Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione; è un principio che discende dalla Carta costituzionale (articolo 98) e mira a preservare l’integrità dell’impegno dei dipendenti al servizio della Repubblica, nell’ottica di un prioritario interesse collettivo.
A questo caposaldo di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali che negli anni sono andati definendosi, allentando in parte l’originaria rigidità.
Il contesto attuale è piuttosto complesso anche a causa dell’imponente stratificazione delle fonti normative, cui si aggiungono importanti sentenze. Per tale ragione è quantomai necessario sapere nel dettaglio quali siano le attività compatibili e incompatibili con il lavoro nel nostro settore se, come docente, personale educativo o ATA, si decida di intraprendere un’altra attività contemporaneamente all’incarico sottoscritto nella scuola, a tempo indeterminato o determinato, oppure si accetti la nomina quando già titolari di altro contratto/attività autonoma o privata.
La FLC CGIL mette a disposizione una analitica guida, integrata ed aggiornata con le ultime disposizioni di legge, per approfondire l’argomento e cercare risposta a situazioni specifiche o per consultare fonti di riferimento.
Si richiama particolare attenzione a non sottostimare la materia delle incompatibilità che può avere conseguenze anche penali e, qualora si verifichino casi dubbi o controversi, raccomandiamo di rivolgersi ad una delle nostre sedi territoriali per una puntuale consulenza.
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