Riguardo la vertenza europea dei Lettori di madrelingua riportiamo la traduzione in italiano dell’articolo pubblicato su The European Times il 4 marzo 2026 dal titolo “Italy says…”, a firma del collega Henry Rodgers della Sapienza.
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La vicepresidente esecutiva del Collegio e commissaria per gli Affari sociali, Roxana Mînzatu, ha risposto all’ultima interrogazione parlamentare dell’eurodeputata irlandese Cynthia Ní Mhurchú sulla condotta della Commissione in un terzo procedimento d’infrazione contro l’Italia per discriminazione nei confronti dei docenti universitari non nazionali (Lettori) e sui motivi della sua brusca decisione di chiudere improvvisamente il caso. La discriminazione è stata ritenuta contraria al diritto dell’UE in quattro chiare sentenze della Corte di giustizia, la prima delle quali risale al 1989.
L’interrogazione di Ní Mhurchú, presentata nel dicembre 2025, fa seguito a una precedente interrogazione prioritaria dell’ottobre 2025, a sua volta seguita a una ancora precedente interrogazione del marzo 2025. La sequenza delle interrogazioni evidenzia la tensione tra la posizione del Parlamento europeo, secondo cui la Commissione dovrebbe essere chiamata a rispondere della sua condotta nel procedimento d’infrazione, e la resistenza della Commissione al controllo delle sue decisioni.
Compatibilità della legislazione italiana sui Lettori con il diritto dell’UE
Una misura della resistenza della Commissione agli interrogativi sulla sua condotta nel caso d’infrazione sui Lettori è il fatto che essa non abbia affrontato la domanda di Ní Mhurchú sulla compatibilità con il diritto dell’UE di una clausola di prescrizione contenuta nel Decreto Ministeriale n. 688/2023 italiano alla prima e alla seconda occasione in cui la questione è stata posta. Questo decreto è la normativa attraverso cui l’Italia ha preteso di porre fine alla discriminazione contro i Lettori e di dare esecuzione alla seconda sentenza d’infrazione della Corte di giustizia, una sentenza che ha riconosciuto ai Lettori liquidazioni ininterrotte per decenni di trattamento discriminatorio a partire dalla data del primo impiego.
Il Decreto Ministeriale sottopone le liquidazioni dovute ai Lettori a una condizione di prescrizione interna, o termine di decadenza, e limita così il numero di anni per i quali essi hanno diritto alle liquidazioni. Questo equivale, come Ní Mhurchú ha sottolineato nella prima delle sue interrogazioni, “a una posizione secondo cui il diritto derivante dal Trattato dei lavoratori non nazionali alla parità di trattamento può essere circoscritto dal diritto interno”.
La frustrazione di Ní Mhurchú per le risposte elusive della Commissione emerge nella formulazione della sua terza domanda sul punto giuridico in questione: “La Commissione darà una risposta ‘sì’ o ‘no’ alla domanda se ritenga che il limite agli anni per i quali i Lettori hanno diritto a liquidazioni arretrate per discriminazione, previsto dal Decreto Legge 688, sia conforme al diritto dell’UE”?
A questa domanda la commissaria Minzatu ha risposto come segue:
“Per quanto riguarda le norme relative al periodo di prescrizione nel Decreto Ministeriale n. 688/2023 del 24 maggio 20231, le autorità italiane hanno indicato nell’ambito della causa C-519/232 [il terzo caso d’infrazione] che il Decreto Ministeriale non sottopone le liquidazioni dovute ai Lettori a una nuova prescrizione o termine di decadenza.”
Da un’attenta lettura sia della domanda sia della risposta emergono chiaramente due cose. La prima è il riconoscimento che esiste un periodo di prescrizione disciplinato conformemente alle norme italiane nei termini del Decreto Ministeriale. La seconda è che la domanda di Ní Mhurchú riguarda chiaramente la compatibilità con il diritto dell’UE di questo periodo di prescrizione e non di qualche nuova disposizione specifica per i Lettori sulla prescrizione, come la Commissione, deferendo alla posizione delle autorità italiane, insinua.
Con 6.440 parole, il Decreto Ministeriale n. 688/2023 è quasi 3.000 parole più lungo della sentenza della Corte di giustizia nella seconda pronuncia d’infrazione contro l’Italia, che esso pretende di attuare. Per quanto lungo sia il decreto, si potrebbe presumere che la Commissione, in quanto custode dei Trattati, ne esamini attentamente le disposizioni, in particolare l’articolo 3.1.c. sulla quantificazione delle liquidazioni dovute ai Lettori per decenni di trattamento discriminatorio. Sebbene la sentenza della Corte non ponga limitazioni alle liquidazioni dovute ai Letttori, l’articolo 3.1.c stabilisce che nel calcolo delle liquidazioni dovute “la quantificazione non terrà conto delle somme per le quali il relativo diritto si è estinto”. Questa qualificazione è stata utilizzata dalle università per limitare a cinque anni le liquidazioni per trattamento discriminatorio dovute ai Lettori, la cui media degli anni di servizio supera i 30 anni.
Il Censimento delle Condizioni Discriminatorie nelle università italiane
Ní Mhurchú, al punto n. 2 della sua interrogazione, chiede alla Commissione perché abbia rifiutato di esaminare i dati del Censimento che provavano il persistere della discriminazione contro i Lettori nelle università italiane. Il motivo per cui il Censimento fu effettuato si spiega al meglio nel contesto delle circostanze che hanno dato origine a quello che è un terzo caso d’infrazione senza precedenti per la stessa violazione del diritto dell’UE.
Il Trattato istitutivo di Roma (1957) prevedeva solo procedimenti d’infrazione a un unico stadio contro gli Stati membri ritenuti in violazione degli obblighi del Trattato. Nell’idealismo dell’epoca, i firmatari forse presumevano che gli Stati membri avrebbero automaticamente ottemperato alle eventuali sentenze d’infrazione della Corte di giustizia. Quando divenne chiaro che questo idealismo era mal riposto, nel Trattato di Maastricht (1992) si introdusse la previsione di procedimenti di esecuzione di secondo stadio e dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte della Corte agli Stati membri che ignorassero le sue sentenze d’infrazione. Insieme, queste due disposizioni erano intese a garantire la conformità degli Stati membri agli obblighi del Trattato.
Nel caso dei Lettori la Corte dichiarò l’Italia colpevole di discriminazione nella sua prima sentenza d’infrazione del 2001. Nel successivo caso di esecuzione la Grande Sezione della Corte, nella sua sentenza del 2006, dichiarò di nuovo l’Italia colpevole di discriminazione poiché non aveva dato esecuzione alla sentenza del 2001 entro il termine indicato nel parere motivato della Commissione. Nell’intervallo tra il termine e l’udienza davanti ai 13 giudici della Grande Sezione della Corte, l’Italia introdusse una legge dell’ultimo minuto per presumibilmente porre fine alla discriminazione.
Prima che i giudici potessero imporre ammende, dovevano accertare se le liquidazioni per anni di trattamento discriminatorio previste dalle disposizioni della legge dell’ultimo minuto fossero state effettivamente corrisposte. L’Italia sostenne che le corrette liquidazioni erano state effettuate. La Corte rilevò con enfasi che, poiché le memorie della Commissione non contenevano informazioni da parte dei Lettori per confutare tale affermazione, essa non poteva imporre le ammende richieste.
Se va a merito della Commissione l’aver aperto un terzo caso d’infrazione contro l’Italia quando divenne chiaro che le corrette liquidazioni non erano state effettuate, è anche conseguenza della negligenza della Commissione nella conduzione del caso di esecuzione il fatto che sia stato aperto un terzo caso senza precedenti. La morale per la conduzione del terzo caso è stata chiarita da un altro eurodeputato irlandese, Michael Mc Namara, nella sua interrogazione alla Commissione. Per evitare il ripetersi dell’esito infelice del secondo caso d’infrazione, Mc Namara chiese “che la Commissione verifichi università per università con i lettori di lingua straniera per assicurarsi che siano state effettuate le corrette liquidazioni dovute ai sensi del diritto dell’UE”.
Il Censimento condotto da Asso.CEL.L, organizzazione dei Lettori con sede a Roma, e da FLC CGIL, il maggiore sindacato italiano, raccolse dati sulle liquidazioni nelle università italiane. Tra le università, Milano si distingue come esempio di ateneo che ha dato corretta attuazione alla sentenza della Corte di giustizia, riconoscendo ai propri Lettori liquidazioni ininterrotte per trattamento discriminatorio in un accordo firmato dal rettore con FLC CGIL. Sebbene i contratti e le condizioni di lavoro siano simili nelle altre università esaminate nel Censimento, queste università non hanno seguito l’esempio di Milano e restano pertanto in violazione della disposizione del Trattato sulla parità di trattamento.
Sebbene la Commissione avesse inizialmente chiesto di vedere i risultati del Censimento, successivamente informò FLC CGIL per lettera che non avrebbe esaminato i dati. Nella sua risposta all’eurodeputata Ní Mhurchú la Commissione dichiarò invece di aver trasmesso i dati ricevuti “alle autorità italiane chiedendo la loro reazione”. Aggiunse che le autorità italiane avevano poi spiegato le misure adottate “per garantire che tutti gli ex lettori aventi diritto fossero individuati e ricevessero la ricostruzione delle loro carriere”. La Commissione chiuse il caso poco dopo.
Implicazioni e sviluppi futuri
Per coloro che presumono che le garanzie e le prassi presenti nei loro sistemi giuridici nazionali si estendano alla conduzione dei procedimenti d’infrazione, la condotta della Commissione nel caso dei Lettori probabilmente sarà sorprendente. Sarà sorprendente che la Commissione abbia rifiutato di esaminare le prove dei Lettori ricorrenti e le abbia invece trasmesse alle autorità italiane perché le interpretassero, rinviando poi alla loro interpretazione. Sorprenderà inoltre che la Commissione, in risposta alle domande poste dai rappresentanti eletti dei Lettori al Parlamento europeo sulla sua conduzione del terzo caso d’infrazione, abbia eluso le domande poste e abbia invece risposto presentando la posizione delle autorità italiane — ciò che ha detto l’Italia.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, l’Irlanda assumerà la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea. Per adempiere al meglio al suo ruolo di Presidenza, il Governo ha invitato persone e organizzazioni a presentare contributi al fine di individuare questioni, temi e ambiti politici di portata europea ai quali dovrebbe prestare particolare attenzione. In risposta a questo invito, Asso.CEL.L ha presentato un contributo.
Con specifico riferimento al caso dei Lettori, Asso.CEL.L sostiene da tempo che le procedure esistenti per la conduzione dei procedimenti d’infrazione non assicurano giustizia del Trattato, in particolare di fronte alla mancata cooperazione di uno Stato membro intransigente. Il contributo sottolinea che le procedure in vigore operano a vantaggio dello Stato membro in violazione e contro gli interessi dei cittadini dell’UE.
Il contributo è stato pubblicato sul sito web del Department of Foreign Affairs il mese scorso. Sarà integrato da ulteriore documentazione nelle prossime settimane. Questa documentazione aggiuntiva comprenderà tra le altre cose la lettera aperta di Asso.CEL.L sul caso dei Lettori alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e una selezione di articoli sul caso tratti da The European Times e altre testate di qualità.






























