Home News FLC CGIL Nazionale Attualità Riconosciuto il nostro diritto a svolgere attività sindacale negli istituti ANINSEI e...

Riconosciuto il nostro diritto a svolgere attività sindacale negli istituti ANINSEI e l’illegittimità della nostra esclusione dal tavolo per il rinnovo contrattuale

0
267
image

Il 14 agosto scorso il Tribunale del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso presentato dalla FLC CGIL Roma e Lazio contro la Ambrit International School per violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

L’istituto ha tentato di impedire alla FLC CGIL e alla sua RSA di esercitare il proprio diritto all’attività sindacale sostenendo che la FLC CGIL, non avendo partecipato alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo ANINSEI 2024 – 2027 (a cui ha preso parte la sola UIL Scuola RUA), non avrebbe titolo ad agire a tutela dei lavoratori.

Il decreto che ha sancito l’illegittimità della posizione dell’azienda è interessante non solo per la vicenda specifica, ma anche per la più generale vertenza relativa al presunto rinnovo del CCNL ANINSEI a cui l’associazione di Confindustria e la UIL Scuola hanno proceduto in violazione del Testo Unico sulla Rappresentanza.

Per cominciare, il Giudice rileva come la FLC CGIL sia l’organizzazione sindacale operante nel settore dell’istruzione e della ricerca comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale e sia nell’istituto l’unico sindacato presente e a cui è iscritto il 20% del personale. Rileva inoltre che ANINSEI, di cui AMBRIT è socia, è associata a Confindustria, e per questo motivo è vincolata al rispetto del Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014, così come lo sono tutte le sigle sindacali che hanno fino a luglio scorso partecipato alle trattative per il rinnovo del CCNL.

Di conseguenza, dato che tutte le O.S. coinvolte nei negoziati dei precedenti contratti hanno presentato unitariamente la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale come previsto dal TUR, è evidentemente stata una scelta unilaterale di ANINSEI quella di escludere dal negoziato prima la FLC CGIL, poi tutte le altre sigle sindacali, procedendo al rinnovo con la sola UIL Scuola, che si è resa disponibile a tagliar fuori gli altri sindacati dalla trattativa.

Secondo il decreto la FLC CGIL aveva il diritto di partecipare alla trattativa per il rinnovo del CCNL scaduto in ragione della sua comparata maggiore rappresentatività, come previsto dal TUR che Confindustria (e di conseguenza ANINSEI) ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, l’esclusione dalle trattative di una organizzazione sindacale dotata di rappresentatività è illegittima, e non può servire da pretesto per negare all’O.S. esclusa i diritti sindacali in tutto il comparto in cui è rappresentativa, favorendo invece una sigla minoritaria di comodo. Ricordiamo che a differenza dei settori pubblici, dove la rappresentatività è regolata con legge, le relazioni sindacali su esplicita indicazione legislativa sono definite dai CCNL e vige il principio della validità “erga omnes” dei Contratti, se stipulati con il 50% più uno dei consensi dei sindacati rappresentativi partecipanti alle trattative negoziali, nei settori privati manca una legge sulla rappresentanza che regoli tutta la materia.

Il decreto interviene anche sulla legittimità del nuovo Ente Bilaterale che UIL Scuola RUA e ANINSEI hanno costituito in alternativa ad EBiNS (ente partecipato da tutti i sindacati precedentemente firmatari). Il Giudice ha ritenuto che la costituzione di un nuovo ente bilaterale alternativo al precedente serva a ANINSEI e UIL Scuola a rendere definitiva l’esclusione di tutte le altre O.S. dalle relazioni sindacali ordinarie, e, di conseguenza, sono illegittimi i versamenti da parte delle aziende a questo ente, le cui quote sono distolte “dall’ente bilaterale costituito dalla FLC CGIL e dalle altre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative “Ebins””

Con questo decreto viene certificata l’illegittimità del percorso che ha portato alla stipula del CCNL ANINSEI 2024 – 2027 così come la distrazione dei versamenti dall’ente bilaterale nato con Il CCNL ANINSEI 2015 – 2018 e viene confermato il nostro diritto a svolgere attività sindacale nelle scuole associate ad ANINSEI. La nostra assenza dal tavolo di trattativa è stato un atto illecito messo in opera dall’associazione datoriale con la complicità di UIL Scuola per impedire la nostra partecipazione al rinnovo contrattuale, ed il contratto che è stato negoziato è di fatto un contratto “pirata”.