La Corte Costituzionale, con la sentenza 125 depositata il 14 luglio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, (Testo Unico dell’Istruzione).
La norma impugnata prevedeva che il personale scolastico che non avesse raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia potesse essere trattenuto in servizio, ma ponendo un limite massimo fissato rigidamente a 70 anni.
La Corte Costituzionale ha accolto pienamente i dubbi di legittimità, ritenendo la norma contraria al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e al diritto alla tutela previdenziale (art. 38 Cost.).
Per effetto di questa pronuncia, la disposizione del Testo Unico dell’Istruzione deve essere applicata prevedendo che il rapporto di lavoro del personale scolastico possa continuare oltre il settantesimo anno di età, agganciandosi alla maggiore età, attualmente pari a 71 anni, individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita
La sentenza rappresenta una tutela per tutte le lavoratrici e i lavoratori che, a causa di carriere frammentate o ingressi tardivi nel mondo della scuola, rischiavano di essere collocati a riposo d’ufficio, e conseguentemente privati dello stipendio, senza aver maturato il diritto all’assegno pensionistico.
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