Si è tenuta, in data 20 maggio 2026, l’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione sul giudizio scaturito dall’ordinanza di rimessione della Corte d’Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale relativa alla cumulabilità – ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute – dei periodi di sospensione delle lezioni.
La FLC CGIL ha preso parte al giudizio mediante atto di intervento nel procedimento promosso da una lavoratrice iscritta alla FLC CGIL di Torino. Per l’occasione è stato costituito un collegio difensivo composto dagli Avv.ti Barsanti Mauceri, Magnani, Persico e Spataro.
Nell’interesse di tutti i docenti precari della scuola, i legali della FLC CGIL hanno sostenuto che i periodi di sospensione delle attività didattiche non possono essere qualificati automaticamente come ferie in assenza di un’espressa richiesta del docente. La prassi di collocarli in ferie d’ufficio contrasta con le regole del personale a tempo indeterminato e con i principi del diritto eurounitario, determinando una irragionevole disparità di trattamento.
La posizione della FLC CGIL trova conforto in un orientamento giurisprudenziale di legittimità che si è progressivamente consolidato. La Corte di Cassazione, a partire dall’ordinanza 14268 del 5 maggio 2022 e fino alla recente ordinanza 11968 del 7 maggio 2025, ha costantemente ribadito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie ha diritto all’indennità sostitutiva.
La FLC CGIL proseguirà nell’azione di tutela dei diritti di tutto il personale precario della scuola, contrastando in ogni sede – negoziale, giudiziaria e politica – ogni forma di disparità di trattamento.
Vi informeremo sull’esito del giudizio non appena la Corte di Cassazione depositerà la decisione.
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