RICORSI IN ATTO (per gli iscritti o per chi si iscrive alla Flc Cgil)
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Secondo la Corte di Cassazione il Ministero dell'Istruzione viola il principio di non discriminazione quando non riconosce ai lavoratori, che ricoprono incarichi temporanei, il compenso accessorio previsto in favore degli assunti a tempo indeterminato.
Tale comportamento è stato definitivamente dichiarato illegittimo dalla Corte di Cassazione, la quale, con l’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio 2018, ha stabilito che anche i precari che hanno svolto incarichi brevi e saltuari hanno diritto a tale compenso. Infatti, riprendendo la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, la Corte ha dichiarato: “Si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999 … una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
Tale principio di diritto, estendibile per analogia anche al Compenso Individuale Accessorio, fa si che anche quest'ultimo, rientri nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato così come a quelli a tempo indeterminato.
Si tratta di un assegno tabellare previsto dall’articolo 7 del CCNL del 2001 che ammonta a circa € 73,70 lordi e viene corrisposto per 12 mensilità.
Attualmente viene riconosciuta solo ai supplenti che ricoprono un incarico annuale in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto; non ne hanno diritto, quindi, i supplenti con incarico temporaneo.
Riteniamo che questa sentenza vada applicata, anche a tutto il personale ATA che ha svolto incarichi temporanei negli ultimi 5 anni, al fine di recuperare quanto maturato nel detto arco temporale e vedersi riconosciuto il detto importo sia per l'anno in corso che per quelli successivi. Particolare rilevanza ha poi quest'anno che nel contesto del massiccio utilizzo di supplenze in organico d’emergenza, c.d. Organico COVID, ha visto parecchi supplenti svolgere supplenze per tutto l'anno ma inquadrate giuridicamente come supplenze brevi e saltuarie.
ASSISTENZA LEGALE GRATUITA!
Documentazione necessaria:
- Statini Paga degli ultimi 5 anni
- Contratti stipulati negli ultimi 5 anni
- Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale
- copia C.I. e C.F
Attualmente, al personale immesso in ruolo che abbia un pregresso servizio di precariato, la ricostruzione di carriera viene effettuata riconoscendo, ai fini giuridici ed economici, i primi 4 anni per intero e solo i 2/3 per tutto il periodo eccedente tale soglia (comma 5 art. 485 del Dlgs 297/94 e comma 13, art. 4 del Dpr n. 399/88).
Quindi possono presentare il ricorso coloro che sono assunti a tempo indeterminato (di ruolo) e hanno effettuato più di 4 anni di servizio non di ruolo utilmente valutabili (per i docenti almeno 180 giorni di servizio in ogni anno scolastico – per il personale ATA tutti i periodi di effettivo servizio)
La documentazione necessaria (da consegnare in fotocopia) per poter aderire al ricorso è:
- copia della domanda e del decreto di ricostruzione di carriera;
- carta di identità;
- codice fiscale;
- autocertificazione degli anni di servizio preruolo;
- certificati di servizio degli anni di servizio preruolo (da richiedersi per “motivi di giustizia, controversie in materia di lavoro” esibendo la circolare allegata di fianco);
SCARICA --->>> richiesta-certificati
SCARICA --->>> circolare - contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- preferibilmente un cedolino paga per ogni anno di pre-ruolo;
cedolini a campione del ruolo precedenti e successivi alla ricostruzione carriera; il cedolino con la eventuale liquidazione degli arretrati ricostruzione carriera (se emesso).
Se risultasse impossibile reperire i cedolini indicati recarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato chiedendo la stampa dei cedolini mancanti.
Consigliamo quanto prima di inoltrare via raccomandata A/R la lettera di diffida e interruzione termini di prescrizione (SCARICA QUI --->>>modello-lettera-impugnativa-e-mora-preruolo-x-chi-ha-decreto), conservando copia della stessa e delle ricevute di invio e avvenuta consegna, in particolare per chi ha un decreto di ricostruzione carriera che sta per raggiungere i 10 anni dall’emissione (data riportata in alto a destra nel decreto).
La FLC CGIL NAPOLI, per mezzo del suo Ufficio Legale, propone ricorso al giudice del lavoro rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici della scuola (docenti e ATA) che prestano servizio con contratto a tempo determinato su posti vacanti, già disponibili, in organico di diritto (dopo i trasferimenti) e che illegittimamente si vedono apporre il termine del proprio contratto al 30 giugno anziché al 31 agosto.
Il presente contenzioso, sulla scorta della normativa di settore (L. 124/99) oltre che di numerose sentenze positive, un gran numero delle quali ottenute proprio dai legali della FLC CGIL, è volto al riconoscimento dell’illegittima apposizione del termine al 30.06 in relazione all’incarico formatosi su posto vacante in organico di diritto, e di conseguenza la sua corretta decorrenza – giuridica ed economica – sino al 31.08.
Tale riconoscimento comporta il diritto alla retribuzione spettante anche per le mensilità di luglio e agosto nonché la valutazione di tali periodi a tutti i fini giuridici (punteggio, anzianità di servizio).
PER RICHIEDERE ASSISTENZA SU QUESTI RICORSI O PER ALTRE ESIGENZE LEGALI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO: