti di Ricerca ed AFAM hanno potuto in questi anni bandire queste borse in quanto previste dalla legge 240 del 2010 (art. 18, comma 5, lettera f), con la limitazione di poterlo fare sulla base di fondi esterni a quelli dell’ateneo (FSE, Interreg, fondazioni bancarie, conto terzi, ecc., con esclusione quindi delle risorse di ateneo e di quelli ministeriali), ma potendo applicare ad esse l’esenzione fiscale delle borse di dottorato, sulla base della legge 210 del 1998, articolo 4, comma 3.

L’intervento della legge 79/2025 è quindi stato parziale: il comma 4, articolo 1-bis, del DL 45/2025 ha abolito il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post-lauream nella legge 210 del 1998, ma non nella legge 240 del 2010 (articolo 18, comma 5, lettera f). Così, dal 7 giugno 2025, le borse di studio per attività di ricerca post-laurea possono ancora essere bandite, ma anche per quelle già attive non è più possibile applicare l’esenzione fiscale con le quali sono nate.

Questo intervento non solo ha creato confusione in Atenei ed Enti di ricerca, ma si sono anche evidenziati diversi problemi nella sua applicazione. Queste borse sono infatti diffuse e oggi ci sono alcune migliaia di giovani ricercatori e ricercatrici inquadrati in questa posizione [un esatto numero non è immediatamente calcolabile, non essendoci forme di censimento nazionale come per Assegni e Ricercatori a tempo determinato]. Moltissimi/e borsisti/e, in realtà, non sono neanche più giovani da diversi anni, essendo questa figura estremamente flessibile e fuori dai limiti, anche temporali, che vincolano le altre figure pre-ruolo. Diverse sono le difficoltà e le ingiustizie che si producono con l’immediata applicazione dell’abrogazione parziale dal 7 giugno 2025. In primo luogo, i borsisti di ricerca vedono un’improvvisa, inattesa e non preventivata modificazione degli importi delle loro borse, soggette da questa data alla tassazione sulle persone fisiche (IRPEF), vedendo così cambiare inaspettatamente e letteralmente da un giorno all’altro le condizioni per cui avevano accettato di svolgere le proprie attività a tempo determinato. In secondo luogo, gli atenei e gli Enti di ricerca, che sono sostituti di imposta, stanno approntando in corsa la necessaria applicazione delle ritenute fiscali, in diversi casi sospendendo per un periodo l’erogazione delle borse stesse (colpendo nuovamente i singoli borsisti, che si vedono sospendere l’erogazione di importi su cui contavano per il loro mantenimento). In terzo luogo, le stesse amministrazioni si trovano oggi in difficoltà a coprire i nuovi costi fiscali, dovendo comprendere nei progetti a cui fanno capo i borsisti anche le spese relative all’IRAP (8,5%), non avendo però preventivato queste spese negli stessi. Questo per tacere dell’evidente contraddizione che l’articolo 1-bis, comma 4, del DL 45/2025 produce, andando a creare un vero e proprio unicum, cioè le sole borse di studio che sono soggette a contribuzione fiscale, per di più per attività di ricerca. I borsisti, cioè, con la nuova normativa svolgono di fatto attività lavorativa, pagano anche le relative tasse nazionali e locali, ma non hanno alcun diritto relativo a queste attività, neanche la malattia, la maternità o l’indennità di disoccupazione, che pure è riconosciuta ai dottorati di ricerca.

In conclusione, ritenendo che tale situazione stia creando non solo un grave danno e un’evidente disparità di condizioni per gli attuali borsisti, ma anche un effettivo problema gestionale ad Atenei ed Enti di Ricerca (al netto di possibili conteziosi che da questa situazione potrebbero determinarsi), vi sollecitiamo ad un immediato e urgente intervento volto a sanare l’attuale situazione. Vi chiediamo, cioè, recuperando l’apparente ratio della norma introdotta, di prevedere l’abrogazione di ogni riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post lauream anche nella lettera f), comma 5, dell’articolo 18 della legge n° 240 del 30 dicembre 2010 (“ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi”) e di prevedere una norma transitoria per le borse di studio già bandite (in essere o soggette a rinnovo), per permette di applicare l’esenzione fiscale dell’articolo 4, comma 3 della legge 210 del 3 luglio 1998 sino a conclusione delle attività previste nei loro bandi, sin dallo stesso 7 giugno 2025 (evitando così ogni possibile differenza e sperequazione temporale).

Sperando in un esito positivo che possa almeno risolvere questo inaspettato problema occorso in Atenei ed Enti di ricerca nell’ultimo mese, vi porgiamo come di consueto cordiali saluti.

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