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Precariato universitario: quel pasticciaccio brutto dei senatori Occhiuto e Cattaneo

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L’approvazione definitiva da parte della Camera, lo scorso 5 giugno 2025, del cosiddetto Decreto Valditara (DL 45 del 7 aprile 2025, Ulteriori misure sul PNRR e sull’avvio dell’anno scolastico) conteneva al suo interno anche una revisione del cosiddetto precariato universitario [cioè, quei rapporti di lavoro atipici finalizzati alla didattica e alla ricerca, in realtà presenti negli atenei, negli Enti di Ricerca Pubblici e anche negli AFAM). I senatori Occhiuto e Cattaneo, sull’onda di una campagna mediatica grossolana e del pronunciamento più o meno improprio di alcuni soggetti istituzionali (presidenze CRUI, CONPER e Accademia dei Lincei), hanno infatti introdotto al Senato, con un emendamento notturno e improvvisato, due figure (l’Incarico di ricerca e l’Incarico post-doc) sostanzialmente già previste dal Disegno di Legge Bernini e Meloni [AS 1240], da mesi bloccato in Commissione dallo stesso Ministero per l’intervento FLC e ADI, che come è noto abbiamo parallelamente segnalato alla UE il rischio di reversal sulla riforma 1.1, Missione 4, Componente 2 del PNRR (cioè, di aggiramento e marcia indietro rispetto alla riforma del Dl 79/2022, che esplicitamente introduceva un’unica figura post-dottorato a tempo determinato). Abbiamo già in precedenza sottolineato quanto sia negativa questa moltiplicazione del precariato universitario, siamo stati in piazza contro questa scelta il 3 giugno insieme ad Assemblee precarie, associazioni del precariato e della docenza, abbiamo segnalato nuovamente alla UE sia il rischio di reversal sul PNRR, sia la possibilità di un’infrazione delle norme europee sul lavoro a termine.

Queste norme, proprio per le modalità e l’approssimazione con cui sono approvate, stanno creando confusione e incertezze applicative negli atenei, in attesa di decreti applicativi che ancora non si fanno vedere e di un possibile intervento europeo sulla loro correttezza che rimane sospeso.

Due giorni fa, in un incontro al Ministero dell’Università e della Ricerca, abbiamo segnalato un ulteriore pasticcio, che sta creando ulteriore caos in atenei e centri di ricerca in questi giorni. L’introduzione dell’Incarico di ricerca, una figura atipica riconducibile di fatto per inquadramento e diritti all’attuale Assegno di ricerca, è stata presentata dalla maggioranza parlamentare come una soluzione flessibile e a tutele crescenti (in realtà decrescenti), in grado di assicurare lo svolgimento di attività di assistenza alla ricerca all’interno di progetti, laboratori e strutture di università, Enti di ricerca e AFAM, coinvolgendo laureati che avessero conseguito il titolo magistrale al massimo da sei anni (in realtà, proprio questa tempistica permette di impiegarvi in primo luogo neo-dottori, più titolati e con un maggior curriculum, come primo contratto atipico per queste attività). In ogni caso, proprio in ragione di queste caratteristiche e di queste flessibilità, i senatori Occhiuto e Cattaneo, la maggioranza di governo e la Ministra Bernini hanno più volte sottolineato come per semplificare la situazione, si sarebbe contestualmente deciso di superare le attuali borse di studio per le attività di ricerca post-laurea. A questo scopo, l’ultimo comma dell’introdotto articolo 1-bis al Dl 45/2025 recita testualmente: 4. All’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: “, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea” sono soppresse.

Facciamo un passo indietro: cosa sono le borse di studio per attività di ricerca post-laurea? Questa, invero, è la figura più estranea alle normative europee sul lavoro che era presente nell’università italiana, seppur con alcune limitazioni, sopravvissuta alla cosiddetta riforma Verducci di qualche anno fa (il DL 79/2022). Le borse di studio, come dicono le parole stesse, non rappresentano una retribuzione per un incarico lavorativo (subordinato, para-subordinato o autonomo), ma in qualche modo sono solo un importo monetario che le università trasferiscono a dei laureati in cambio di loro attività non definite all’interno di progetti di ricerca. Non essendoci un rapporto di lavoro, queste persone non hanno alcun diritto, di nessun genere, nemmeno quelli considerati garantiti in questo paese (non solo, ad esempio, i contributi previdenziali o la malattia grave, riconosciuti alle altre figure atipiche e ai dottorandi, ma persino la maternità). La cosa invero curiosa, aggiungiamo, è che questa figura era inquadrata, nelle norme italiane, unicamente da riferimenti incidentali contenute in due leggi. Attività, caratteristiche e importo delle borse non erano cioè esplicitamente definiti da nessuna previsione normativa, permettendo alle amministrazioni di regolamentare liberamente e molto, molto, variamente la loro effettiva declinazione in atenei ed Enti di ricerca.

I due riferimenti normativi che regolavano incidentalmente le borse post-laurea sono i seguenti. La legge n° 210 del 3 luglio 1998 [Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo] all’articolo 4 [Dottorati di ricerca] stabiliva che le borse di studio per i dottorandi e anche quelle per le attività di ricerca post-laurea (mai definite in altre parti) potevano accedere all’esenzione fiscale (IRPEF, IRAP e quant’altro) prevista dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989 [Norme in materia di borse di studio universitarie, con particolare riferimento a corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca, come previsto all’articolo 1], che in realtà sono precisate dall’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 [esenzione per borse di studio dell’imposta locale sui redditi e di quella sul reddito delle persone fisiche].

La legge n° 240 del 30 dicembre 2010 [Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento], all’articolo 18 (Chiamata dei professori), nel comma 5 stabilisce che la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente ad alcune figure: la lettera f), quindi, prevedeva tra queste figure i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. In sostanza, atenei, Enti di Ricerca ed AFAM hanno potuto in questi anni bandire borse di ricerca post-laurea in quanto previsto dalla legge 240 del 2010 (art. 18, comma 5, lettera f), con la limitazione di poterlo fare unicamente sulla base di fondi esterni a quelli dell’ateneo (FSE, Interreg, fondazioni bancarie, conto terzi, ecc., con esclusione quindi delle risorse di ateneo e di quelli ministeriali) e potendo applicare ad esse l’esenzione fiscale delle borse di dottorato, sulla base della legge 210 del 1998, articolo 4, comma 3.

Il pasticciaccio è che i senatori Occhiuto e Cattaneo, la maggioranza di governo e il MUR (che ha dato parere favorevole all’emendamento) hanno abolito nel DL 45/2025 solo il riferimento alle legge 210 del 1998 (cioè, all’esenzione fiscale delle borse di studio per attività di ricerca), non alla legge 240 del 2010 (articolo 18, comma 5, lettera f), che in qualche modo le istituisce. Così, dal 6 giugno 2025 (giorno in cui la legge 79/2025, di conversione del decreto-legge, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale), le borse di studio per attività di ricerca post-laurea possono ancora essere bandite, ma anche per quelle già attive non è più possibile applicare l’esenzione fiscale con le quali sono nate.

Il pasticciaccio è brutto perché colpisce l’anello più debole e indifeso del precariato universitario. Lavoratori e lavoratrici che già non sono riconosciuti come tali, vivono nei nostri atenei e negli enti di ricerca, compiono attività di lavoro  (perché la ricerca è lavoro) senza alcun diritto (neanche la maternità) e spesso con retribuzioni infime, si ritrovano oggi improvvisamente (e inconsapevolmente, viene da dire) con condizioni mutate, trovandosi sulle loro misere retribuzioni sotto forma di borse l’imposizione della tassazione locale (compresa l’IRAP) e di quella sulle persone fisiche (IRPEF). Il tutto creando ulteriore confusione, incertezza e caos amministrativo in atenei, enti di ricerca e AFAM (in teoria tenuti agli obblighi di sostituto di imposta), già soggetti al continuo taglio delle risorse e alla costante modificazione delle normative di riferimento.

Facciamo quindi appello al governo, alla maggioranza e in ogni caso a tutte le forze parlamentari per porre con urgenza riparo a questo brutto pasticcio, figlio dell’approssimazione e dell’accelerazione normativa impressa dai senatori Occhiuto e Cattaneo. Chiediamo, cioè, che nel primo veicolo normativo a disposizione sia posto rimedio a questa contraddizione, da una parte abolendo il riferimento a “, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi” nella lettera f), comma 5, dell’articolo 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, dall’altro prevedendo una norma transitoria per le borse di studio attualmente in essere, a cui sia possibile applicare l’esenzione fiscale dell’articolo 4, comma 3 della legge 210 del 3 luglio 1998 sino a conclusione delle attività previste nei loro bandi. Sperando infine che, quanto prima, l’Unione Europea intervenga sull’insieme delle norme introdotte da Occhiuto e Cattaneo nel DL 45/2025 e che, in ogni caso, si sviluppi nei prossimi mesi una mobilitazione in grado di superare definitivamente il precariato con un sostanziale piano di allargamento degli organici e di stabilizzazione del precariato, che da tempo abbiamo chiesto come FLC CGIL.


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