AFAM: pubblicata la nota sulla cessazione dal servizio del personale docente e tecnico amministrativo di Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, Conservatori di musica e ISIA per l’anno accademico 2023/2024

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In data 9 gennaio 2022 il MUR ha prodotto la nota 120 riguardante le indicazioni operartive relative alla cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni AFAM a far data dall’anno accademico 2023/2024.

 Il 30 gennaio 2023 sarà il termine ultimo per presentare le dimissioni dal servizio al fine di avere accesso alla tipologia di pensionamento per il quale il personale interessato possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Quindi la scadenza del 30 gennaio 2023 riguarderà la richiesta di cessazione dal servizio per:

  • chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2023 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);
  • chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata);
  • chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni (“quota 103”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
  • chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi (“quota 102”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
  • chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (“quota 100”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva.

Lo stesso termine del 30 gennaio 2023 vale per :

  • la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale e pensione.
  • la domanda di trattenimento in servizio del personale tecnico amministrativo che compiendo 67 anni entro il 31 ottobre, non possiede il requisito dei 20 anni di contributi utili all’accesso all’assegno pensionistico.

Il trattenimento in servizio è previsto fino ai 71 anni di età.

La data del 6 febbraio 2023 sarà il termine ultimo per rinunciare alla domanda di cessazione dal servizio già presentata

OPZIONE DONNA

 La legge di bilancio ha introdotto un significativo cambiamento dei requisiti per l’accesso a questo istituto previdenziale. Infatti riguarderà il personale di sesso femminile che al 31 dicembre 2022 abbiano compiuto 60 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che siano caregivers o abbiano un’invalidità di almeno il 74%.

PERMANENZA IN SERVIZIO DEI DOCENTI FINO A 70 ANNI COMPIUTI

L’articolo 5 del decreto-legge n. 228/2021 prevede che “a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età”.

In base a tale norma, a domanda, tutti i docenti di ruolo sono trattenuti in servizio fino al termine dell’anno accademico in cui compiranno 70 anni, a prescindere dall’anzianità contributiva e senza che la domanda sia sottoposta a valutazioni di natura discrezionale.

Ogni Istituzione dovrà notificare entro il 20 gennaio 2023 una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio.

La mancata risposta comporta il collocamento a riposo d’ufficio per tutti i docenti che compiano 65 anni entro il 31 ottobre 2023 e maturino la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini);

 per tutti i docenti che compiano 67 anni entro il 31 ottobre 2023 e che maturino almeno 20 anni di anzianità contributiva. Nel caso di docenti con la massima anzianità contributiva e con età al 31 ottobre 2023 inferiore ai 65 anni, l’assenza di un’istanza di cessazione equivale a una manifestazione di volontà di permanere in servizio.

Entro il 22 febbraio 2023 le Amministrazioni dovranno comunicare al personale richiedente la cessazione dal servizio l’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione.

Il 24 febbraio 2023, senza comunicazione formale, saranno date per acquisite le domande prodotte.

La materia previdenziale diventa di anno in anno più complessa, pertanto consigliamo i pensionandi ai fini della gestione della domanda all’INPS per godere dell’assegno pensionistico di recarsi presso le sedi della FLC CGIL e del Patronato INCA CGIL che con competenza vi sapranno consigliare sui diritti acquisiti in campo previdenziale.


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