Nella giornata di oggi, come annunciato nei giorni scorsi, la nostra organizzazione sindacale ha formalmente sollevato con la Commissione Europea due profili critici delle norme inserite la scorsa settimana nel cosiddetto Decreto-legge Valditara (DL 7 aprile 2025, n. 45), durante la discussione in Senato della sua legge di conversione.
La prima segnalazione riguarda una sostanziale inversione di rotta della Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità) nell’ambito della Missione 4, Componente 2 del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR), ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
La seconda segnalazione affronta le evidenti incongruenze con l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in particolare le clausole 4 e 5.
Abbiamo accompagnato queste segnalazioni con la seguente Nota sugli incarichi post-doc e sugli incarichi di ricerca, un parere a cura del prof. Marco Barbieri, professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Bari.
Lo scorso 4 febbraio 2025 vi abbiamo scritto per segnalarvi la nostra preoccupazione rispetto ad un rischio di reversal ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento 2021/241 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. La nostra preoccupazione, in particolare, era relativa alla riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità) della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla revisione del cosiddetto pre-ruolo universitario, in relazione alla presentazione e alla discussione alla VII Commissione permanente del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Disegno di Legge di iniziativa governativa sulla valorizzazione e promozione della ricerca (A.S. 1240).
Questo progetto di legge, come risulta dalla nostra segnalazione, prevedeva infatti l’istituzione di diverse figure post-dottorali [indicavamo in particolare il Contratto Post-doc, l’Assistente di ricerca Senior e l’Assistente di Ricerca Junior] che a nostro parere intervenivano sovrapponendosi e aggirando la riforma prevista dal Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79). Questa riforma di tre anni fa, con l’espresso fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 nell’ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR, aboliva in particolare l’Assegno di Ricerca (un rapporto di lavoro coordinato e continuativo, formalmente autonomo ma di fatto subordinato) e il Ricercatore a tempo determinato di tipo a (art. 24, comma 3, lettera a dell’allora legge 30 dicembre 2010, n. 240, un rapporto di lavoro a tempo determinato anche con compiti didattici), prevedendo il Contratto di ricerca (un’unica figura post dottorale, a tempo subordinato, esclusivamente dedicato alla ricerca) e il Ricercatore in Tenure Track (un’unica posizione con compiti didattici, in tenure, per un massimo di sei anni). In sintesi, la nostra segnalazione era volta ad evitare che questi elementi fondanti della riforma del 2022 fossero aggirati nei fatti, introducendo ulteriori figure che rendessero sostanzialmente svantaggioso per le amministrazioni, per i maggiori costi e la minor flessibilità temporale, il Contratto di ricerca nei progetti di ricerca e il Ricercatore in Tenure Track in quelle didattiche.
Le settimane successive all’invio della nostra nota avevano visto una sospensione della discussione parlamentare dell’A.S 1240, che la stessa Ministra dell’Università e della Ricerca in numerose dichiarazioni pubbliche riconduceva proprio al nostro esposto, a quello parallelo nelle tempistiche e nelle ragioni dell’Associazione Dottorandi e dottori di ricerca Italiani (ADI), alle mobilitazioni che si stavano sviluppando in diversi atenei italiani.
Lo scorso 20 maggio 2025, la VII Commissione permanente del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nell’ambito della discussione dell’AS 1445 (Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026), ha approvato l’emendamento presentato tra gli altri dal senatore Occhiuto e dalla senatrice Cattaneo. La legge di conversione è stata approvata il giorno successivo dall’aula del Senato, è al momento in discussione alla Camera dei deputati e se ne prevede una rapida e definitiva approvazione parlamentare entro la prima settimana di giugno 2025, stante il termine di scadenza per l’approvazione del decreto di legge.
L’emendamento Occhiuto-Cattaneo, ora parte del A.S. 1445, articolo 1-bis nel Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, modifica la legge 30 dicembre 2010, n. 240 inserendo due nuovi articoli che istituiscono due nuove figure nel cosiddetto pre-ruolo universitario:
- l’Incarico post-doc (art. 22-bis), la cui previsione normativa è letteralmente identica, comma per comma, a quanto previsto nel DdL 1240 all’articolo 1 per la revisione di questo articolo della legge n. 240/2010, ad eccezione del nome (originariamente Contratto post-doc) e dei tre elementi aggiuntivi di seguito segnalati;
- l’Incarico di ricerca (art. 22-tris), la cui previsione normativa è sostanzialmente identica, praticamente comma per comma, a quanto previsto nel DdL 1240 all’articolo 1 per la revisione di questo articolo della legge n. 240/2010, ad eccezione del nome (originariamente Borsa di Assistenza di ricerca junior) e dei tre elementi aggiuntivi di seguito segnalati.
I tre elementi aggiuntivi relativi a entrambe queste figure sono:
- una deroga dei termini di accesso e di durata al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA);
- la definizione di un tetto di spesa complessivo per l’attribuzione dei contratti per queste due nuove figure, che si compone della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per il conferimento sia dei precedenti Assegni di ricerca, sia dei precedenti Ricercatori a tempo determinato di tipo a (vedi in particolare il comma 10 del nuovo art. 22-tris);
- l’inserimento di un vincolo temporale complessivo per tutte le figure precarie e a tempo determinato previste nella legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Incarichi di ricerca, art. 22-tris; Incarichi post-doc, art. 22-bis; Contratti di ricerca, art. 22; Ricercatori in Tenure track, art. 24), pari ad undici anni complessivi, anche non continuativi.
Alcune osservazioni essenziali su queste previsioni.
- Le due nuove figure approvate dal Senato con l’AS 1445 sono, al di là dei diversi appellativi, esattamente le due figure contenute nell’AS 1240 su cui avevamo sollevato la precedente segnalazione di Reversal. Si raddoppiano quindi le figure attualmente esistente nella legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Contratto di ricerca e Ricercatore in Tenure Track), introducendo due ulteriori posizioni che riducono o comprimono le condizioni contrattuali previste dal Contratto di ricerca (Incarico post-doc e Incarico di Ricerca). La posizione in cui sono compresi compiti didattici (Incarico post-doc) è addirittura peggiorativa rispetto alle condizioni contrattuali previste rispetto alla previgente riforma del 2022 (RTDa, rapporto di lavoro triennale, rinnovabile di ulteriori due anni, componente effettivo dei Consigli di Dipartimento).
- Si sottolinea che tutte e quattro le forme contrattuali possono essere usate per gli stessi beneficiari post-dottorato, avendo l’Incarico di ricerca l’unico vincolo aggiuntivo del numero di anni dalla laurea (sei): un numero sufficiente a garantire la partecipazione a questi bandi anche a soggetti con il dottorato (oltre 15.000 l’anno durante il PNRR), ovviamente favoriti nelle valutazioni comparative rispetto ai neolaureati. Un vincolo, tra le altre cose, dalla dubbia tenuta giuridica, come si evince dal parere allegato del prof. Marco Barbieri, Ordinario di diritto del lavoro all’Università di Bari. Inoltre, l’incarico di ricerca negli Enti Pubblici di Ricerca potrà essere utilizzato anche alternandolo con i Contratti di ricerca e incarichi post-doc, considerato che per gli Enti Pubblici di Ricerca non risulta obbligatorio il requisito del dottorato di ricerca: si potrà così facilmente ricreare quanto successo in questi anni con l’alternanza tra contratti a tempo determinato e assegni di ricerca. In questo modo aumentano l’insicurezza del lavoro e la condizione di precarietà, per l’oggettivo sovrapporsi di posizioni con gli stessi sostanziali requisiti di accesso, ma diverse condizioni e livelli di tutela contrattuali.
- L’Incarico di ricerca re-introduce la stessa figura dell’Assegno di ricerca, cioè una posizione che non risulta essere un rapporto di lavoro dipendente, ricalca la forma di borsa esentasse con l’estensione di alcune specifiche e parziali norme su maternità, contributi previdenziali e indennità di disoccupazione da parasubordinati (Gestione separata e DIS-COL): si noti a riguardo la perfetta sovrapponibilità del testo del comma 6 della dell’art. 22 tris “incarico di ricerca” con il comma 6 della precedente norma relativa all’assegno di ricerca.
- L’intenzione del legislatore di aggirare e sostanzialmente annullare la riforma della legge 29 luglio 2022 n. 79, milestone del PNRR, è sostanzialmente esplicitata nel comma 10 del nuovo articolo 22-ter della legge 240/2010 delineato dall’AS 1445, quando si definiscono tetti di spesa complessivi per le due nuove figure introdotte oggi (Incarico di ricerca e Incarico post-doc) che richiamano esplicitamente quanto speso nel triennio precedente proprio per gli Assegni di ricerca e per gli RTDa. Si reintroduce le stesse figure, o posizioni addirittura peggiori, prevedendo di spendere per esse al massimo quanto si spendeva per quelle che di fatto sostituiscono.
- È infine da notare, relativamente al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), che analoga modifica emendativa era stata contestualmente proposta anche al Contratto di ricerca per evitare possibili problemi applicativi. Tale proposta però non è stata approvata: considerato l’ampio risalto dato dai media rispetto a questa problematica, a nostro parere ciò è dovuto ad una precisa volontà di alimentare l’idea che il Contratto di ricerca sia una tipologia contrattuale troppo rigida e di difficile applicazione.
Per una miglior comprensione di queste osservazioni, oltre come prima ricordato allegare un parere prof. Marco Barbieri (Ordinario di diritto del lavoro all’Università di Bari), ci sembra utile fornire alcuni dati di una nostra analisi della situazione nelle università pubbliche e negli Enti Pubblici di Ricerca al 31 dicembre 2024:
- 25.751 Assegni di ricerca e 8897 Ricercatori a Tempo Determinato di tipo a (università) o Tempi Determinati (Enti Pubblici di Ricerca, in base all’art. 151 CCNL Istruzione e ricerca): tot 34.648 posizioni;
- 52.704 docenti e ricercatori di ruolo nelle università e 14.479 ricercatori e tecnologi negli Enti Pubblici di ricerca: tot. 67.183.
Il rapporto tra lavoratori precari/di ruolo risulta essere del 52%, un dato che non ha paragoni nella pubblica amministrazione italiana, senza tener conto di altre tipologie di lavoro quali le borse di ricerca o i contratti di docenza (art. 23, legge 240/2010). Inoltre, come si può facilmente notare, la forma contrattuale precaria di gran lunga più utilizzata nelle università e negli enti pubblici di ricerca è l’assegno di ricerca che rappresenta il 74% del totale dei rapporti a tempo determinato (non considerando borse di studio e contratti di docenza). Questo, a nostro motivo, è uno dei motivi fondamentali che hanno sospinto i ripetuti tentativi messi in atto di aggirare la riforma prevista dal Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79), con l’appoggio di parte della governance di università ed Enti Pubblici di Ricerca. A questo proposito riteniamo utile fornire il dato dell’importo annuale lordo dipendente dell’Assegno di ricerca, che è pari a € 19.367: questo importo è stato fissato da un decreto ministeriale nel 2011, non è mai stato aggiornato, e comporta un lordo ente intorno a soli euro 24.000 annui, per l’eccezionale esenzione fiscale ad essa accordata in quanto non è propriamente un rapporto di lavoro (previsione, con le stesse ragioni, estesa anche ai nuovi Incarichi di ricerca previsti dall’AS 1445).
La FLC CGIL ritiene per più di un aspetto inaccettabile questa situazione e per questo si oppone ai tentativi di chi vuole semplicemente continuare a mantenerla così, con tanti lavoratori precari senza diritti e a basso costo, pur di non affrontare il tema dell’inadeguatezza dei finanziamenti e nascondere i tagli operati nell’ultimo anno. In ogni caso, ci sembra che questa norma, ora in approvazione, presenti un doppio rischio.
In primo luogo, nonostante l’AS 1445 nel suo articolo 1-bis richiami formalmente l’obbiettivo di garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ri-presa e resilienza (PNRR) [un riferimento in realtà apparentemente incongruo, essendo tale riforma riferita al potenziamento dell’offerta formativa professionale terziaria, come ricordato nella nota allegata], assume il profilo di un sostanziale reversal in relazione al cosiddetto pre-ruolo universitario, in particolare della riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità) della Missione 4, Componente 2 del PNRR, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
In secondo luogo, in termine più generali, contraddice il Framework Agreement on Fixed Term Work, annesso alla Direttiva 1999/70/EC, in particolare in relazione alle Clausole 4 e 5. In primo luogo, ci sembra infatti che la presenza di figure comparabili agli assegni di ricerca, senza un pieno status di lavoratori e lavoratrici secondo l’attuale normativa nazionale, crei il rischio di determinare discriminazioni con le altre figure con cui queste possono sovrapporsi (a tempo determinato, in tenure e a tempo indeterminato) nelle diverse tipologie contrattuali e di lavoro di università, Enti di Ricerca e AFAM (Clausola 4, misure di non discriminazione). Inoltre, la presenza di più figure precarie tra loro interscambiabili, la scarsa definizione di giustificazioni oggettive nella definizione e nella scelta delle diverse figure (delineate nella normativa generale senza criteri specifici e trasparenti che portino all’individuazione di uno piuttosto che l’altro rapporto di lavoro, a partire dall’assenza di inequivocabili differenze nei requisiti di accesso e nella tipologia di attività), oltre che un limite di durata dell’insieme di questi rapporti precari senza un chiaro percorso di tenure e particolarmente esteso (11 anni), rende per noi sensibile anche il rischio di ampi eccessi e distorsioni nell’uso di queste tipologie contrattuali in tutti gli enti che andranno ad usare questi nuovi rapporti di lavoro (clausola 5; misure per prevenire abusi).
Come per la prima segnalazione, siamo quindi disponibili ai recapiti in calce per approfondire la segnalazione e le argomentazioni espresse, con ulteriori documenti o in eventuali incontri che riteneste utili.
























