Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali il 9 febbraio 2024 per l’informativa sulla circolare, di imminente pubblicazione, con le indicazioni operative per accedere al trattamento di pensione anticipata con i requisiti previsti dall’art.1 commi 136, 138, 139 della Legge di Bilancio per il 2024.
A tal fine le istanze online saranno disponibili fino al 28 febbraio 2023 per consentire le dimissioni dal servizio del personale della scuola, secondo le integrazioni introdotte dalla nuova norma. Non ancora stabilita la data di apertura delle funzioni che, assicura l’Amministrazione, dovrebbe essere a breve.
OPZIONE DONNA: ne possono beneficiare le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.
QUOTA 103: hanno la possibilità di presentare le dimissioni dal servizio per accedere alla pensione anticipata le/i lavoratrici/ori al compimento di un’età anagrafica di 62 anni da coniugarsi con un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, entro il 31 dicembre 2024. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2024 l’assegno pensionistico sia determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2024/2025). Solo una volta raggiunto tale requisito, verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.
In entrambi i casi, contestualmente alla presentazione dell’istanza, gli interessati esprimono la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.
Per la successiva presentazione delle domande di pensione all’INPS, come indicato nella nota 54257 del 18 settembre 2023, occorre procedere online, accedendo al sito dell’INPS, previa autenticazione attraverso SPID/CIE/CNS, o tramite il Contact Center integrato (n. 803164) o attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato (INCA CGIL).
Si ricorda che nella domanda per opzione donna messa a disposizione dall’INPS sul sito istituzionale, occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.
APE SOCIALE: è previsto innalzamento dell’età anagrafica minima a 63 anni e 5 mesi e sono confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose (per il settore scuola docenti di scuola dell’infanzia e primaria). Coloro che posseggono i requisiti entro il 31 dicembre 2023 potranno presentare istanza cartacea di dimissioni entro il 31 agosto 2024. La circolare precisa che le lavoratrici che hanno precedentemente presentato domanda di cessazione per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2024 (cosiddetto 1° scrutinio 2024) potranno – dopo aver ricevuto dall’Inps il riconoscimento del diritto – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.
La FLC CGIL, preso atto delle indicazioni fornite nella nota, che ricalca il mandato legislativo, ha denunciato come, per la prima volta dalla riforma Fornero, la legge di Bilancio, affossando nei fatti “opzione donna” e penalizzando pesantemente l’accesso a “quota 103”, non offra praticamente alcuna possibilità di uscire dalla gabbia dei requisiti di vecchiaia.
Rispetto ai requisiti di accesso all’ape sociale sarebbe opportuno specificare che, oltre alle/ai lavoratrici/ori addetti a mansioni gravose, ne possono beneficiare caregivers e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
La FLC CGIL valuta positivamente l’indicazione della possibilità di passare dall’istanza di dimissioni per opzione donna presentata nell’ottobre del 2023, alla fruizione dell’APE sociale, qualora se ne avessero i requisiti e la convenienza.
È possibile rivolgersi alle sedi della FLC CGIL e del Patronato INCA CGIL per avere le delucidazioni necessarie per la compilazione corretta delle istanze.