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Rilanciamo il ruolo di sistema del Consiglio Universitario Nazionale

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 22 aprile un Disegno di Legge di riordino e riorganizzazione del CUN: tre brevi articoli (di cui uno sull’ormai usuale invarianza finanziaria) che intervengono sulla legge 18 del 16 gennaio 2006, ed in particolare sull’articolo 1 [Composizione] e 2 [Competenze]. Il Disegno di Legge dovrà ora esser incardinato in una delle due Camere, discusso e quindi approvato in Parlamento nei prossimi mesi

Questo disegno di legge era atteso da tempo. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ne aveva annunciato l’intenzione sin dall’autunno 2024, con l’obbiettivo di razionalizzare e contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Impressionante, a questo proposito, la retorica di certi governi: per degradare ruolo e rappresentatività di organi collegiali e democratici chiamano in causa la semplificazione, negli ultimi anni ovviamente in funzione del PNRR (anche quando, come in questo caso, si interviene in realtà a Piano concluso). In ogni caso, proprio per questa necessità improrogabile, il Consiglio Universitario Nazionale attuale è stato prorogato ben tre volte: con il DL 16 del 28 ottobre 2024, al 31 luglio 2025, con il DL 90 del 24 giugno 2025, al 31 dicembre 2025, con il DL 200 del 31 dicembre 2025, al 30 giugno 2026. Inevitabile, visti i tempi del nuovo disegno di legge, una quarta proroga al 31 dicembre 2026 e forse oltre, a seconda dell’iter parlamentare.

Il testo uscito non ha rivelato particolari sorprese, rispetto quanto trapelato lo scorso autunno sull’elaborazione del Gruppo di lavoro ministeriale coordinato da Marco Mancini, attualmente Segretario generale del MUR. La domanda che sorge spontanea, allora, è perché si sia dovuto attendere per la sua presentazione, determinando un’ulteriore proroga dell’attuale CUN: forse su questi tempi hanno inciso le dialettiche della maggioranza sulle politiche dell’università, di cui oramai c’è traccia pubblica anche nei rallentamenti sul reclutamento universitario (AS 2735). La proposta del governo, in ogni caso, incide su ruolo, composizione e funzioni del Consiglio Universitario Nazionale.

RUOLO DEL CUN

In primo luogo, il DdL interviene sull’articolo 1, comma 1 della Legge  18 del 16 gennaio 2006, che definisce cosa sia il CUN: non solo organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario (definizione che rimane), ma anche organo consultivo del Ministro dell’università e della ricerca. La storia del CUN è sempre stata segnata da una polarità tra queste diverse interpretazioni.

L’organismo nasce con la legge 31 del 7 febbraio 1979, nella stagione di movimenti e riforme democratiche che esiteranno nel DPR 382 dell’11 luglio 1980, come organo di consultazione del Ministro della Pubblica Istruzione, in sostituzione della Prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Nonostante questa definizione, in un tempo in cui autonomia e democrazia si stavano ancora affermando, il CUN acquisì competenze, con pareri su ordinamenti, stato giuridico e programmazione, anche vincolanti sui nuovi raggruppamenti scientifico-didattici (poi saranno i Settori Scientifico-disciplinari), a cui si aggiunse l’istituzione di una specifica Corte disciplinare e Comitati Consultativi di area, competenti sulla valutazione dei PRIN e la ripartizione della cosiddetta quota del 40% dei fondi di ricerca.

La legge 168 del 9 maggio 1989, (la cosiddetta Ruberti), che ha declinato l’attuale autonomia degli atenei con sviluppi e derive che abbiamo criticato, definì il CUN come organo elettivo di rappresentanza universitaria, per concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli ordinamenti didattici, all’incentivazione della ricerca universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Nella declinazione di questo nuovo ruolo, però, il CUN perderà i suoi compiti sui fondi di ricerca, acquisendo solo funzioni consultive su questioni generali e didattiche, attraverso pareri su programmazione, ordinamenti e corsi di studi (Legge 341 del 19 novembre 1990).

La legge 127 15 maggio 1997, (la cosiddetta Bassanini-bis) lo ridefinì come organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie: siamo infatti nella stagione in cui sboccia l’autonomia gestionale, finanziaria e didattica degli atenei. Però, al di là delle definizione, fu confermato un ruolo consultivo con pareri e proposte su programmazione, criteri per la quota di riequilibrio del FFO, Regolamenti didattici, SSD e reclutamento di professori e ricercatori.

La legge 18 del 16 gennaio 2006, tornerà alla precedenza definizione, senza modificare  l’impostazione tecnico-consultiva dell’organismo, al di là di alcuni compiti specifici (quello disciplinare sarà però perso con l’art. 10 della legge 240 del 30 dicembre 2010, che l’assegna agli atenei).

Allora, il re-inserimento della definizione di organo consultivo del Ministro ci sembra voler sottolineare proprio questa specifica funzione: mentre si mutila nei fatti la sua rappresentanza (come vedremo), si ribadisce il suo ruolo di consulenza. Questa interpretazione si accompagna nelle prassi istituzionali e in molte norme al protagonismo della CRUI (la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), considerato nei fatti il principale organismo di rappresentanza degli atenei anche se coinvolge solo le sue cariche apicali, è formalmente un’associazione privata, non raccoglie tutti i Rettori e le Rettrici degli atenei, agisce con scarsa trasparenza e soprattutto scarse prassi democratiche (come sottolineato da uno dei suoi componenti qualche mese or sono).

Per noi, al contrario, il CUN dovrebbe essere organismo di sistema, proprio in quanto organo elettivo di rappresentanza non subordinato al Ministro. Questo Consiglio, cioè, dovrebbe assumere un ruolo e una funzione centrale, stante la logica costituzionale di salvaguardia delle autonomie: l’esistenza di un sistema universitario nazionale, nell’ambito del quale si armonizzano le autonomie delle singole sedi, dovrebbe infatti comportare anche una sua indipendenza e sue forme di autogoverno. Questa, in fondo, è una posizione a lungo condivisa dalle diverse organizzazioni sindacali, a partire da CISL e UIL, oltre che da diverse associazioni della docenza universitaria e di movimento. Proprio questo sistema universitario nazionale deve esser oggi difeso e sviluppato di fronte ai piani inclinati che minacciano la sostenibilità e lo sviluppo dell’università italiana (vedi La nuova emergenza universitaria, maggio 2023; Il piano inclinato; rapporto sulle università profit e telematiche, aprile 2024; Il piano straordinario per stabilizzare e allargare gli organici, febbraio 2025; i diversi tesi di Una nuova stagione per l’università, settembre 2025; Le mani sull’università, gennaio 2026).

COMPOSIZIONE DEL CUN

In secondo luogo, il DdL rivede drasticamente l’ampiezza del CUN (art. 2, comma 1). I suoi componenti sono infatti ridotti da 58 a 34 (24 posti in meno, ben il 41%!).

La riduzione più significativa è quella di un terzo dei professori e ricercatori (da 42 a 28, 14 componenti in meno). Questo risultato viene raggiunto prevedendo solo due rappresentanti per ognuna delle 14 aree CUN, al posto dei precedenti tre, eliminando di fatto quello dei Ricercatori a tempo determinato e indeterminato. La rappresentanza dei Professori Ordinari rimane invariata (uno per area), la rappresentanza dei Professori Associati viene estesa sia nell’elettorato attivo sia in quello passivo ai Ricercatori in Tenure (RTDb in esaurimento e nuovi RTT), inserendo nel corpo votante (ma non nella possibilità di essere eletti) anche Ricercatori a Tempo Indeterminato (RTI) e RTDa (fino all’esaurimento della relativa figura, art. 2 comma 1 del DdL).

Questa previsione ci vede contrari, per molteplici aspetti. In termini generali, mantenendo inalterata la componente dei Professori Ordinari a fronte di una significativa riduzione dell’organismo, la si porta a pesare molto di più: dal 24% ad oltre il 41% dell’organismo (contando anche i tre precedenti componenti CRUI e quello della Conferenza dei Presidi, si passa comunque dal 31 al 41%). Un indice del rilancio delle logiche feudali della vecchia accademia, iniziato con la cosiddetta legge Gelmini, proseguito con il nuovo precariato di Occhiuto e Cattaneo, confermato in questi mesi con il DdL di revisione del reclutamento della docenza. Inoltre, si ottiene questa riduzione riducendo la rappresentanza della componente precaria della docenza, considerato che i tenure aggregati agli Associati vedranno difficilmente molto eletti in Consiglio. Infine, questo risultato viene ottenuto cancellando i rappresentanti di due componenti ancora significative nella comunità accademica, che perdono il proprio diritto di voto passivo (la possibilità di candidarsi): da una parte i Ricercatori a Tempo Indeterminato (3.474 ad oggi negli atenei), dall’altra i Ricercatori a Tempo Determinato di tipo a (6.181 ad oggi, rimarranno diverse migliaia nei prossimi due anni). In pratica, si perde circa il 10% dei docenti presenti nei Consigli di Dipartimento.

Altri sono per noi i principi di rappresentanza su cui basarsi. Se proprio si ritenesse necessaria questa sostanziale riduzione della componente docente, in nome di un supposto contenimento dei costi, questa non dovrebbe pesare in modo tanto sperequato sulle diverse fasce, colpendo quelle più fragili. Al contrario, si potrebbe prevedere per ogni area un rappresentante dei Professori (Ordinari e Associati, che del resto sono un unico ruolo suddiviso in due fasce) e uno dei Ricercatori (a tempo indeterminato e determinato, in qualunque tipologia, sino ad esaurimento dei ruoli). O, meglio ancora, si potrebbe pensare a due (o anche tre) rappresentanti di ogni area eletti dall’insieme della comunità accademica a tempo indeterminato, in tenure e determinato (sino a esaurimento), tutti aventi diritto di voto attivo e passivo (al limite, con una quota di salvaguardia per i Ricercatori a tempo Determinato, pari alla loro consistenza media nel triennio precedente all’elezione).

Scompaiono inoltre i componenti nominati da altri organismi (cinque): in particolare, i tre Rettori/Rettrici designati dalla CRUI, il Direttore Generale nominato dal Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie (CODAU), il professore nominato dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà (organismo scomparso con la legge 240/2010). Possono comunque partecipare ai lavori del CUN i Presidenti, o loro delegati, di CRUI, CODAU, CoPER (Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, prima non presente) e del nuovo CNVR (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, istituito nel 2021), integrando i già presenti Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM). Sono invece eliminati gli invitati del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), non più esistenti e le cui funzioni sono integrate nell’ANVUR. Il reciproco diritto del presidente del CUN, o di un suo delegato, di partecipare senza diritto di voto alle adunanze degli altri organi viene quindi allargato a CRUI, CODAU, CoPER e nuovo CNVR.

Questa specifica proposta di riduzione ci appare invece opportuna, rendendo il CUN un organismo pienamente elettivo (senza componenti designati), dall’altra facilitando il collegamento tra i diversi organi di coordinamento delle politiche universitarie. Anche se troviamo curioso, diciamo, che una norma stabilisca un diritto del Presidente CUN ad esser invitato a riunioni di organismi associativi che non hanno alcun fondamento istituzionale (CRUI, CoPER, CODAU), al contrario di CNAM (Legge 508 del 21 dicembre 1999) e CNSU (legge 59 15 marzo 1997 e poi DPR 491 del 2 dicembre 1997).

Viene cambiato infine il numero e la forma della rappresentanza studentesca (da otto a tre, cinque componenti in meno). In particolare, se prima venivano previsti otto studenti di differenti facoltà designati dal CNSU fra i suoi componenti, ora vengono previsti solo tre studenti, eletti su base nazionale in concomitanza con le elezioni del CNSU.

Questa specifica proposta ha dimensioni ambivalenti. Riteniamo positiva la scelta di prevedere per questa componente una base elettiva generale e in concomitanza con le elezioni CNSU, ma appare eccesiva la semplificazione della sua rappresentanza, come tra l’altro notato dalla principale organizzazione studentesca.

Rimane invece positivamente invariata la componente del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL (articolo 1, comma 1, lettera c della legge 16 gennaio 2006, n. 18), con tre componenti eletti dai dipendenti delle università. La FLC e la CGIL, infatti, hanno sempre ritenuto fondamentale la rappresentanza di tutte le componenti della comunità universitaria.

Proprio su quest’ultimo punto, emerge però un’evidente voragine: l’assenza di rappresentanza per il precariato della ricerca e della didattica. Una parte rilevante del personale rimane infatti esclusa dall’organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario. Sono i lavoratori e le lavoratrici inquadrati nella terra di mezzo tra stato giuridico della docenza e Contratto Nazionale del personale TAB/CEL, che scompaiono nonostante siano presenti negli atenei e nella normativa (legge 30 dicembre 2010, n. 240): Contratto di ricerca (art. 22), Incarico post-doc (art 22-bis), Incarico di ricerca (art. 22-tris) e Docenza a contratto (art 23). Nonostante la grande espulsione di questi anni, sono una componente importante negli atenei, che in ogni caso comprende alcune decine di migliaia di persone (considerando gli oltre 30.000 contratti di docenza annuali e i circa 12/15.000 Assegni presenti anche nei periodi di maggior contrazione delle risorse). L’elezione diretta della componente studentesca, tra l’altro, rende improbabile una rappresentanza di dottorandi, personale in formazione in percorsi di alto apprendistato. Per questo, riteniamo importante aggiungere almeno tre componenti eletti direttamente dal precariato della ricerca e della didattica, ed uno da parte dei dottorandi.

Una rilevante nota a margine. Rimane invariato il comma 3 dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, che stabilisce come il CUN elegga nel suo seno il Presidente. Viene così fugata, almeno nella proposta del governo, l’ipotesi di una sua nomina ministeriale, in fondo in linea con la definizione di organo consultivo del Ministro, più in generale con l’atteggiamento di questo governo nei confronti delle autonomie. Se proprio dobbiamo fare un’osservazione, sarebbe però forse opportuno cancellare l’obbligo che il Presidente sia eletto tra i professori Ordinari, prevedendo che sia il Consiglio stesso a valutare chi liberamente eleggere in quel ruolo tra i suoi componenti.

FUNZIONI DEL CUN

In terzo luogo, il DdL interviene sulle competenze del CUN. Il ritocco è minimo, ribadendo il ruolo sostanzialmente consultivo dell’organismo, con pareri sull’attività legislativa e ministeriale per la maggior parte non vincolanti. In particolare, si interviene sul comma 1, lettere b, dell’art. 2 della legge 18 del 16 gennaio 2006, n. 18, prevedendo un parere sui criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università, invece che esclusivamente sull’utilizzazione della sua quota di riequilibrio (attività che in realtà, guardando gli ultimi vent’anni, già il CUN si attribuiva di fatto). Inoltre, il testo inserisce i pareri per i gruppi scientifico-disciplinari (GSD) in aggiunta agli SSD, le chiamate dirette (secondo quanto già disposto dalla legge 230/2005 e dalla legge 240/2010) e sui requisiti per l’accesso ai ruoli di professore di prima e di seconda fascia (presenti invero nel DdL sul reclutamento ancora in discussione in parlamento). Infine, si abrogano due specifici commi (il 2 e il 3), che riguardano la necessità di esprimere parere sugli obbiettivi di programmazione solo dopo che si sono espressi gli altri organi e sul termine di 45 giorni dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti per gli RDA degli atenei che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza.

Qui per noi ci sarebbe invece da intervenire più sostanzialmente. Il CUN di fatto viene infatti confermato nella sua funzione tecnica, al servizio di chi decide le politiche di sistema, che sempre più è il Ministro accompagnato dall’Agenzia di Valutazione (l’Anvur), a sua volta ricondotta a braccio operativo dello stesso Ministero, assumendo spesso funzioni di sistema (dalla definizione dei requisiti per la docenza universitaria all’accreditamento dei corsi di studio).

Proprio perché noi riteniamo il Consiglio Universitario Nazionale un organo di sistema, riteniamo utile attribuirgli non solo funzioni consultive, ma di competenza primaria relativamente alla didattica, all’inquadramento e all’accesso dei ruoli nella docenza, oltre che di assenso sulla programmazione universitaria, i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università, gli indirizzi nazionali sui fondi e gli obbiettivi di ricerca. Inoltre, proprio per garantire lo sviluppo del sistema universitario e quindi un’armonizzazione dell’autonomia delle singole sedi, sarebbe indispensabile far ritornare nel suo seno la competenza sui provvedimenti disciplinari e soprattutto dotarlo di un compito di supervisione sul rispetto delle normative, i Regolamenti e gli effettivi comportamenti degli atenei almeno in relazione a didattica, libertà di docenza e ricerca, rapporti di lavoro del personale docente.

IN CONCLUSIONE

Il Disegno di Legge rivede il Consiglio Universitario Nazionale, ma sarebbe necessario rilanciarlo nel suo ruolo di sistema, non amputarlo nella rappresentanza e mantenerne una funzione sostanzialmente consultiva. Per questo, riteniamo utile che il dibattito pubblico, la discussione nella comunità accademica e il confronto parlamentare intervengano in modo sostanziale sulla proposta, sia in relazione al ruolo, sia in relazione alla composizione, sia in relazione alle funzioni del CUN. Per questo, elaboreremo proposte specifiche in relazione:

  • al mantenimento del ruolo di organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, nella logica di realizzare un sistema universitario nazionale indipendente e autogovernato;
  • alla ridefinizione della componente docente, sulla base di componenti per area che siano eletti dall’insieme dei docenti di ruolo a tempo indeterminato e determinato, con voto attivo e passivo di tutti (professori ordinari, associati, RTT e RTDb, RTI, RTDa in esaurimento), con la possibilità di una quota di salvaguardia dei Ricercatori a tempo Determinato, pari alla loro consistenza media nel triennio precedente all’elezione;
  • alla cancellazione della previsione che il Presidente sia obbligatoriamente un Ordinario;
  • all’aggiunta di una rappresentanza dei dottorandi (1) e del precariato della ricerca e della didattica (3 componenti eletti da Contratti di ricerca, Incarichi e Post-doc);
  • l’attribuzione al CUN di ulteriore funzioni ed in particolare un ruolo obbligatorio di proposta tra l’altro sui provvedimenti relativi alle Classi di studio, l’Ordinamento dei corsi, i Gruppi e i Settori Scientifico Disciplinari, eventuali requisiti o parametri per l’accesso ai ruoli della docenza; pareri vincolanti almeno sui Regolamenti Didattici degli atenei, gli obiettivi della programmazione universitaria, i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università, le chiamate dirette, il Piano Nazionale della Ricerca di cui al D.lgs. 204 del 5 giugno 1998, e il Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento di cui alla legge 199 del 30 dicembre 2025, (art 1, commi 529 e 530);
  • il ritorno tra i suoi compiti delle competenze disciplinari (istituzione di una Corte nazionale);
  •  all’attribuzione di un potere di ispezione e supervisione sul rispetto delle normative generali relative alle università, i Regolamenti e gli effettivi comportamenti degli atenei su didattica, libertà di docenza e ricerca e rapporti di lavoro del personale docente.

In questo quadro, chiederemo anche un confronto preventivo con il Ministero dell’Università della Ricerca, in applicazione del protocollo di intesa con Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto dello scorso 28 gennaio 2026, in relazione all’elaborazione degli atti normativi di riforma del sistema universitario, tra cui la riforma del CUN (composizione e funzione).


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