Nelle zone colpite dal disastro ambientale le assenze o i ritardi dei lavoratori sono pienamente giustificati

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Alla luce della drammatica situazione che stiamo vivendo in queste ore in alcuni territori dell’Emilia Romagna e delle Marche, pensiamo sia utile fornire alcuni chiarimenti.

Il ritardo nel prendere servizio o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (l’emergenza è tra queste), possono essere assimilati alla fattispecie che rientra in quella prevista dal Codice civile, che ne sancisce la piena legittimità.
Infatti, l’articolo 1256 del Codice civile afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Al successivo articolo 1258 sempre del Codice civile, si legge: “La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.

Da quanto sopra si evince chiaramente che non è dovuto alcun recupero, da parte del lavoratore, per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione.
Di conseguenza, la chiusura della scuola per allerta meteo, o per causa straordinaria, essendo finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, rientra certamente nella fattispecie regolata dal Codice civile.
Anche se l’impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il lavoratore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento.

Per quanto sopra detto, il personale scolastico, impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun tipo di recupero delle ore non prestate avendo comunque il diritto alla retribuzione.


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