AFAM e statizzazioni: inviate alle Ragionerie territoriali le indicazioni per l’inquadramento del personale che sarà stabilizzato nello Stato

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La Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso nei giorni scorsi alle Ragionerie Territoriali dello Stato interessate la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 12367 del 14 ottobre 2022 relativa al Processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM e di inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale.

La nota dopo aver ripercorso i passaggi normativi e procedurali del processo di statizzazione, ribadisce gli elementi cardine rispetto all’inquadramento economico del personale che transiterà nello Stato

  • il personale già in servizio con contratto di natura subordinata a tempo indeterminato stipulato ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, l’inquadramento, e quindi il nuovo contratto, avverrà mantenendo la classe stipendiale di appartenenza e la relativa anzianità di servizio, senza che sia necessario a tal fine procedere a una nuova ricostruzione di carriera (DPCM 9 settembre 2021 art. 6 comma 2)
  • il personale in servizio con contratto stipulato ai sensi di un CCNL diverso da quello del comparto Istruzione e Ricerca o con contratti a tempo determinato e/o di natura diversa dal subordinato, l’inquadramento avverrà nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità. Il personale, però, conserverà il trattamento economico complessivo qualora più favorevole e l’eventuale differenza sarà riconosciuta mediante assegno ad personam, riassorbibile al maturare dell’anzianità di servizio (DPCM 9 settembre 2021 art. 6 comma 2).

Con ogni soggetto avente titolo ad essere stabilizzato nello Stato dovrà essere sottoscritto un contratto di lavoro a firma del lavoratore e del rappresentante legale. In particolare:

  • nel caso dei contratti di lavoro dei docenti, il soggetto titolato alla stipula è il Direttore
  • nel caso dei contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo (nonché del Direttore), il soggetto titolato alla stipula è il Presidente.

Infine, la nota ricorda che le graduatorie compilate dalle istituzioni avranno validità di 3 anni ai fini dell’inquadramento nei ruoli dello Stato presso l’istituzione che li ha predisposti. Tali elenchi saranno validi altresì quali “graduatorie d’istituto” per il reclutamento a tempo determinato da parte dell’istituzione che li ha predisposti o da parte di altre istituzioni AFAM.


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