Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso nella serata di venerdì 23 febbraio 2024 l’Ordinanza Ministeriale n. 30 che disciplina le operazioni di mobilità del personale docente educativo e ATA della scuola per l’anno scolastico 2024/2025, e l’Ordinanza Ministeriale n. 31 per quella degli insegnanti di religione cattolica.
ULTIMI AGGIORNAMENTI
Quando si presenta domanda di mobilità 2024/2025
Le scadenze
- Docenti: dal 26 febbraio al 16 marzo 2024 (domande online)
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 23 aprile 2024
Pubblicazione movimenti: 17 maggio 2024.
- Personale educativo: dal 28 febbraio al 19 marzo 2024 (domande online)
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 24 aprile 2024
Pubblicazione movimenti: 22 maggio 2024.
- Personale ATA: dall’8 marzo al 25 marzo 2024 (domande online)
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 6 maggio 2024
Pubblicazione movimenti: 27 maggio 2024.
- Insegnanti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile (su modello cartaceo)
Termine ultimo per revocare la domanda: 22 maggio 2024
Pubblicazione movimenti: 30 maggio 2024.
Chi può partecipare alla mobilità 2024/2025
Le novità
Personale docente
Gli assunti a tempo indeterminato prima dell’a.s. 2023/2024 ad eccezione di coloro che, negli ultimi due anni abbiano ottenuto, a seguito di domanda volontaria (territoriale o professionale), titolarità su codice puntuale di sede oppure, in I fase, sul codice del distretto sub comunale. Quest’ultimo vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.
Tutti coloro che hanno ottenuto, in esito ai movimenti relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la titolarità su sede nel trasferimento/passaggio interprovinciale indicando una preferenza sintetica di distretto, comune, provincia.
I docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica a.s. 2022/2023.
I destinatari delle deroghe ai vincoli in quanto beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punti I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/2025 o chi è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata.
I destinatari delle deroghe ai vincoli di permanenza di cui all’art.2 comma 3-bis del CCNI integrato dall’Accordo Integrativo del 21 febbraio 2024:
- genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
- coloro che beneficiano della legge 104/92 art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6
- coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) nell’ordine di priorità espressamente previsto
- coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71.
Personale ATA
Tutti i DSGA, gli amministrativi, tecnici, ausiliari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale ex LSU e appalti storici assunti su posto intero.
I DSGA nel triennio di permanenza beneficiari delle precedenze di cui all’art.40, comma 1, punti I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/25 oppure che siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
I DSGA nel triennio di permanenza destinatari delle deroghe ai vincoli di cui all’art.34 comma 9-bis del CCNI integrato dall’Accordo del 21 febbraio 2024 (in analogia con l’art.2 comma 3-bis riferito ai docenti di cui sopra).
Il nostro commento
Abbiamo condotto una trattativa incisiva e determinata a seguito della quale valutiamo il risultato raggiunto come positivo e per nulla scontato. Ci sono importanti acquisizioni che modificano il CCNI vigente e alcune di esse hanno un forte impatto sui destinatari consentendo loro la partecipazione ai movimenti nonostante i vincoli di legge.
Le numerose deroghe che discendono dai diritti soggettivi dei caregivers già riconosciuti nel CCNL 2019/21 ed ora nel CCNI, allargano la platea sia per docenti che per i DSGA. L’equiparazione degli effetti nella mobilità provinciale o interprovinciale grazie alla quale i docenti esercitano una scelta più consapevole tramite le preferenze, la possibilità di accesso ai passaggi di ruolo con l’abilitazione estesa nelle classi di concorso accorpate (A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70, A-71), l’inclusione tra i destinatari del personale ex LSU collaboratore scolastico in ruolo a tempo pieno dalla terza procedura assunzionale, sono aspetti che trovano concretezza nell’integrazione del CCNI e rappresentano la risposta attesa da migliaia di docenti e ATA interessati.
Non tutto è compiuto: non è stato possibile regolare la mobilità del personale ex LSU assunto in part-time, ma abbiamo acquisito l’impegno ad affrontare la questione nel prossimo rinnovo contrattuale. E, soprattutto, continua la nostra opposizione ai vincoli di legge sotto qualsiasi forma, per valorizzare una vera continuità didattica che non sia punitiva dei lavoratori e, a tal proposito, presenteremo ancora nel prossimo DDL Lavoro, una proposta emendativa affinché sia approvata l’abrogazione di un provvedimento che tanti avversano ma nessuno risolve definitivamente.
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