Legge di bilancio 2025: gli emendamenti proposti dalla FLC CGIL per l’università e la ricerca

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Utilizzo dello stanziamento dello 0,22% della massa salariale sul salario fondamentale

La previsione di reperire ulteriori risorse per finanziare il contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2022-2024 è sicuramente positiva, ma l’esiguità delle risorse previste è totalmente inadeguata rispetto alla necessità di mantenere il potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori pubblici. In un contesto internazionale che vede il nostro paese in perfetta solitudine con il potere d’acquisto delle retribuzioni che diminuisce invece che aumentare, l’incremento dello 0,22% della massa salariale va messo in relazione al 10% e oltre di differenziale tra quanto già stanziato per il rinnovo del CCNL 2022-2024 (5,78%) e l’inflazione registrata nel triennio (circa 17,3%).  Pertanto rimane sostanzialmente inevasa la necessità di finanziare il rinnovo del CCNL al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori pubblici. Appare quindi il “minimo sindacale” che le risorse stanziate vadano sul salario fondamentale e non sul salario accessorio, considerato anche che per l’università e la ricerca non sono previsti meccanismi automatici o semi automatici di dinamica della retribuzione. 

Superamento del tetto del fondo accessorio nelle Università e negli Enti pubblici di Ricerca

Le università e gli EPR hanno importanti tratti di specificità rispetto al resto della pubblica amministrazione e il superamento della disposizione prevista dall’art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 sul blocco dei fondi del salario accessorio non determinerebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto non prevedendosi modifiche all’attuale sistema di finanziamento delle università e degli EPR, questi operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell’autonomia di bilancio loro riconosciuta dalla vigente normativa. In particolare si evidenzia la forte criticità di tale norma in relazione alle nuove immissioni in ruolo, in quanto si determina una diminuzione delle risorse disponibili medie pro-capite di salario accessorio.

Utilizzo nel salario fondamentale dei fondi destinati alla valorizzazione professione del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca e delle università

Il Contratto nazionale, attraverso il confronto tra le parti e il necessario approfondimento ed equilibrio sulle scelte da operare, rappresenta l’ambito adeguato al miglior utilizzo delle risorse impegnate al fine di una equa ed effettiva valorizzazione delle professionalità presenti in queste istituzioni. Prevedere “appositi progetti” e assegnare al personale un incremento retributivo in ragione della sua partecipazione a questi progetti appare inoltre un appesantimento importante dell’attività delle università degli EPR che sono fortemente impegnati, con le esigue risorse di personale a disposizione, a far fronte ai progetti relativi al PNRR. Si ritiene quindi maggiormente utile rispetto alle finalità della norma demandare l’utilizzo di queste risorse agli istituti contrattuali già previsti dal CCNL, evitando così di attivare una specifica e farraginosa procedura che presumibilmente dovrebbe comportare per ogni istituzione l’elaborazione di una serie di “appositi progetti” e l’assegnazione degli obiettivi da realizzare ad ogni singola unità di personale tecnico amministrativo, dovendo poi, a consuntivo, annualmente,  valutare l’attività svolta e il raggiungimento degli obiettivi prefissati al fine dell’assegnazione delle risorse previste.

Collaboratori esperti linguistici: trattamento del ricercatore confermato a tempo definito

Viene evidenziata la necessità di un intervento risolutivo rispetto ad una vicenda che si trascina da circa quaranta anni e che ha visto il nostro Paese, dopo un lungo contenzioso a livello europeo ( Caso EU-pilot 2079/11/EMPL) adottare un intervento normativo sugli ex lettori di lingua straniera ( art.11 Legge 20 novembre 2017, n.167): poiché il personale collaboratore esperto linguistico svolge le stesse mansioni del personale ex lettore di lingua straniera, si ritiene necessario che il prossimo CCNL possa contare sulle risorse necessarie per adottare il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito come previsto per gli ex-lettori di lingua straniera. Finanziamento previsto 15 milioni di euro dal 2025

Ripristino del turnover al 100%

Le università e gli enti di ricerca sono fortemente sottodimensionate come personale ( mancano 40.000 docenti per avere il rapporto docentistudenti della media dei Paesi UE e abbiamo un terzo dei ricercatori della Germania e la metà di quelli della Francia)  ed è di cruciale importanza la loro possibilità di assumere giovani professionalità, anche per contrastare la “fuga di cervelli”; inoltre, nell’ambito della realizzazione dei progetti finanziati con il PNRR, una riduzione dell’utilizzo delle risorse per il turn over  contrasta con la necessità di rendere strutturali le ricerche avviate con tali finanziamenti.

Piano straordinario quadriennale di reclutamento nelle università e negli Enti pubblici di ricerca

Il numero di ricercatori del nostro Paese è molto basso se raffrontato nel contesto internazionale, sia in rapporto alla popolazione che come spesa rispetto al PIL. Inoltre la precarizzazione del lavoro di ricerca e di didattica è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Ormai siamo ad oltre il 30% di lavoratori con contratti precari rispetto al personale di ruolo, media più di tre volte superiore al rapporto precari/di ruolo degli altri settori pubblici. È dunque non più rinviabile, a fronte della lunga fase di contrazione delle assunzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca, finanziare e realizzare un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per 20.000 addetti nelle università e per circa 10.000 negli enti pubblici di ricerca. Il finanziamento previsto a regime è di 1.000 milioni di euro per l’università e 360 milioni di euro per gli EPR.

Finanziamento della trasformazione degli assegni di ricerca in contratto di ricerca

Al momento sono più di 20.000 gli assegni di ricerca stipulati nelle università e negli enti di ricerca, in gran parte impegnati in attività previste e finanziate da progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Molti di questi progetti hanno durata pluriennale e budget ben definiti e quindi si rende necessario che il personale con assegno di ricerca possa continuare a svolgere l’attività programmata con il nuovo rapporto di lavoro del contratto di ricerca, che per l’appunto sostituisce l’assegno di ricerca a partire dal 2025. Pertanto, si rende necessario prevedere un cofinanziamento per coprire i maggiori oneri derivanti dalla stipula dei contratti di ricerca   in sostituzione degli assegni di ricerca, già previsti nel budget dei programmi di ricerca per l’anno 2025. Finanziamento previsto 300 milioni di euro

Inquadramento dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca

Dal 2006, con l’entrata in vigore del CCNL di comparto 2002-2005, i ricercatori e i tecnologi sono classificati in due diverse aree professionali, al loro interno   suddivise su tre livelli, dove, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, il passaggio al livello superiore all’interno delle rispettive aree avviene di norma con procedure interne, che sono regolate dal CCNL, in maniera identica per ricercatori e tecnologi. Tale inquadramento, specifico per queste professionalità, è stato dichiarato legittimo dalla sentenza della Cassazione a sezioni riunite numero 8985 del 2018. Prevedere la suddivisione dei ricercatori e tecnologi in tre distinte aree, come implicitamente previsto dal comma1 bis dell’art. 52 del testo unico del pubblico impiego, irrigidirebbe completamente i percorsi di carriera, più di quanto già è attualmente, bloccandoli di fatto completamente. Ciò perché la conseguenza di inquadramento diviso in tre distinte aree comporterebbe la necessità di prevedere per ogni passaggio interno un passaggio dall’esterno, e quindi l’obbligo per l’ente di avere la disponibilità in bilancio del costo completo dell’assunzione e non solo del differenziale economico tra due livelli. Chiarire per legge l’inquadramento dei ricercatori e tecnologi è perciò necessario, eviterebbe un probabile contenzioso e consentirebbe inoltre con ogni probabilità di firmare Il CCNL 2019-2021 anche per la parte dell’ordinamento professionale degli enti di ricerca, che non è stata sottoscritta principalmente per le ricadute negative che una tale previsione normativa, se non corretta, comporterebbe.


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