Scuola: le incompatibilità con altri lavori [GUIDA]

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Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione; è un principio che discende dalla Carta costituzionale (articolo 98) e mira a preservare l’integrità dell’impegno dei dipendenti al servizio della Repubblica, nell’ottica di un prioritario interesse collettivo.
A questo caposaldo di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali che negli anni sono andati definendosi, allentando in parte l’originaria rigidità.

Il contesto attuale è piuttosto complesso anche a causa dell’imponente stratificazione di fonti normative, cui si aggiungono importanti sentenze, e per tale ragione è quantomai necessario sapere nel dettaglio quali siano le attività compatibili e incompatibili con il lavoro nel nostro settore. Ovvero i limiti o le aperture, gli obblighi preventivi, gli adempimenti, per i docenti, personale educativo o ATA che decidono di intraprendere un’altra attività contemporaneamente all’incarico in essere nella scuola, oppure per chi è già titolare di un contratto/attività autonoma o privata e decide di accettare una nomina a tempo determinato o indeterminato.  

La FLC CGIL mette a disposizione una analitica guida, aggiornata con le ultime disposizioni normative, per approfondire l’argomento e cercare risposta a situazioni specifiche o fonti di riferimento.

Si richiama particolare attenzione a non sottostimare la materia delle incompatibilità e, qualora si verifichino casi dubbi o controversi, raccomandiamo di rivolgersi ad una delle nostre sedi territoriali per una puntuale consulenza.


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