Crediamo sia cosa utile per la chiarezza su un argomento molto delicato – l’assistenza ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale – fugare le imprecisioni che sono contenute qua e là sulla stampa e che possono indurre a errori nella gestione del personale collaboratore scolastico.
L’assistenza ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale non è una novità del nuovo Contratto e non è vero – come alcuni quotidiani/riviste specializzate affermano – che dal 1° maggio 2024 questo compito è una nuova attività che si aggiunge alla normale attività dei collaboratori ccolastici della scuola dell’infanzia e della primaria. Infatti, nella nuova declaratoria dell’Area dei Collaboratori scolastici contenuta nell’allegato A del CCNL sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024 altro non si fa che formulare in modo più preciso ciò che era definito ormai da tempo nei contratti precedenti.
Questo perché, fra gli altri elementi positivi del CCNL, c’è proprio il riordino degli istituti contrattuali che il nuovo ordinamento ATA si era riproposto di fare, peraltro riuscendovi.
Vediamo nel caso specifico.
In realtà, rispetto alla formulazione del CCNL 2006-2009 nella nuova declaratoria si aggiungono solo le parole “nella scuola dell’infanzia e primaria” essendo, invece, già nel precedente profilo di collaboratore scolastico contenute le parole “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”. E già l’ARAN, rispondendo ad una domanda specifica sull’argomento, e cioè se “l’igiene personale degli alunni dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici” affermava: “Tale articolo 47 al comma 2 contempla tra le mansioni del personale ata l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona”.
Del resto i sindacati hanno sempre interpretato unanimemente l’assistenza alla persona come assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Ricordiamo a tale proposito l’affermazione di un autorevole esponente di un sindacato (lo stesso che ora ritiene opportuno affermare il contrario) che, il 7 marzo 2019, addirittura dichiarava:“…il Collaboratore Scolastico può (e deve) cambiare il pannolino dell’alunno della scuola dell’infanzia…”.
I Sindacati, l’ARAN, i precedenti contratti, l’esperienza di collaborazione fra personale ATA e docente della scuola primaria e dell’infanzia hanno da sempre trovato convergenza su di un compito che ora semplicemente nel Contratto in vigore ha avuto più chiara espressione.
Semmai il nuovo Contratto ha:
- delimitato l’ambito (alla sola infanzia e primaria) di questa attività che era già prevista e, comunque, ha demandato alla contrattazione integrativa nazionale (art. 54 comma 4) la possibilità di riconoscere un compenso aggiuntivo (indennità) che, a parere della FLC CGIL, dovrà essere economicamente adeguato
- prevista la possibilità di compensare gli altri incarichi ordinari non rientranti nella precedente fattispecie in sede di contrattazione integrativa di istituto (art. 54 c. 2).
Dunque, non novità ma (nella chiarezza) continuità e espressa previsione della possibilità di riconoscere un compenso aggiuntivo definito a livello nazionale.
Per completezza di informazione cogliamo l’occasione per segnalare che le novità introdotte dal CCNL 2019-2021 con decorrenza 1° maggio 2024 per effetto dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale ATA sono diverse e tutte di segno positivo. Segnaliamo le più importanti
- Aumento di 100/200 euro per le prime e le seconde posizioni economiche già in essere
- Attribuzione di circa 50.000 nuove posizioni economiche
- Passaggi dal profilo inferiore a quello superiore
- Semplificazione norme per la sostituzione del Dsga assente
- Attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA tramite criteri da definire in sede di confronto sindacale.
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