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L’intelligenza artificiale al servizio della conoscenza, non del mercato

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Nella giornata di martedì si sono svolte le audizioni delle parti sociali sullo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale all’AI Act europeo.

La FLC CGIL condivide l’obiettivo di promuovere una diffusione consapevole dell’intelligenza artificiale nei sistemi dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’AFAM, riconoscendone le potenzialità per l’innovazione didattica, scientifica e organizzativa. Tuttavia, il provvedimento appare caratterizzato da un’impostazione prevalentemente tecnologica e funzionalista, che rischia di subordinare le finalità educative e formative alle esigenze dell’innovazione produttiva e del mercato del lavoro.

Per la FLC CGIL l’intelligenza artificiale deve essere innanzitutto oggetto di conoscenza critica e non esclusivamente uno strumento da utilizzare. L’innovazione tecnologica deve rafforzare la capacità delle persone di comprendere, interpretare e governare i processi di trasformazione, promuovendo il pensiero critico, la consapevolezza etica e la cittadinanza digitale, piuttosto che una concezione meramente addestrativa delle competenze.

Accanto a questi aspetti, il provvedimento presenta alcune criticità di carattere generale che riguardano il rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, universitarie e della ricerca, la libertà di insegnamento e di ricerca, il ruolo degli organi collegiali e l’equilibrio tra indirizzo pubblico e autonomia delle istituzioni.

Analoga attenzione deve essere riservata al rapporto con i soggetti privati e alle politiche di trasferimento tecnologico, che non possono alterare la missione pubblica del sistema della conoscenza né orientarne le finalità esclusivamente verso le esigenze del mercato.

Particolare rilievo assume inoltre l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione del lavoro e sulle professionalità. Le trasformazioni introdotte dall’IA richiedono un ruolo esplicito della contrattazione collettiva quale sede di regolazione dei processi organizzativi e di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, evitando che l’innovazione venga governata esclusivamente attraverso strumenti unilaterali o amministrativi.

Permane infine la scelta di affidare a scuole, università, enti di ricerca e personale nuovi compiti e ulteriori responsabilità senza prevedere adeguati investimenti. L’efficacia delle misure proposte richiede invece risorse stabili, organici adeguati e un piano strutturale di formazione in servizio, nel rispetto delle prerogative contrattuali. Senza questi presupposti, il rischio è che anche questo intervento finisca per riproporre una logica di attuazione a costo zero.

Sulla base delle osservazioni formulate nel corso dell’audizione, la FLC CGIL presenterà specifiche proposte emendative finalizzate a rafforzare il provvedimento e a garantire che l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi della conoscenza avvenga nel rispetto dei principi costituzionali, dell’autonomia delle istituzioni e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Di seguito riportiamo gli articoli di maggiore interesse per i nostri settori, accompagnati dalle osservazioni e dalle proposte della FLC CGIL.
 

Analisi degli articoli di interesse per i settori della conoscenza

Art. 35 – Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale

Che cosa prevede l’articolo

L’articolo promuove percorsi di formazione degli studenti sull’intelligenza artificiale, principalmente attraverso il rafforzamento delle discipline STEM/STEAM e dei percorsi di raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

Commento FLC CGIL

I percorsi di “formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale”, in gran parte connessi al potenziamento delle discipline STEM/STEAM e della formazione scuola-lavoro, evidenziano un’impostazione prevalentemente tecnica e strumentale, trascurando l’importanza del “saper porre domande”, non solo giuste, ma anche profonde e talvolta “scomode”, e della capacità di connettere i dati che l’I.A. consegna con la propria esperienza, l’etica, la storia e la cultura. Si tratta di competenze trasversali a tutte le discipline.

Art. 36 – Emergenza educativa relativa all’uso dei social e dell’intelligenza artificiale

Che cosa prevede l’articolo

L’articolo affronta il tema dell’utilizzo dei social network e dell’intelligenza artificiale in ambito educativo, individuando iniziative rivolte alla prevenzione dei rischi e alla promozione di un uso consapevole delle tecnologie digitali.

Commento FLC CGIL

Sarebbe opportuno evidenziare come obiettivo prioritario non sia tanto il “contenimento” dell’uso dei social, ma lo sviluppo delle capacità critiche e del pensiero divergente. Sarebbe necessario approfondire le conoscenze di docenti e studenti in relazione alle caratteristiche tecniche dei meccanismi che sottendono l’I.A., soprattutto al fine di “svelarne” gli algoritmi ed aumentare la consapevolezza su potenzialità e rischi dello strumento.

Occorre garantire risorse stabili e strutturali per la formazione, da effettuare nel rispetto dei vincoli posti dal CCNL, evitando che ricada su progetti temporanei o sulla buona volontà delle singole scuole.

Art. 38 – Alfabetizzazione degli adulti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale

Che cosa prevede l’articolo

L’articolo promuove l’alfabetizzazione digitale e l’orientamento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale rivolti alla popolazione adulta, affidando ai CPIA il compito di realizzare tali attività anche attraverso convenzioni con enti pubblici e privati.

Commento FLC CGIL

L’inquadramento dell’alfabetizzazione all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale come strumento per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro è condivisibile.

Occorre tuttavia ribadire con maggiore forza che, anche nell’istruzione degli adulti, la finalità della scuola statale è anzitutto emancipatoria e democratica, fondata sull’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva, e non sulla mera formazione di professionalità funzionali al sistema produttivo.

È inoltre necessario salvaguardare la libertà di insegnamento e l’autonomia scolastica nella progettazione delle attività formative e nell’eventuale stipula di convenzioni con soggetti esterni.

In generale, il provvedimento continua a scaricare sui docenti ulteriori responsabilità e carichi di lavoro senza prevedere adeguati finanziamenti.

Artt. 39 e 40 – Utilizzo dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro

Che cosa prevedono gli articoli

Gli articoli disciplinano la diffusione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli ambiti di lavoro pubblici e privati, prevedendo possibili ricadute anche sull’organizzazione del lavoro.

Commento FLC CGIL

Andrebbe previsto espressamente il ruolo della Contrattazione collettiva nazionale come strumento di regolazione delle ricadute dell’intelligenza artificiale sul rapporto di lavoro.

Art. 41 – Formazione dei professionisti

Che cosa prevede l’articolo

L’articolo consente a Università, Enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM di svolgere attività di formazione e divulgazione sull’intelligenza artificiale rivolte ai professionisti, attraverso convenzioni con ordini professionali e associazioni di categoria, prevedendo inoltre che tali attività siano valutabili ai fini della carriera del personale accademico.

Commento FLC CGIL

L’articolo introduce la possibilità per Università, Enti Pubblici di Ricerca ed istituzioni AFAM di supportare la formazione e la divulgazione sull’intelligenza artificiale rivolta ai professionisti, attraverso convenzioni con ordini professionali e associazioni di categoria, prevedendo inoltre che tali attività siano valutabili ai fini della carriera di professori, ricercatori e tecnologi.

Sebbene l’intento dichiarato sia quello di diffondere le conoscenze sull’IA valorizzando le competenze del mondo della ricerca, il testo presenta diverse criticità di fondo. La prima riguarda l’impostazione generale: la norma tende a subordinare il sapere accademico alle esigenze di imprese, amministrazioni ed enti esterni, riducendo la terza missione dell’università a una semplice prestazione di servizio anziché promuoverla come un progetto formativo autonomo e critico.

In secondo luogo, poiché il coinvolgimento del sistema scientifico da parte di ordini e associazioni rimane del tutto eventuale, si corre il rischio che una materia complessa come l’IA venga affidata a circuiti professionali privi di un’adeguata validazione scientifica, trasformando la formazione continua in un mercato dominato da corsi standardizzati e da interessi settoriali.

Infine, il punto più problematico è rappresentato dalla valutazione di queste attività per la carriera del personale accademico. Da un lato, questa previsione crea una pressione indebita sulle scelte dei docenti; dall’altro, risulta nei fatti priva di reale sostanza, poiché nei concorsi scientifici l’attività divulgativa ha un peso del tutto marginale. Per valorizzare davvero questo impegno, sarebbe stato molto più efficace far rientrare la formazione svolta direttamente nel carico didattico di professori e ricercatori.

Art. 42 – Integrazione di attività formative nei corsi universitari e negli ITS Academy

Che cosa prevede l’articolo

L’articolo introduce nei percorsi universitari, AFAM e degli ITS Academy attività formative dedicate all’intelligenza artificiale, prevedendo contenuti minimi, obiettivi formativi e un sistema di monitoraggio affidato al MUR e all’ANVUR.

Commento FLC CGIL

L’articolo intende integrare nei percorsi universitari e dell’AFAM una formazione mirata sull’intelligenza artificiale, per sviluppare negli studenti una consapevolezza tecnica, etica e sociale. Pur condividendo l’obiettivo, l’impostazione normativa presenta forti criticità.

In primo luogo, la legge contraddice l’autonomia didattica garantita dall’art. 33 della Costituzione: per la prima volta si definiscono per legge contenuti minimi, combinazioni disciplinari rigide e risultati di apprendimento obbligatori (moduli etici per l’area STEM e tecnico-funzionali per quella umanistica), esautorando gli atenei e il CUN dalla progettazione formativa.

In secondo luogo, il sistema di monitoraggio affidato a MUR e ANVUR stravolge la funzione della valutazione, trasformandola in un mero controllo di conformità burocratica. Il legame tra questi indicatori e i finanziamenti esercita una forte pressione economica sugli atenei, spingendoli ad adeguarsi per evitare penalizzazioni finanziarie piuttosto che per reale convinzione didattica.

In conclusione, la norma esprime una sfiducia di fondo nell’autoregolazione universitaria. Il rischio è una burocratizzazione della formazione, ridotta a un adempimento formale di moduli standardizzati anziché all’effettiva maturazione di una coscienza critica sull’IA.

Art. 43 – Valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico

Che cosa prevede l’articolo

L’articolo promuove il ruolo di Università, Enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, incentivando il trasferimento tecnologico, le convenzioni con imprese e Autorità di regolazione e forme di mobilità del personale.

Commento FLC CGIL

L’articolo intende valorizzare Università, EPR, AFAM e ITS Academy quali snodi centrali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, promuovendo il trasferimento tecnologico e la collaborazione con imprese e Autorità di regolamentazione. Pur condividendo l’obiettivo, l’impianto normativo presenta diverse criticità strutturali.

In primo luogo, l’ampio ricorso a convenzioni e accordi con privati rischia di subordinare il sistema pubblico della ricerca alle esigenze immediate del mercato, riducendolo a mero fornitore di competenze e infrastrutture a servizio di soggetti esterni.

In secondo luogo, i meccanismi di distacco temporaneo del personale presso le Autorità — con esoneri didattici e benefici di carriera — rischiano di premiare la consulenza tecnico-burocratica a scapito dell’insegnamento, della ricerca di base e della stabilità del personale, aumentando peraltro carichi di lavoro e precarietà.

A fronte di questo complesso impianto di convenzioni e centri di riferimento, la norma risulta del tutto priva di risorse finanziarie dedicate, col rischio di tradursi in un formale adempimento “a costo zero” privo di reale efficacia.

In conclusione, la norma rivela una latente sfiducia nell’autonomia accademica, attraendo il sistema della ricerca in una logica di servizio all’industria e alla regolazione, a discapito della libertà scientifica e della missione formativa pubblica.

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